Gli optional sulle auto aziendali a uso promiscuo hanno un impatto diretto sul calcolo del fringe benefit e sulla tassazione in busta paga. Quadro normativo, regole fiscali, esempi e strategie.
L'introduzione di accessori e personalizzazioni sui veicoli aziendali suscita spesso il quesito se tali scelte possano modificare il valore del fringe benefit e, di conseguenza, le tasse riportate in busta paga. Questo articolo, basato sulle più recenti interpretazioni normative, si propone di chiarire come gli optional sulle auto aziendali siano gestiti ai fini fiscali e come le regole dettate dall'Agenzia delle Entrate impattino concretamente sul calcolo dell'imponibile.
L'auto aziendale concessa ad uso promiscuo rappresenta uno dei fringe benefit più diffusi nelle politiche retributive. Per optional si intendono tutti gli accessori aggiuntivi al modello base dell'autovettura: sistemi audio avanzati, dispositivi di sicurezza, verniciature speciali, cerchi in lega, etc. La disciplina fiscale di riferimento nasce dall'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), il quale stabilisce che ogni utilità ricevuta in relazione al rapporto di lavoro - anche sotto forma di beni - concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il comma 4, lettera a), dello stesso articolo prevede una modalità forfettaria di determinazione del valore per i veicoli concessi in uso promiscuo: si applica il riferimento alle tabelle ACI (Automobile Club d'Italia), che, tuttavia, considerano il veicolo nella sua configurazione standard, senza includere gli optional successivamente installati.
Le somme eventualmente richieste al dipendente per l'uso personale del veicolo possono essere portate in deduzione dal valore imponibile del fringe benefit, ma solo se direttamente collegate all'utilizzo privato simbolico e non ad accessori extra. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito, anche tramite interpello, che la spesa personale sostenuta dal lavoratore per optional richiesti e pagati di tasca propria non può essere utilizzata per abbattere la base imponibile ai fini fiscali o contributivi.
Questa impostazione mira a una standardizzazione della fiscalità applicata ai benefit auto, limitando la rilevanza delle personalizzazioni. Qualsiasi somma pagata dai lavoratori per optional, anche mediante trattenuta in busta paga, è considerata un costo personale a loro carico, irrilevante ai fini del calcolo fiscale sul benefit concessorio.
La determinazione del valore da tassare per l'auto aziendale in uso promiscuo si basa su una formula forfettaria, pensata per semplificare la vita di aziende e lavoratori e per rendere il meccanismo fiscale più trasparente e controllabile. Le tabelle pubblicate annualmente dall'ACI fissano il costo chilometrico di ogni modello considerando una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui:
Le tabelle ACI considerano il veicolo nella versione base, ovvero senza gli optional richiesti in seguito dal lavoratore. Ne consegue che l'aggiunta di accessori extra a carico del dipendente non viene presa in considerazione nel valore da assoggettare a tassazione. Anche in caso di acquisto diretto degli optional da parte del dipendente, questi rimangono esclusi dal calcolo forfettario, in quanto voci personali e accessorie.
Per maggiore chiarezza, si riporta uno schema riassuntivo dei passaggi chiave:
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Fase |
Considerazione fiscale |
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Scelta optional |
Costo personale, non riduce il fringe benefit |
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Aggiunta optional in sede di assegnazione |
Non rilevante per il valore ACI |
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Trattenuta su busta paga per optional |
Incide solo sul netto, non riduce l'imponibile |
Per comprendere l'impatto concreto delle regole fiscali, si propongono alcuni esempi numerici basati su dati attuali e valori mediamente riportati nelle tabelle ACI:
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Scenario |
Costi sostenuti dal dipendente |
Valore benefit tassato |
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Veicolo concesso senza optional aggiuntivi |
0 € |
4.500 € |
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Stesso veicolo, optional pagati dal lavoratore (ad es. 1.500 € stereo, 2.000 € sedili in pelle) |
3.500 € per optional |
4.500 € (invariato) |
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Dipendente corrisponde canone mensile all'azienda per uso personale (ad esempio 1.200 € annui, formalizzati) |
1.200 € per uso privato |
3.300 € (4.500 - 1.200 = 3.300) |
L'esempio evidenzia che solo il corrispettivo relativo all'uso personale, definito contrattualmente, può essere portato in deduzione dal valore forfettario del fringe benefit. I costi sostenuti per personalizzare l'auto - anche se documentati da fattura intestata al dipendente o con trattenuta in busta paga - non riducono affatto il benefit sottoposto a tassazione e non offrono alcuno sgravio IRPEF su quella voce.
