Le truffe bancarie sono in aumento e le regole sul rimborso non sono sempre favorevoli al correntista. Dalle responsabilità delle banche ai casi di colpa grave e social hacking.
In un contesto dove l'adozione delle tecnologie digitali per la gestione del denaro è cresciuta in maniera esponenziale, anche le modalità di attacco di cybercriminali si sono evolute rapidamente: phishing, smishing, vishing, social hacking e il cosiddetto spoofing sono solo alcuni dei volti di questa emergenza. Ogni giorno, migliaia di correntisti italiani diventano, spesso loro malgrado, potenziali bersagli di malintenzionati che puntano a sottrarre risparmi e dati sensibili sfruttando abilmente la psicologia degli utenti e le imperfezioni dei processi di sicurezza.
Le statistiche su questi fenomeni confermano una crescita costante negli ultimi anni, sia in termini numerici che in termini di somme sottratte. L'espansione dei servizi di home banking ha portato più comodità, ma anche nuove vulnerabilità: la capacità dei truffatori di rendere credibili le loro comunicazioni, replicare loghi ufficiali o persino camuffare numeri telefonici della banca, rende sempre più difficile per i cittadini distinguere un contatto autentico da uno fraudolento. La conseguenza è che spesso anche utenti accorti possono cadere in raggiri articolati. Tuttavia, il quadro normativo italiano e la giurisprudenza offrono strumenti efficaci di tutela per le vittime, ma stabiliscono anche precisi limiti.
La normativa di riferimento in materia di pagamenti digitali - Decreto Legislativo n. 11 del 2010, attuativo delle direttive europee PSD - sancisce un principio di tutela favorevole al consumatore: in presenza di un'operazione di pagamento non autorizzata dal titolare del conto, la banca è tenuta a rimborsare l'importo sottratto, riportando il conto nelle condizioni precedenti la frode. Tale obbligo è rafforzato dall'art. 11, che impone un termine rigido di ripristino entro la giornata lavorativa successiva alla segnalazione, salvo fondato sospetto di frode a carico del cliente.
L'onere della prova ricade espressamente sull'intermediario: non basta attestare la presenza di sistemi di autenticazione sicuri (SCA, OTP, token, biometria, ecc.), ma occorre dimostrare che tali strumenti siano stati usati correttamente e che il cliente non abbia in alcun modo favorito l'esito della truffa con comportamenti gravemente imprudenti. Questo approccio è stato rafforzato da pronunce di Cassazione e Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che hanno chiarito come la responsabilità contrattuale della banca sia presunta, e solo l'evidenza di condotte dolose o gravemente negligenti può esonerare l'istituto da ogni responsabilità.
Le ultime decisioni hanno inoltre ribadito che il furto di credenziali e l'uso fraudolento degli strumenti di pagamento rientrano tra i rischi d'impresa propri delle attività bancarie, con conseguente obbligo di rimborso salvo precise eccezioni chiaramente provate. Nei casi dubbiosi - e nel dubbio sulla dinamica - la giurisprudenza tende a privilegiare la posizione del correntista.
Nonostante le tutele introdotte dal legislatore, la possibilità di ottenere il rimborso integrale non è sempre garantita. Ci sono circostanze ben individuate in cui il diritto alla restituzione viene meno. La normativa e l'orientamento dei tribunali convergono nel ritenere che la banca può negare il rimborso solo dimostrando che la perdita economica sia il risultato di un comportamento gravemente negligente o doloso del cliente.
Secondo la giurisprudenza la colpa grave si configura quando l'utente:
Alcune decisioni hanno sottolineato che, pur restando il livello di diligenza richiesto quello del buon padre di famiglia, la valutazione tiene conto anche di età e competenze digitali della vittima: per le generazioni più giovani o utenti esperti, sono attesi standard di attenzione superiore rispetto ad altri profili, come precisato da pronunce di tribunali e ABF.
L'ABF Collegio di Bologna nel 2025 si è trovato a valutare uno dei casi più delicati nella materia delle frodi bancarie: la truffa perpetrata tramite social engineering (social hacking). Si tratta di situazioni nelle quali la vittima, pur manipolata o indotta con menzogna, autorizza di persona l'operazione (ad esempio, un bonifico o una ricarica), spesso perché convinta di agire nell'interesse proprio o di terzi che si fingono noti, funzionari della banca o forze dell'ordine.
Il Collegio ha stabilito, aderendo a precedenti orientamenti, che le operazioni eseguite personalmente dal titolare dello strumento di pagamento - anche se l'ordine sia stato indotto da raggiro, pressione psicologica o inganno - devono considerarsi pienamente autorizzate. L'intermediario, per il tramite dei sistemi di sicurezza adottati e della corretta registrazione tecnica, non ha alcuno strumento oggettivo per distinguere un pagamento disposto su iniziativa dell'utente rispetto ad uno fraudolento indotto da social hacking, a meno che non emergano anomalie tecniche o evidenze specifiche di malfunzionamenti nei sistemi antifrode.
Sottolinea l'ABF nella sua decisione: «Per quanto la volontà del cliente di effettuare tali operazioni sia stata viziata per effetto del raggiro subito dal terzo ignoto, l'intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente».
La linea di confine tra rimborso garantito e negato risiede nella natura dell'operazione contestata. Secondo la normativa e le più rilevanti pronunce, sono considerate non autorizzate le transazioni disposte da terzi che hanno acquisito dati d'accesso tramite frodi informatiche o raggiri, senza che il titolare abbia avuto alcun coinvolgimento diretto, se non quello - talvolta non consapevole - di cedere le proprie informazioni indotto da inganno.
Viceversa, se il titolare esegue materialmente l'operazione di pagamento, ad esempio inserendo il codice OTP in una pagina, firmando digitalmente un bonifico o confermando un'operazione tramite l'app, questi movimenti sono giuridicamente qualificati come autorizzati. In tali scenari, nessun obbligo di rimborso grava sull'intermediario: la volontà contraffatta ma non tecnicamente rilevabile fa sì che il danno non sia indennizzabile.
Questo aspetto è alla base della pluralità di dispute in materia di rimborsi bancari, spesso oggetto di valutazione da parte dell'ABF e dei tribunali ordinari. Ne deriva che, agli occhi delle banche, anche un pagamento viziato psicologicamente è comunque attribuibile al cliente se tecnicamente corretto. La differenza ha un impatto concreto e determinante sulla tutela risarcitoria e sulla possibilità di recuperare quanto sottratto nelle varie forme di inganno (phishing, vishing, smishing, social engineering).
Affrontare i rischi legati alle frodi bancarie richiede un approccio condiviso tra utenti e banche, basato su comportamenti proattivi e sistemi di sicurezza aggiornati. L'esperienza insegna che la prevenzione è la migliore strategia per limitare le perdite e non trovarsi esclusi dalla tutela risarcitoria: