L'acquisto di prodotti online con pagamento dilazionato è oggi una delle modalità più utilizzate, grazie alla facilità d'accesso e alle offerte promozionali proposte da molti rivenditori. Tuttavia, possono verificarsi situazioni spiacevoli, come la mancata consegna del bene ordinato, che portano a domande legittime: se il prodotto acquistato a rate non viene mai spedito, si è ugualmente tenuti a saldare tutte le rate del finanziamento?
L'orientamento legislativo e gli strumenti di tutela variano a seconda della tipologia di contratto stipulato e della natura del finanziamento. Comprendere il funzionamento dei contratti collegati, i diritti garantiti ai consumatori e le procedure da attivare è essenziale per gestire efficacemente questi casi.
Quando il contratto di finanziamento è collegato all'acquisto: cosa dice la legge
Una delle questioni più rilevanti riguarda il cosiddetto “contratto di credito collegato”, disciplinato dall'articolo 121 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB). In questi contratti, il finanziamento viene acceso esclusivamente per acquistare un prodotto o un servizio specifico, con la somma finanziata che solitamente viene erogata direttamente dal finanziatore al venditore. Il collegamento contrattuale comporta che le sorti del finanziamento dipendono dall'effettiva esecuzione della prestazione principale, ossia la consegna del bene ordinato:
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Il finanziamento è proposto e sottoscritto contestualmente all'acquisto, come avviene nei negozi di elettronica, auto e arredamento.
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Il contratto di credito personale, distinto dal finanziamento collegato, viene invece richiesto dal consumatore alla propria banca senza alcun vincolo specifico all'acquisto di un determinato bene: in questo caso, la tutela legale in casi di mancata consegna è diversa e meno favorevole.
L'
articolo 125-quinquies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento collegato in presenza di un inadempimento grave del venditore, come la mancata consegna del prodotto, a seguito di
costituzione in mora del fornitore e successiva risoluzione del contratto di acquisto. Ciò significa che se il venditore non adempie, l'acquirente può interrompere i pagamenti delle rate e pretendere la restituzione di quanto già versato, a condizione che siano stati rispettati gli obblighi formali previsti.
Di grande importanza è la distinzione fra contratto di finanziamento finalizzato e prestito personale: solo nel primo caso, il consumatore può sospendere il pagamento qualora il bene non venga consegnato. La normativa tutela in modo esplicito chi ha sottoscritto un finanziamento collegato all'acquisto di uno specifico prodotto, non genericamente chi ha ottenuto un prestito. Il finanziatore, in caso di risoluzione, è obbligato a riconoscere il rimborso delle rate già pagate e a non segnalare il cliente come cattivo pagatore nelle banche dati creditizie.
L'autorevolezza di queste tutele è confermata dalla giurisprudenza (Cassazione n. 677/2024 e n. 4037/2024), che riconosce il legame fra contratto di acquisto e contratto di finanziamento, tutelando così il consumatore da possibili abusi o comportamenti scorretti di venditori e società finanziarie.
Il diritto di recesso e la risoluzione del contratto in caso di mancata consegna
La normativa italiana prevede specifiche tutele per il consumatore che si trova impossibilitato a godere del bene acquistato a causa di una mancata consegna. Tra gli strumenti a disposizione figura il diritto di recesso, ossia la possibilità per l'acquirente di annullare il contratto senza penali e senza obbligo di motivazione, purché esercitato nei termini di legge:
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Nei contratti stipulati a distanza (ad esempio online) e fuori dai locali commerciali, il Codice del Consumo (art. 52 D.Lgs. 206/2005) stabilisce un termine di 14 giorni entro cui recedere liberamente, decorso dalla consegna del bene.
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Se il bene non viene consegnato entro i tempi previsti dal contratto o entro 30 giorni dall'ordine, l'articolo 61 del Codice del Consumo impone al venditore il dovere di adempiere entro un termine supplementare e garantisce all'acquirente la possibilità di risolvere il contratto dopo la scadenza di tale periodo ed ottenere il rimborso totale.
Nel caso di
acquisti con finanziamento collegato, la mancata consegna costituisce un grave inadempimento che, previa regolare costituzione in mora del venditore, dà diritto alla risoluzione di entrambi i contratti: acquisto e finanziamento. Tale facoltà è sancita dall'
articolo 125-quinquies TUB e comporta l'obbligo per il finanziatore di restituire tutte le somme versate, senza poter richiedere ulteriori pagamenti.
È importante sapere che la risoluzione per inadempimento del venditore non richiede l'accettazione della finanziaria: una volta formalizzata la risoluzione e notificata la situazione, il finanziatore è tenuto a sciogliere il contratto di credito collegato. In caso contrario, sarà possibile ricorrere agli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla legge.