Un ulteriore esempio può essere fornito considerando una vettura plug-in hybrid con:
Se vengono acquistati dal dipendente optional per 2.000 €, il valore benefit resta 1.800 €. Se invece il lavoratore versa un corrispettivo reale all'azienda di 500 €, il valore benefit scende a 1.300 €.
L'interpretazione attuale fornita dall'Agenzia delle Entrate, consolidata dall'interpello n. 233 del 2025, chiarisce un aspetto fino a ieri oggetto di frequenti equivoci: il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente si applica in modo rigido al benefit auto.
Le somme trattenute sullo stipendio dei lavoratori o versate direttamente per gli optional non sono riconducibili al godimento del veicolo in sé, ma rappresentano costi personali riferiti a beni ulteriori, non contemplati dalle tabelle ACI. Soltanto gli importi riferiti all'effettivo utilizzo personale dell'auto aziendale possono essere sottratti dalla base imponibile qualora previsti contrattualmente e secondo quanto stabilito dal TUIR.
L'errore frequente consiste nell'associare erroneamente il versamento per optional alla possibilità di ridurre l'imponibile: in realtà, la normativa ammette la deduzione soltanto per somme relative all'uso personale del veicolo, non per la personalizzazione tramite accessori extra.
La posizione dell'Amministrazione finanziaria trova riscontro anche nelle relative circolari interpretative (n. 326/E/1997 e 1/E/2007), secondo cui il valore imponibile del fringe benefit auto aziendale segue sempre il criterio forfettario e convenzionale, senza variazioni dovute a personalizzazioni o accessori a carico del dipendente. La funzione di questa disciplina sta nell'evitare personalizzazioni soggettive del beneficio, standardizzando l'imponibile a tutela di semplicità e trasparenza nei rapporti fiscali e contribuitivi.
Per illustrare l'impatto effettivo degli optional sull'imponibile in busta paga, si considerino alcuni casi tipici di assegnazione veicoli:
Sebbene la personalizzazione dell'auto tramite optional non consenta benefici fiscali, esistono modalità totalmente conformi alla normativa per diminuire la quota imponibile del fringe benefit:
Dal punto di vista gestionale, le imprese sono chiamate ad adeguare policy interne e contratti in modo da comunicare chiaramente che le personalizzazioni richieste non hanno impatto sulla base imponibile. Occorre valutare con attenzione la scelta dei veicoli aziendali e integrare le comunicazioni ai dipendenti con informative esaustive sull'incidenza effettiva delle eventuali personalizzazioni.
Per i lavoratori, la consapevolezza che aggiungere optional all'auto a proprie spese non genera vantaggi fiscali aiuta a prendere decisioni informate nelle trattative di assegnazione veicolo e ad evitare spiacevoli sorprese in busta paga. L'azienda, quale sostituto d'imposta, deve essere pronta a fornire supporto trasparente e documentazione chiara al dipendente, anche in relazione alla corretta compilazione dei cedolini paga e alla comunicazione del valore del fringe benefit nei modelli dichiarativi fiscali.
Nel contesto operativo, questa trasparenza è anche sintomo di affidabilità e autorevolezza del rapporto lavoratore-azienda e contribuisce a ridurre il rischio di controversie ispettive e amministrative con le autorità fiscali.