L’ambiente condominiale rappresenta una realtà abitativa complessa, caratterizzata dalla convivenza di soggetti diversi e dalla necessità di garantire il rispetto reciproco. Tra le problematiche più sentite vi sono quelle legate a rumori e condotte considerate come moleste e che possono compromettere non solo la serenità quotidiana ma anche la vivibilità degli spazi comuni.
Per comportamento molesto in condominio si intende un insieme di atti o omissioni che, ripetutamente o con particolare intensità, arrecano disturbo alla quiete, alla sicurezza e all’utilizzo delle parti comuni o degli immobili altrui. Non basta un singolo episodio isolato: occorre che il disturbo sia oggettivamente valutabile secondo la normale tollerabilità. Alcuni esempi includono:
- Rumori superiori alla soglia di tollerabilità (musica, grida, lavori rumorosi fuori orario)
- Occupazione impropria degli spazi comuni
- Comportamenti offensivi o intimidatori
- Danneggiamenti volontari a beni comuni o privati
- Emissioni di odori o fumi molesti
Regole di convivenza civile e doveri di proprietari e inquilini
Il funzionamento della realtà condominiale è disciplinato dal
regolamento interno e dal Codice Civile. Ogni condomino deve rispettare regole specifiche e tra i principali obblighi figurano:
- Rispetto delle fasce orarie e delle norme sui rumori
- Non danneggiare le parti comuni
- Astenersi da atti di molestia materiale e morale
La giurisprudenza ha più volte stabilito che anche
l’inquilino, in qualità di utilizzatore effettivo dell’immobile, è vincolato al rispetto delle norme condominiali e, di conseguenza, può essere destinatario di richiami e sanzioni.
Le azioni del proprietario di fronte a comportamenti molesti dell’inquilino
Secondo le normativa vigente, il proprietario di casa può intervenire se viene a conoscenza di disturbo o comportamenti molesti perpetrati dall'inquilino che arrecano fastidi e problemi ai vicini e può anche decidere di mandarlo via.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3698/2014), la responsabilità del proprietario sussiste solo in assenza di dimostrate azioni atte a fermare o prevenire i comportamenti illeciti. Le azioni concrete includono:
- Inoltro di richiami formali o diffide all’inquilino
- Avvio di procedure per risoluzione anticipata del contratto di locazione in caso di gravi inadempienze
- Supporto all’amministratore nella gestione di conflitti o segnalazioni
Se gli abusi persistono,
il proprietario può avviare la procedura di sfratto per
inadempimento contrattuale, garantendo la tutela dei condomini e la proprio posizione di soggetto diligente.
Sentenze della Cassazione e giurisprudenza in tema di inquilini rumorosi
La Corte di Cassazione ha contribuito in modo determinante nella definizione dei limiti fra normale rumorosità e molestia condominiale. Fra i principali orientamenti:
- Sentenza n. 11383/2006: il proprietario risponde, insieme al conduttore, delle reiterate violazioni del regolamento condominiale se non adotta tempestivamente misure adeguate (come la diffida o la richiesta di sfratto) per contenere gli abusi.
- Sentenza n. 3698/2014: il locatore può essere chiamato a rispondere dei danni verso il condominio se non dimostra un comportamento collaborativo, ma non può essere chiamato in causa automaticamente.
- Sentenza n. 38085/2022: la violazione di disposizioni del regolamento sulle destinazioni d’uso dei locali e sulle norme di quiete può giustificare la richiesta di sfratto.
- Sentenza n. 21006/2024: la Suprema Corte distingue tra molestie (reato ex art. 660 c.p.) e atti persecutori (stalking ex art. 612-bis c.p.) sulla base della gravità delle ripercussioni sulle abitudini di vita della vittima.
Tabella riepilogativa giurisprudenza
Sentenza Cassazione |
Principio espresso |
11383/2006 |
Responsabilità solidale locatore-conduttore per reiterate violazioni condominio |
3698/2014 |
Obbligo del locatore di attivarsi per limitare abusi e molestie |
38085/2022 |
Possibilità di sfratto per violazioni regolamentari |
21006/2024 |
Stalking condominiale vs. molestie – rilievi sulla modifica delle abitudini di vita |
Quando un inquilino può essere mandato via dal proprietario
L’esercizio del diritto di risoluzione anticipata del contratto da parte del proprietario è possibile in presenza di gravi inadempienze da parte dell’inquilino. Fra le casistiche principali:
- Violazioni gravi e reiterate del regolamento condominiale (ad esempio rumori oltre la normale tollerabilità o uso improprio dei locali).
- Mancato rispetto degli accordi contrattuali e delle regole sulla quiete pubblica.
- Persistenza delle condotte dopo formale richiamo o diffida da parte del locatore.
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