Al di fuori dell'ambito degli acquisti dei consumatori, per esempio nei rapporti tra privati o imprese, valgono le regole generali degli articoli 1453, 1455 e 1218 del Codice Civile, che consentono la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, purché si tratti di un inadempimento non di scarsa importanza.
Procedura pratica: come agire verso venditore e finanziaria se il bene non arriva
Quando il bene acquistato online e finanziato tramite credito collegato non viene consegnato, l'efficacia della tutela dipende dalla corretta applicazione della procedura prevista dalla legge. Di seguito una sintesi dei passaggi necessari:
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Invio di un sollecito e costituzione in mora al venditore: si richiede formalmente la consegna del bene entro un termine ultimo (ad esempio 15 giorni) tramite PEC o raccomandata A/R, indicando gli estremi dell'ordine e contestando la mancata consegna.
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Se il venditore persiste nell'inadempimento, invio di una seconda comunicazione dove si dichiara la volontà di risolvere il contratto di acquisto per inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c.
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Comunicazione alla finanziaria: va trasmessa copia della posizione e delle comunicazioni inviate al venditore, evidenziando il grave inadempimento e richiedendo la risoluzione del contratto di credito collegato (art. 125-quinquies TUB), il blocco dei pagamenti e il rimborso delle rate già versate.
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Richiesta di non segnalare in banca dati negative: nella comunicazione, si raccomanda di richiamare la normativa che vieta la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste circostanze.
Se il venditore si rifiuta o ritarda il rimborso, o la finanziaria persiste nelle richieste di pagamento, si può ricorrere a strumenti extragiudiziali efficaci quali il
ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la segnalazione alle
organizzazioni dei consumatori o, in ultima istanza, a un'azione giudiziale in sede civile.
Tutta la documentazione deve essere accuratamente conservata.
Questa procedura consente di azionare la tutela prevista dalla normativa, evitando indebite penalità e salvaguardando i diritti dell'acquirente.
Il ruolo della finanziaria e la tutela del consumatore
Nella dinamica degli acquisti online a rate con finanziamento collegato, la società finanziaria non è una semplice terza parte ma è giuridicamente legata alla buona riuscita del contratto di acquisto. La normativa assicura che il finanziatore sia tenuto a seguire le sorti giuridiche dell'accordo principale, cioè quello relativo all'acquisto del bene.
Se il venditore non adempie all'obbligo di consegnare l'oggetto, la società finanziaria ha l'obbligo di:
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bloccare immediatamente la richiesta delle rate residue;
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rimborsare tutte le somme eventualmente già riscosse se la risoluzione è dovuta a grave inadempimento;
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rinunciare a qualsiasi segnalazione negativa nelle banche dati creditizie come la CRIF.
Questo sistema di responsabilità solidale
deriva dal collegamento negoziale tra i contratti e serve a
bilanciare il potere contrattuale del consumatore rispetto a operatori commerciali e intermediari finanziari. È irrilevante la presenza nei contratti di clausole che limitino i diritti del consumatore, perché questi diritti sono
inderogabili per legge. In caso di dubbi o comportamenti scorretti, è consigliato indirizzare segnalazioni all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Cosa fare se la finanziaria rifiuta l'annullamento del finanziamento
In alcune situazioni la società finanziaria potrebbe, illegittimamente, rifiutare lo scioglimento del contratto di credito nonostante la documentata mancata consegna del bene. In questo caso, il consumatore dispone di strumenti ulteriori di tutela:
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Arbitro Bancario Finanziario: è un organismo di risoluzione stragiudiziale molto utilizzato per i contenziosi con le banche e le finanziarie. Il procedimento avviene online, ha costi contenuti e tempi rapidi. L'orientamento dell'ABF è storicamente favorevole al consumatore nella materia dei crediti collegati.
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Mediazione: si può valutare una procedura presso un organismo di mediazione accreditato, per tentare una soluzione stragiudiziale prima di agire in giudizio.
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Azione legale: qualora i tentativi stragiudiziali non siano efficaci, si potrà agire in sede giudiziaria per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di credito e dei diritti accessori, compreso il rimborso delle somme versate.
È fondamentale documentare ogni fase:
raccomandate, corrispondenze email, PEC, comunicazioni con il venditore e la finanziaria. In assenza di collaborazione da parte degli operatori finanziari, la via giudiziale consente di ottenere, anche con procedimenti rapidi come il decreto ingiuntivo, la tutela dei propri diritti. Le decisioni degli organismi stragiudiziali vengono quasi sempre rispettate dagli intermediari finanziari, anche per ragioni reputazionali.
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