Come cambiano le regole di rivalutazione del Tfr per i fondi pensione nel 2026: si parte con il Fondo Perseo-Sirio
Il panorama della previdenza complementare è destinato a cambiare profondamente con l’entrata in vigore delle nuove regole per la gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nei fondi pensione, a partire dal 2026. Per tutti i lavoratori che hanno scelto di aderire a una forma pensionistica integrativa, in particolare per i dipendenti pubblici associati al Fondo Perseo-Sirio, si prospetta un nuovo meccanismo di rivalutazione degli accantonamenti.
Le modifiche normative introdotte puntano a superare il sistema basato su parametri esterni e tabelle fisse, per legare invece strettamente i rendimenti delle quote di TFR alle reali performance dei comparti di investimento selezionati dal singolo iscritto. Questa evoluzione risponde alla crescente richiesta di una maggiore corrispondenza tra contributi versati e risultati ottenuti, rafforzando la trasparenza e l’aderenza agli obiettivi individuali dei lavoratori.
Fino al 2025, il meccanismo di gestione degli accantonamenti confluiva in un conto virtuale rivalutato sulla base di parametri fissati dal ministero competente (DM 23 dicembre 2005), legando il TFR dei lavoratori al rendimento medio ponderato di un paniere di fondi negoziali. Questa modalità offriva stabilità, ma limitava la coerenza tra scelte di investimento e risultato finale.
A partire dal 1° gennaio 2026, il Fondo Perseo-Sirio attua una svolta significativa: le quote di TFR confluite saranno rivalutate in funzione del rendimento reale del comparto di investimento selezionato attivamente dall’aderente, secondo il nuovo modello multicomparto.
Gli iscritti potranno così associare la propria strategia di accumulo ai mercati finanziari, calibrando il proprio rischio e potenziale rendimento tramite la selezione tra i diversi comparti, dal più prudente al più dinamico, disponibili presso il fondo. Questa innovazione normativa si traduce in una gestione finalmente allineata agli obiettivi di lungo periodo e alle attese personali.
La personalizzazione diventa il fulcro della nuova disciplina. Ogni iscritto ha ora la facoltà di designare uno o più comparti in cui allocare il proprio TFR, disaccoppiando persino la scelta tra la posizione figurativa e quella effettiva originata da versamenti volontari.
Questa opportunità consente livelli di flessibilità finora assenti nella previdenza pubblica complementare. Le alternative offerte dai comparti, garantiti, obbligazionari, bilanciati prudenti o dinamici, permettono a ciascun lavoratore di ottimizzare la strategia sulla base di:
La discontinuità principale rispetto al passato riguarda il criterio di calcolo della rivalutazione. Con la vecchia regola, il valore veniva aggiornato secondo la media ponderata di un paniere esterno di fondi, così come definito dagli organi di vigilanza e dal Ministero.
Dal 2026, il rendimento effettivo del comparto di investimento scelto rappresenta il nuovo parametro di riferimento per il calcolo della rivalutazione del TFR conferito presso il fondo pensione. In sostanza:
Il modello prevede che nei primi anni di accumulo, quando il rischio è meglio sopportabile sul lungo termine, la quota di TFR sia prevalentemente investita in asset a maggiore potenziale di rendimento (ad es. azioni o bilanciati dinamici). Avvicinandosi al pensionamento, il sistema sposta la posizione su comparti più prudenti, con l’obiettivo di consolidare il capitale raggiunto e ridurre l’esposizione a possibili oscillazioni dei mercati. Questo approccio tutela i risparmiatori meno esperti e garantisce un equilibrio tra la crescita del capitale e la sua protezione nei momenti chiave della vita lavorativa.
Per i più esperti, resta la possibilità di una personalizzazione totale delle scelte di comparto, adattando la strategia alla propria situazione economica, patrimoniale e alle aspettative pensionistiche.
Le opportunità fiscali offerte dalla previdenza complementare giocano un ruolo determinante nella pianificazione previdenziale. I contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, oltre al TFR, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore, fino a un massimo annuale di euro 5.164,57 (comprensivo dei contributi per sé e per i familiari a carico).
La rendita maturata, al momento dell’erogazione, è soggetta a un trattamento fiscale agevolato: l’aliquota dell’imposta a titolo definitivo è fissata al 15%, riducibile fino al 9% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo. Lo sconto incentiva la permanenza nella previdenza complementare e favorisce l’accumulo nel lungo periodo.
Un ulteriore vantaggio, spesso sottovalutato, riguarda la possibilità di iscrivere i familiari a carico (anche figli minorenni o studenti universitari), così da iniziare un piano di capitalizzazione a loro favore, usufruendo delle medesime agevolazioni fiscali. Nel caso in cui il titolare dei contributi sia un familiare, il vantaggio fiscale spettante al genitore viene calcolato sul totale degli importi destinati a sé e ai figli e si prevedono: