L'obbligo per i pensionati di dichiarare i redditi derivanti da lavoro autonomo è uno degli aspetti più rilevanti della normativa previdenziale e fiscale italiana. Determinare quando sussiste tale obbligo è essenziale per evitare sanzioni e per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare del decreto legislativo 503/1992 e delle circolari attuative INPS. La disciplina, soggetta a numerosi aggiornamenti, distingue chiaramente tra categorie di pensionati che devono presentare la dichiarazione dei redditi e soggetti che, in ragione della natura del trattamento pensionistico o per specifiche esclusioni normative, sono esentati da questo adempimento. Un’analisi approfondita consente di individuare i casi concreti in cui la dichiarazione è obbligatoria o meno, fornendo così chiarezza e sicurezza per i contribuenti interessati.
Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo, principi applicativi
La normativa italiana prevede, a certe condizioni, il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico e i redditi prodotti attraverso attività autonoma. Tale disposizione si applica principalmente ai pensionati titolari di prestazioni che non consentono la somma integrale di tali redditi, come stabilito dal decreto 503/1992. La ratio sottesa a questa regola è quella di evitare che il lavoro svolto in età pensionabile possa intaccare l'equilibrio del sistema previdenziale. La presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo resta dunque strettamente connessa allo status del soggetto pensionato e alle caratteristiche della pensione percepita.
- Pensione di vecchiaia e cumulo integrale: le pensioni liquidate con questo presupposto, sia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria sia nelle varie gestioni sostitutive, consentono il cumulo totale dei redditi da lavoro autonomo.
- Pensione di anzianità, prepensionamento e regimi esclusivi: anche in questi casi, il cumulo è generalmente ammesso salvo condizioni particolari.
- Invalidità e soglie esenti: alcune categorie di invalidi sono soggette a limiti, ma possono essere esentate all’interno di specifiche soglie di reddito definibili come «trattamento minimo».
In caso contrario, laddove il cumulo sia vietato o parzialmente limitato, la comunicazione dei redditi all’ente previdenziale e la dichiarazione fiscale diventano un dovere puntuale. La corretta individuazione della categoria previdenziale di appartenenza è il primo passo per comprendere se si ricada o meno nell’obbligo di dichiarazione.
Quali pensionati devono presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
I pensionati obbligati alla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono coloro che ricadono nelle seguenti circostanze:
- Titolari di pensione a cui si applica il divieto totale o parziale di cumulo con i redditi da lavoro autonomo.
- Beneficiari di trattamenti pensionistici non elencati tra quelli espressamente cumulabili dalle normative sopra richiamate.
Rientra in questa casistica chi percepisce trattamenti di inabilità o di invalidità non inclusi tra le eccezioni e le altre pensioni soggette a forme di incumulabilità. Va ricordato che per le pensioni di invalidità o assegni di invalidità è prevista una soglia: se il reddito da lavoro autonomo non supera l’importo del trattamento minimo fissato annualmente (di solito privo di abbattimenti), il pensionato è esentato dall'obbligo di comunicazione e dichiarazione ai fini IRPEF per la sola parte eccedente la soglia.
Soggetti esclusi dall’obbligo per specifiche attività
- Indennità e gettoni di presenza per amministratori locali, cariche elettive e giudici onorari, non rientrano tra i redditi da lavoro autonomo ai fini del divieto di cumulo.
- Redditi percepiti da attività inserite in programmi di reinserimento sociale anziani o nell’ambito di lavori socialmente utili non sono oggetto di incumulabilità.
Categorie di pensionati esonerati dall’obbligo di dichiarazione
Non tutti i pensionati sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo. L’esonero, ai sensi della normativa vigente, si applica principalmente alle seguenti categorie:
- Titolari di pensione di vecchiaia (a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, gestioni autonome o forme sostitutive): per questi soggetti il reddito da lavoro autonomo è sempre cumulabile;
- Titolari di pensione di anzianità e prepensionati (in regimi cumulabili);
- Titolari di pensione o assegno di invalidità (con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o con periodo di decorrenza antecedente alle riforme che restringono il cumulo);
- Pensioni liquidate nel sistema contributivo che prevedono il cumulo totale.
Inoltre, l’esonero si applica quando:
- I redditi da lavoro autonomo non superano determinati minimi esclusi dalla tassazione;
- Il pensionato percepisce solo redditi esenti, soggetti a imposta sostitutiva o già assoggettati a ritenuta alla fonte integralmente;
- I redditi sono stati già integralmente sottoposti a trattenuta da parte del sostituto d’imposta (comune per le pensioni di modesto importo con un solo soggetto erogatore e assenza di altri introiti).
Si rimanda, per ulteriori casistiche e tabelle sintetiche dei limiti di reddito, alle istruzioni fornite dall’
Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS citate.
Modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
La dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo da parte dei pensionati deve essere effettuata seguendo alcune modalità operative precise. Il reddito va dichiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali ma al lordo delle ritenute fiscali subite. Si evidenzia che la dichiarazione può essere inoltrata tramite:
- Accesso diretto al portale INPS, autenticandosi con identità digitale;
- Compilazione e trasmissione del modello 730 o Redditi PF, laddove previsto;
- Utilizzo dei CAF o di professionisti abilitati per le pratiche di dichiarazione e trasmissione del modello RED;
- Ricorso al Contact Center INPS per assistenza nella compilazione;
- Accesso ai servizi di Patronato riconosciuti.
Per identificare la prestazione o la campagna di riferimento, il pensionato dovrà selezionare la voce appropriata nell’area riservata ai servizi digitali INPS (ad esempio: “La dichiarazione della situazione reddituale - RED”). Nel caso di obbligo, la mancata trasmissione della dichiarazione può comportare la sospensione delle prestazioni collegate al reddito e, in caso di reiterazione, la perdita definitiva dei benefici.
Regime sanzionatorio per omissioni e irregolarità
Non adempiere all’obbligo di dichiarazione espone il pensionato alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite fino a concorrenza di quanto dovuto all'ente previdenziale, con recupero delle mensilità erogate. In caso di dichiarazioni errate od omissioni può essere applicata una sanzione pari all’importo dell’annualità di pensione.
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