Tra le giornate lavorative del mese di dicembre, la Vigilia di Natale rappresenta un momento carico di significato culturale e familiare, ma spesso anche di dubbi per chi si trova al lavoro. In molte aziende e uffici, la chiusura anticipata o la riduzione dell’orario sono prassi consolidate, mentre per altri settori il 24 dicembre coincide con picchi d’attività. I lavoratori si interrogano soprattutto sugli aspetti retributivi: la normativa nazionale e i contratti collettivi offrono risposte differenti a seconda del comparto d’appartenenza.
Il 24 dicembre è considerato festivo secondo la normativa italiana?
Ai sensi della legge italiana, il 24 dicembre non rientra tra le festività riconosciute né a livello civile né religioso. La legge n. 260/1949 e successive modifiche elenca in maniera dettagliata le date festive, tra cui Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre), ma non menziona la Vigilia di Natale. Ciò significa che il 24 dicembre è un normale giorno lavorativo, a meno che non siano previste eccezioni da contratti di lavoro o accordi aziendali.
Spesso si parla di "giorno prefestivo" per descrivere questa data, ma la qualifica di prefestivo non ha alcun valore di legge: viene eventualmente disciplinata soltanto dai contratti collettivi (CCNL) o da intese prendenti forma a livello aziendale. Infatti:
- Non sono previste maggiorazioni automatiche per il lavoro prestato il 24 dicembre;
- Qualsiasi riduzione di orario o chiusura anticipata dipende da specifiche indicazioni contrattuali o organizzative interne;
- I lavoratori possono avvalersi di ferie o permessi secondo le regole ordinarie.
Soltanto
in presenza di accordi che elevino il 24 dicembre a "semi-festivo", la situazione può cambiare, ma si tratta di una condizione circoscritta a determinati settori. Il riferimento normativo resta comunque quello delle giornate feriali, e non di quelle festività sancite per legge. Il ricorso frequente a ferie e permessi durante questa giornata dipende dal clima aziendale e da prassi consolidate, ma non si traduce in un obbligo di riduzione dell’orario o di riconoscimento di maggiorazioni retributive automatiche per l’intera platea di lavoratori.
Retribuzione e orario di lavoro il 24 dicembre: regole generali e contratti collettivi
Per la generalità dei lavoratori italiani, la Vigilia di Natale segue le regole previste per i giorni feriali. In assenza di indicazioni differenti nel contratto collettivo applicato, la prestazione lavorativa è normalmente dovuta secondo l’orario d’obbligo settimanale o mensile. La retribuzione, quindi, non subisce alcuna variazione rispetto a una qualsiasi giornata lavorativa ordinaria.
La regolamentazione principale prevede tre scenari:
- Orario pieno: nella maggior parte dei casi, è richiesto il rispetto dell'orario standard stabilito per la settimana;
- Richiesta di ferie o permessi: i dipendenti possono scegliere di assentarsi utilizzando ferie maturate, permessi retribuiti o le cosiddette "ex festività" previste dai diversi CCNL;
- Orario ridotto o chiusura anticipata: questa prassi, diffusa soprattutto in uffici privati o studi professionali, non è prevista dalla legge ma è spesso il risultato di consuetudini aziendali o di specifici accordi interni.
Eventuali trattamenti di favore, come
la chiusura anticipata delle sedi o il lavoro ridotto, sono da considerarsi iniziative dell’azienda e non obblighi legali, se non inseriti nel contratto collettivo di settore. Ad esempio, nel settore bancario, postale e nella Pubblica Amministrazione, la riduzione dell’orario il 24 dicembre è attuata tramite
provvedimenti organizzativi specifici, accompagnati frequentemente dall’utilizzo obbligatorio di ferie o permessi.
Nessuna maggiorazione retributiva è riconosciuta automaticamente per la giornata, a differenza di quanto avviene per il 25 dicembre e le altre festività nazionali. L’eventualità di paghe maggiorate o indennità aggiuntive il 24 dicembre dipende esclusivamente dal contenuto del contratto collettivo sottoscritto e dagli accordi aziendali in vigore.
Quando e per chi la Vigilia di Natale comporta una maggiorazione in busta paga
Nonostante le regole generali, alcuni comparti riconoscono una “semi-festività” il 24 dicembre, con conseguente diritto a trattamenti economici specifici se si lavora oltre un certo orario:
- CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni: è prevista la possibilità di svolgere il servizio solo per metà orario (entro le 13:00), mentre il lavoro dopo tale orario diventa equiparato al lavoro festivo: ne derivano maggiorazioni salariali del 30% per gli straordinari diurni e del 50% per quelli notturni;
- CCNL Assicurazioni: l’art. 31 introduce la “semi-festività” per la Vigilia, con diritto a terminare il turno alle 12:00. Le ore di lavoro straordinario oltre le 12:00 sono maggiorate del 30% rispetto alla paga base.
Gli orari ridotti e le maggiorazioni spettano e vengono riconosciuti
solamente se specificati dal contratto collettivo o da un accordo aziendale. Per esempio, nel settore logistica e trasporto merci, molto diffuso è il caso degli autisti, che vedono applicate tali tutele se lavorano nel pomeriggio della Vigilia. In assenza di disposizione esplicita, la giornata resta feriale senza maggiorazioni particolari.
Per la quota ordinaria di busta paga, si riceve la parte spettante in relazione alle ore effettivamente lavorate, mentre le ore lavorate oltre l'orario ridotto vengono riconosciute in base alle regole del lavoro festivo o straordinario, con la relativa maggiorazione contrattuale prevista dal CCNL.
Differenze tra settori: commercio, logistica, assicurazioni e altri casi specifici
Le differenze tra i diversi comparti produttivi in merito al 24 dicembre sono significative:
- Commercio e grande distribuzione: la Vigilia segna per molti negozi l’ultimo giorno di apertura straordinaria, spesso con estensione dell’orario e ritmi intensificati. Tuttavia, salvo che il 24 cada di domenica o non siano previsti accordi più favorevoli, la giornata non è retribuita come festiva. Le maggiorazioni sono previste solo nei casi in cui il lavoro ricada su un giorno effettivamente festivo secondo la legge o da specifiche intese locali.
- Logistica/Trasporti/Spedizioni: è riconosciuta la semi-festività, come illustrato nella sezione precedente, con orario normale fino alle 13 e applicazione di maggiorazioni oltre questo limite.
- Assicurazioni: trattamento assimilabile a quello della logistica, ma la soglia oraria è anticipata alle 12 e con le relative maggiorazioni su quanto lavorato in seguito.
- Settore turistico e ristorazione: il 24 dicembre coincide con l’alta stagione, si lavora con intensità e orari prolungati, ma il riconoscimento di aumenti salariali avviene solo se la giornata combacia con una festività legale o se contemplato dal contratto applicato.
La Pubblica Amministrazione e il comparto scolastico, invece, applicano sistemi organizzativi diversi. Nei servizi pubblici essenziali
l’orario può risultare ridotto, ma solo per effetto di provvedimenti interni. Nelle scuole, le attività sono sospese per vacanze previste nel calendario scolastico: il personale docente non opera il 24 dicembre proprio per via della chiusura degli istituti. Per il personale ATA e i dirigenti, invece, possono sussistere obblighi di presenza o, viceversa, possibilità di ferie secondo disposizioni organizzative.
Eccezioni: il 24 dicembre in caso di domenica o specifici accordi aziendali
Una delle rare eccezioni in cui la Vigilia di Natale è retribuita come giornata festiva riguarda il caso in cui il 24 dicembre cada di domenica. In questa circostanza, la retribuzione aggiuntiva non è collegata alla Vigilia in sé, ma al lavoro effettuato in un giorno già considerato festivo dalla normativa italiana. La maggiorazione è dunque dovuta in virtù delle disposizioni sul lavoro domenicale previste dal contratto collettivo applicato (come l’art. 2109 del Codice Civile), con aliquote spesso comprese tra il 20% e il 30% della retribuzione oraria base e l’eventuale diritto a riposo compensativo.
Per quanto riguarda gli accordi aziendali, alcune aziende, attraverso intese interne, possono introdurre condizioni di favore come:
- Chiusura anticipata degli uffici;
- Orario ridotto con uso di permessi retribuiti o obbligati;
- Attribuzione di una "mezza giornata" festiva con o senza maggiorazione in busta paga;
- Applicazione di premi straordinari per il servizio reso nella fascia pomeridiana.
Queste soluzioni sono definite esclusivamente dalle esigenze produttive e organizzative aziendali o di settore:
senza tali accordi interni, resta valida la disciplina standard di giornata feriale. L’eventuale flessibilità introdotta dal lavoro agile negli ultimi anni ha incrementato ulteriormente la possibilità di gestire la presenza il 24 dicembre, sempre nel rispetto di quanto concordato con il datore di lavoro.
In sintesi, cosa aspettarsi in busta paga se si lavora il 24 dicembre?
Da quanto illustrato emerge chiaramente che il 24 dicembre è considerato feriale secondo la normativa italiana, salvo i casi specifici previsti dalla contrattazione o da accordi aziendali particolari. Nella maggioranza dei settori:
- La retribuzione in busta paga per il lavoro svolto nella giornata non subisce modifiche rispetto alle altre giornate lavorative;
- Eventuali chiusure anticipate o riduzioni orarie sono gestite tramite ferie, permessi o accordi interni;
- Maggiorazioni sono riconosciute solo in presenza di clausole contrattuali settoriali (logistica, assicurazioni) o laddove il 24 cada in un giorno già festivo come la domenica.
Per coloro che rientrano nei casi di “semi-festività” il trattamento economico rispecchia quanto stabilito dal proprio CCNL, mentre chi opera in settori senza regole specifiche può contare unicamente sulle proprie ferie ordinarie o permessi.
La chiarezza e il rispetto delle regole contrattuali e normative sono, dunque, essenziali affinché ogni lavoratore possa comprendere con sicurezza quanto troverà effettivamente nel cedolino di dicembre.
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