Il passaggio tra dicembre 2025 e l’inizio del 2026 rappresenta un momento di svolta per chi percepisce un trattamento previdenziale. Dopo il pagamento di dicembre, spesso più sostanzioso per via della tredicesima e dell’assenza temporanea di alcune trattenute fiscali, il nuovo anno si apre con significative modifiche sugli assegni delle pensioni erogati a gennaio e febbraio.
In questo periodo, oltre agli effetti della rivalutazione legata all’adeguamento all’inflazione, vengono applicati anche i conguagli fiscali relativi all’anno precedente, che includono il saldo dell’imposta sui redditi e le addizionali locali. L’istituto previdenziale INPS adegua annualmente gli importi sulla base della variazione dei prezzi al consumo, garantendo così il mantenimento del potere di acquisto.
Nel 2026, la rivalutazione è fissata all’1,4%, con un incremento per tutti i trattamenti che non risultano già interamente a carico dello Stato rispetto all’inflazione.
Tuttavia, gli effetti positivi dell’adeguamento possono essere erosi dalle trattenute effettuate dall’ente pensionistico per sanare i conguagli fiscali legati all’anno d’imposta precedente. Il pagamento di gennaio, infatti, può risultare più basso, e in alcuni casi persino azzerato, quando la posizione fiscale richiede recuperi consistenti di Irpef e addizionali regionali o comunali.
Perché a gennaio e febbraio 2026 le pensioni possono subire riduzioni o azzeramenti secondo INPS
La documentazione ufficiale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale evidenzia come nei primi due mesi del 2026 l’ammontare delle pensioni possa variare considerevolmente rispetto a quanto percepito a dicembre. Diversi sono i fattori che concorrono a questa situazione:
- Rivalutazione delle pensioni: Ogni anno, gli importi vengono aggiornati secondo l’indice dei prezzi ISTAT, che per il 2026 è pari all’1,4%. Questo meccanismo, previsto dalla legge, assicura una protezione contro l’inflazione. Tuttavia, tale incremento può essere ampiamente compensato da altre voci fiscali.
- Conguagli fiscali: A gennaio e febbraio si procede con l’applicazione delle ritenute fiscali a saldo dell’anno precedente. In questa fase si recuperano eventuali Irpef non versate o addizionali regionali e comunali non trattenute per intero durante l’anno.
- Addizionali locali: Le addizionali regionali e comunali vengono normalmente rateizzate in 11 mesi (da gennaio a novembre). L’assenza di queste trattenute a dicembre determina un netto più alto, ma vengono poi riequilibrate nei mesi successivi attraverso il recupero dell’ammontare effettivamente dovuto.
- Ulteriori importi percepiti a dicembre: Somme come la tredicesima mensilità e l’importo aggiuntivo previsto dall’art. 70, comma 7, della legge 388/2000 (154,94 euro per chi ne ha diritto) contribuiscono a rendere meno comparabili le somme di fine anno con quelle dei mesi successivi.
Il rischio di una decurtazione significativa, o perfino dell’azzeramento temporaneo della pensione, è dunque legato all’incrocio tra le suddette componenti. Ad esempio, chi nel 2025 ha goduto di trattamenti sostitutivi d’imposta, agevolazioni o esenzioni temporanee può vedere scattare a gennaio il recupero di queste somme da parte di INPS.
Tra i soggetti più esposti al rischio di decurtazione figurano:
- Pensionati con redditi sostanziosi che hanno subito ritenute non sufficienti durante l’anno
- Titolari di trattamenti multipli
- Beneficiari di particolari bonus temporanei nel 2025
INPS effettua i conguagli direttamente sui primi assegni utili, a partire da quello di gennaio, fino all’integrale recupero delle somme dovute. Se l’importo del recupero supera il valore della mensilità stessa, questa può risultare fortemente ridotta o annullata. Va ricordato che la normativa fiscale non consente il differimento del recupero salvo presso situazioni specifiche, per cui il saldo negativo si riflette immediatamente sull’accredito pensionistico.
Date di pagamento, importi e cosa controllare per non avere sorprese sul cedolino pensione 2026
Per evitare imprevisti e pianificare correttamente il bilancio familiare a inizio anno, è necessario conoscere con precisione le scadenze di pagamento, la composizione degli importi e le verifiche da effettuare sui documenti di pagamento. Le date di accredito per i primi due mesi del 2026 sono le seguenti:
- Gennaio: Pagamento fissato al 3 per chi si rivolge agli uffici postali e al giorno 5 per chi riceve su conto bancario
- Febbraio: Di regola entro i primi giorni lavorativi del mese, secondo calendario bancario
Sugli importi di gennaio e febbraio occorre tenere conto di alcune specificità:
- Applicazione della rivalutazione: Dal primo assegno del nuovo anno entrerà in vigore l’aggiornamento dell’1,4%. Tuttavia, la presenza dei conguagli può rendere meno visibile questo aumento sul cedolino.
- Recuperi fiscali dovuti: Eventuali differenze a saldo di Irpef e addizionali vengono detratte con priorità, limitando il netto erogato. Soprattutto nel caso di pensionati con altre fonti di reddito, queste trattenute possono essere consistenti.
- Assenza delle addizionali di dicembre: Si sconta, negli assegni di inizio anno, il pieno impatto delle addizionali locali precedentemente non versate.
Per una valutazione puntuale della situazione, si raccomanda di verificare il
cedolino della pensione messo a disposizione dall’INPS sul portale online o presso le sedi territoriali. All’interno del cedolino sono riepilogate tutte le voci utili alla comprensione degli importi:
| Voce |
Significato |
| Lordo mensile |
Importo complessivo al lordo delle ritenute |
| Ritenute fiscali |
Irpef, addizionali e conguagli effettuati |
| Importo netto |
Valore effettivamente accreditato |
| Eventuali arretrati |
Somme pregresse liquidate nel mese |
La verifica attenta del cedolino aiuta a prevenire contestazioni e a valutare possibili incongruenze. In particolare, qualora si notassero somme inaspettatamente basse o mancanti, è opportuno considerare che il pagamento possa essere stato interamente assorbito dai conguagli. In assenza di errori materiali, tale situazione è conforme alle previsioni normative vigenti, tra cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) e la disciplina delle addizionali regionali e comunali (art. 50 e seguenti D. Lgs. 446/1997).
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