L'Agenzia delle entrate ha semplificato le procedure per i contribuenti che utilizzano il modello 730 precompilato, secondo le nuove linee guida pubblicate sul sito.
La stagione della dichiarazione dei redditi porta con sé novità per i contribuenti italiani, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese mediche e farmaceutiche nel modello 730/2024. Le semplificazioni normative hanno ridotto gli obblighi documentali per i cittadini, alleggerendo il processo di compilazione e invio della dichiarazione.
A partire da quest'anno, i contribuenti non dovranno più conservare né presentare scontrini e fatture per le spese mediche e farmaceutiche se non ci sono modifiche al modello 730 precompilato fornito dall'Agenzia delle entrate. Questo significa che, per la maggior parte delle voci di spesa già registrate nel sistema, non sarà necessario allegare documentazione fisica.
In caso di correzioni o aggiunte di nuove voci di spesa al modello precompilato, i contribuenti dovranno presentare i relativi documenti solo per quelle modifiche. Questi documenti possono essere consegnati direttamente al Caf o ad altri intermediari abilitati, che si occuperanno di inoltrare il tutto all'Agenzia delle entrate.
I contribuenti possono scaricare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie direttamente dal Portale TS, facilitando il processo di documentazione e invio del modello 730.
Queste modifiche rappresentano un passo importante verso la semplificazione della burocrazia fiscale, offrendo ai cittadini un sistema più fluido e meno oneroso per la gestione delle deduzioni fiscali legate alle spese per la salute.
L'Agenzia delle entrate ha annunciato l'apertura straordinaria del call center in due occasioni, per assistere i contribuenti nell'invio del modello 730. Questo servizio mira a fornire supporto aggiuntivo e chiarire eventuali dubbi sulla procedura di dichiarazione.
La detrazione delle spese sanitarie è concessa solo se le spese sono state effettuate attraverso metodi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali. C'è una eccezione per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie fornite sia da enti pubblici sia da strutture private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale, per le quali è ammesso anche il pagamento in contanti.
L'Agenzia precisa che questa deroga riguarda il soggetto che eroga la prestazione sanitaria e non impone che la prestazione debba necessariamente avvenire in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Di conseguenza, i contribuenti hanno diritto alle detrazioni per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie, indipendentemente dalla modalità di pagamento e dalla natura pubblica o privata dell'ente che fornisce il servizio, sia in regime convenzionato che privato. Questa guida è un passo verso la semplificazione amministrativa e la facilitazione degli adempimenti fiscali per i cittadini.
In un contesto di crescente digitalizzazione delle procedure fiscali, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla gestione delle spese sanitarie nel contesto della dichiarazione dei redditi precompilata. Nelle linee guida recentemente aggiornate, si specifica che i Caf e i professionisti devono verificare la corrispondenza tra le spese dichiarate dal contribuente e quelle riportate nel prospetto aggregato per tipologie di spesa, utilizzato nella predisposizione del modello precompilato.
I contribuenti hanno la possibilità di presentare, come prova delle spese sostenute, non solo la documentazione fisica ma anche il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Questo prospetto può essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'articolo 47 del dpr 445 del 2000, attestando così la veridicità delle informazioni scaricate.
In caso di modifiche ai dati delle spese sanitarie già note all'amministrazione finanziaria, i redattori della dichiarazione sono tenuti a conservare copia dei documenti non presenti nella lista del modello precompilato. Questo passaggio è cruciale in quanto, secondo l'articolo 5 comma 3 del dlgs 175 del 2014, l'Agenzia delle entrate effettuerà controlli formali esclusivamente su questi documenti.
Per le spese sanitarie che sono state rimborsate da assicurazioni o casse assistenziali, è sufficiente che i Caf o i professionisti incaricati confermino la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione con quelli documentati, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia fornito una dichiarazione sostitutiva specifica.
Queste disposizioni mirano a semplificare il processo di dichiarazione per i contribuenti e a ridurre il carico amministrativo per i Caf e i professionisti, garantendo che tutte le informazioni siano accuratamente verificate e corrispondano alle normative vigenti.