La tassazione dei rimborsi chilometrici per professionisti e partite IVA è spesso oggetto di dubbi: tra tipologie, criteri di imponibilità, documentazione e novità normative, cerchiamo di capire quando formano l'imponibile e vanno tassati e in quali casi non deve avvenire
L’ambito dei rimborsi chilometrici imponibili per professionisti e lavoratori autonomi, inclusi i titolari di Partita IVA, è stato oggetto di recente evoluzione normativa. Il trattamento fiscale di tali rimborsi, spesso utilizzati per compensare le spese di trasferimento legate all’attività lavorativa svolta con mezzi propri, dipende da criteri precisi stabiliti dal legislatore e chiariti dall’Agenzia delle Entrate. ù
I rimborsi chilometrici sono importi riconosciuti a professionisti e autonomi che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per incarichi lavorativi. Questi rimborsi mirano a compensare le spese effettivamente sostenute, legate ai chilometri percorsi durante lo svolgimento di attività professionali. Esistono due principali tipologie di rimborso:
Ai fini fiscali, il principio di analiticità rappresenta il parametro chiave per stabilire se il rimborso chilometrico concorra o meno a formare reddito tassabile per il professionista. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (risposta n. 270/2025), in linea con l’art. 54 del TUIR tutte le somme percepite per l'esercizio di attività autonoma rientrano nella base imponibile, salvo deroghe esplicite di legge. Tuttavia, sono escluse le somme rimborsate esclusivamente come spese reali sostenute per incarichi, sempreché siano addebitate separatamente e in modo dettagliato.
Perché il rimborso possa essere escluso dal reddito, devono sussistere alcune condizioni:
La distinzione tra rimborso forfettario e rimborso analitico è oggi centrale nell’accertamento della natura imponibile dei rimborsi chilometrici. Si definisce analitico il rimborso in cui ogni voce di spesa è supportata da idonea documentazione e imputabile in modo diretto all’attività professionale svolta. Il rimborso forfettario, invece, si basa su parametri standardizzati e non richiede collegamento dettagliato tra spesa e specifica attività svolta.
| Caratteristica | Rimborso Analitico | Rimborso Forfettario |
| Documentazione | Comprovata da scontrini, fatture, prospetti, tracciati itinerari | Basata su calcoli standard (es. €/Km, tabelle ACI) |
| Addebito in fattura | Distinto dai compensi, separato | Frequentemente sommato ai compensi o indicato genericamente |
| Trattamento fiscale | Non imponibile, se rispettate tutte le condizioni | Imponibile, concorre a reddito |
Un aspetto cruciale riguarda la tracciabilità delle spese: soltanto attraverso una precisa separazione contabile e documentale è possibile dimostrare all’Amministrazione finanziaria la non imponibilità. La carenza o la genericità della documentazione trasforma automaticamente il rimborso in reddito soggetto a tassazione e ritenuta d’acconto.
L’evoluzione interpretativa degli ultimi anni ha visto l’Agenzia delle Entrate consolidare l’orientamento secondo cui il rimborso chilometrico può essere escluso dal reddito solo ove qualificato come analitico e pienamente documentato. Il chiarimento arriva con la Risposta n. 270/2025, che ribadisce come la semplice indicazione di chilometri percorsi e tariffa concordata non rifletta la nozione di analiticità richiesta dal legislatore.
A rafforzare questo indirizzo si aggiungono alcune sentenze della Cassazione (ad es. n. 40860/2021 e n. 776/2022) che, pur richiamando l’importanza della funzione risarcitoria del rimborso, sottolineano che l’assenza di una prova certa dell’effettivo esborso comporta l’assoggettamento a tassazione. In particolare:
I soggetti in regime forfettario incontrano regole particolari per la gestione dei rimborsi chilometrici. In questo caso, il riferimento normativo centrale è rappresentato dall’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, secondo cui le somme anticipate per conto del cliente e debitamente intestate allo stesso non concorrono a formare la base imponibile ai fini fiscali, né rilevano per la soglia dei ricavi forfettari.
Le condizioni da rispettare per l’esenzione sono:
La corretta impostazione della fatturazione è decisiva per determinare la rilevanza reddituale dei rimborsi spesa. La normativa IVA e reddituale prevede alcuni accorgimenti: