L'Agenzia delle entrate ha ribadito che la detrazione del 19% sui premi versati per polizze vita è applicabile solo se i premi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
La detraibilità dei premi versati per le polizze vita è stata oggetto di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con l'interpello 218. Questo documento ha risposto a domande specifiche sui casi in cui i premi delle polizze vita non possono essere portati in detrazione nel modello 730. Approfondiamo insieme quando è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale e quando invece questa opportunità viene meno.
I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% dei premi versati per le polizze vita e contro gli infortuni. Per beneficiare di questa detrazione è necessario che i premi siano effettivamente sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico.
Questa detrazione spetta fino a un limite di spesa complessivo annuale di 530 euro, il tetto massimo detraibile per questo tipo di polizze. La condizione di base, quindi, è che il contribuente abbia sostenuto il costo della polizza in prima persona o che esso venga incluso nel proprio reddito imponibile.
È importante sottolineare che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di questo limite, la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
La normativa fiscale distingue tra polizze stipulate in periodi diversi e con caratteristiche differenti:
Per i contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l'importo massimo detraibile è più elevato, pari a 1.291,14 euro, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
Una situazione particolare si verifica quando il datore di lavoro stipula una polizza vita collettiva a favore dei propri dipendenti, ovvero una polizza stipulata per un gruppo di lavoratori, i cui premi sono versati dall'azienda. In questo caso, la possibilità di detrazione del premio versato dipende dal trattamento fiscale che viene applicato ai premi stessi.
Con la risposta all'interpello 218, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di detraibilità delle polizze vita in caso di polizze collettive a carico del datore di lavoro. In particolare, l'Agenzia ha sottolineato che la detrazione è consentita solo se i premi della polizza collettiva versati dal datore di lavoro sono tassati come reddito imponibile del dipendente. In questo caso, essendo i premi a carico effettivo del lavoratore, è possibile richiedere la detrazione nel modello 730.
Se i premi della polizza non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente, essi non sono detraibili. Ciò avviene quando i premi sono considerati fringe benefit e rientrano nei limiti di esenzione previsti dalla normativa. In questo caso, non avendo il dipendente effettivamente sostenuto il costo del premio, non è possibile richiederne la detrazione fiscale.
Le polizze vita collettive aziendali presentano alcune particolarità che è importante conoscere per determinare correttamente la detraibilità dei premi:
Un requisito importante per ottenere la detrazione dei premi assicurativi è la tracciabilità del pagamento. La detrazione spetta infatti a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per dimostrare l'utilizzo del pagamento tracciabile, il contribuente deve conservare la prova cartacea della transazione, come la ricevuta del bancomat, l'estratto conto bancario o della carta di credito, la copia del bollettino postale o del MAV. In mancanza di tale documentazione, è possibile ricorrere all'annotazione in fattura o ricevuta fiscale da parte di chi percepisce la somma.
Per comprendere meglio quando una polizza vita è detraibile o meno, esaminiamo alcuni casi pratici che chiariscono l'applicazione della normativa.
Caso 1: Mario, dipendente di una grande azienda, ha una polizza vita stipulata dal suo datore di lavoro, il cui premio viene incluso nel suo reddito imponibile. Mario paga le tasse su questo premio come se fosse parte del suo stipendio. In questo caso, Mario ha diritto alla detrazione del 19% del premio versato, poiché questo viene considerato a suo carico.
Caso 2: Sara, impiegata in una società multinazionale, ha una polizza vita collettiva inclusa tra i benefit aziendali, con un premio annuo di 1.500 euro. Il premio rientra nel limite dei fringe benefit esenti, e non concorre a formare il reddito imponibile di Sara. In questo caso, il premio della polizza non è detraibile, poiché non viene effettivamente sostenuto da Sara.
Caso 3: Giovanni, dirigente aziendale, ha una polizza vita con premio annuo di 5.000 euro, che supera il limite dei benefit esenti. Di conseguenza, 2.000 euro del premio sono tassati come reddito imponibile, mentre i restanti 3.000 euro sono esenti. Giovanni potrà quindi detrarre solo il 19% sui 2.000 euro inclusi nel suo reddito imponibile.
Oltre al limite standard di 530 euro per le polizze vita e infortuni, esistono limiti diversi per categorie speciali:
La detrazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa, sia che risulti come contraente e assicurato, sia che abbia pagato per un familiare fiscalmente a carico. In particolare, la detrazione è riconosciuta nei seguenti casi:
Per richiedere la detrazione dei premi assicurativi nel modello 730, è necessario inserire la cifra versata nell'apposita sezione, utilizzando i codici specifici in base alla tipologia di polizza:
Per poter beneficiare della detrazione fiscale per i premi delle polizze vita, è necessario conservare e, in caso di richiesta, presentare all'Amministrazione finanziaria: