Scontrino elettronico, fattura elettronica o ricevuta fiscale? Quale documento emettere nel 2025, in base ai casi previsti dalla normativa fiscale aggiornata
Nel 2025 si accentua la necessità di comprendere le differenze tra scontrino elettronico, fattura elettronica e ricevuta fiscale, non soltanto a causa delle frequenti novità legislative, ma anche per l’estensione degli obblighi che coinvolgono commercianti, professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori in tutto il territorio italiano. L’evoluzione verso la digitalizzazione fiscale ha reso imprescindibile l’aggiornamento rispetto alle nuove modalità di certificazione delle operazioni, sia nella vendita di beni sia nella prestazione di servizi.
Nel 2025 l’obbligo di emettere scontrino elettronico è esteso praticamente a tutte le attività che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e assimilate. La normativa prevede che la certificazione dei corrispettivi sia realizzata tramite strumenti digitali: nello specifico, il documento rilasciato, definito “documento commerciale”, è generato tramite un registratore telematico oppure, ove consentito, attraverso software certificati.
I dati obbligatori presenti nel documento commerciale includono:
Nel 2025 viene inoltre rafforzata l’integrazione tra i sistemi di pagamento elettronico e i registratori telematici: dal 2026, sarà obbligatorio che ogni incasso tramite POS sia direttamente collegato al registratore, per garantire una perfetta corrispondenza tra le somme incassate e i corrispettivi trasmessi al Fisco.
Per approfondimenti sulle soluzioni tecnologiche disponibili è possibile consultare le analisi sui registratori telematici per scontrino elettronico oppure sui sistemi per emettere scontrino senza registratore di cassa.
La fattura elettronica è il documento tributario che certifica una cessione di beni o prestazione di servizi, risultando obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA, comprese le partite IVA in regime forfettario, che a partire dal 2024 sono tenute a emettere, ricevere e conservare fatture unicamente in formato digitale tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Sono previste rare eccezioni (es. alcune attività sanitarie o regimi speciali), tutte dettagliate dalla normativa vigente.
La fattura elettronica deve contenere:
La mancata emissione tempestiva può comportare sanzioni, calcolate in percentuale sull’importo non documentato, oltre che una sanzione amministrativa specifica per invio tardivo. Maggiori dettagli sulle tempistiche si possono trovare consultando l’analisi su quanto tempo si ha per inviare una fattura elettronica.
Con l’obbligo generalizzato, anche i contribuenti in regime forfettario sono coinvolti nell’adozione della fatturazione digitale senza eccezioni.
Le fatture elettroniche sono recapitate tramite PEC o codice destinatario, all’indirizzo telematico comunicato dal cliente, oppure rese disponibili nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. La conservazione a norma, in formato digitale e per dieci anni, è obbligatoria per tutti.
La ricevuta fiscale rappresenta una delle modalità storiche di certificazione degli incassi, soprattutto nelle attività di servizi resi a privati e in specifici contesti come fiere o mercati temporanei, laddove non è possibile utilizzare registratori telematici. Pur essendo stata progressivamente sostituita dallo scontrino elettronico e dal documento commerciale, permane in alcuni casi previsti, spesso soggetti a esenzioni, adempimenti particolari o regimi speciali (come alcune associazioni sportive dilettantistiche o enti non commerciali).
Le ricevute fiscali sono numerate in modo progressivo e riportano dettagli come la descrizione e quantità dei servizi o beni, l’indicazione della partita IVA e dell’indirizzo di chi la emette, la data, la numerazione fiscale e l’autorizzazione rilasciata dalla tipografia.
Per alcune attività, specialmente quelle regolamentate dalla legge n. 398/1991 con fatturato contenuto entro i limiti stabiliti, è possibile continuare ad avvalersi della certificazione cartacea delle operazioni, purché venga rispettata registrazione nel registro IVA minori, come previsto dalla disciplina di settore.
Tipologia | Quando si emette | Destinatario | Obbligo dal |
Scontrino elettronico / Documento commerciale | Alla vendita di beni o incasso di servizi B2C | Consumatore finale | Dal 2020, obbligatorio per quasi tutti dal 2025 |
Fattura elettronica | B2B, su richiesta cliente, vendite intra/extra-CEE | Altri titolari partita IVA e, se richiesto, consumatore finale | Obbligatoria dal 2019, dal 2024/2025 per tutti, compresi forfettari |
Ricevuta fiscale | Attività fuori campo registratore, casi particolari/temporanei | Privato (consumatore) | Residua in ambiti specifici regolati da esoneri o deroghe |
In vista del 2026, la legge di Bilancio ha anticipato novità in materia di tracciabilità, prevedendo che i registratori telematici siano costantemente collegati agli strumenti POS, così da eliminare margini di discrasia tra gli incassi con carte e i dati dei corrispettivi trasmessi. Questa integrazione rafforza gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e semplifica la gestione amministrativa delle attività commerciali.
Sono inoltre previste nuove sanzioni per mancata, incompleta o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, con importi che possono arrivare anche alla sospensione temporanea delle licenze.
Analizziamo i diversi scenari possibili: