L’ambiente condominiale rappresenta una realtà abitativa complessa, caratterizzata dalla convivenza di soggetti diversi e dalla necessità di garantire il rispetto reciproco. Tra le problematiche più sentite vi sono quelle legate a rumori e condotte considerate come moleste e che possono compromettere non solo la serenità quotidiana ma anche la vivibilità degli spazi comuni.
Per comportamento molesto in condominio si intende un insieme di atti o omissioni che, ripetutamente o con particolare intensità, arrecano disturbo alla quiete, alla sicurezza e all’utilizzo delle parti comuni o degli immobili altrui. Non basta un singolo episodio isolato: occorre che il disturbo sia oggettivamente valutabile secondo la normale tollerabilità. Alcuni esempi includono:
Rumori superiori alla soglia di tollerabilità (musica, grida, lavori rumorosi fuori orario)
Occupazione impropria degli spazi comuni
Comportamenti offensivi o intimidatori
Danneggiamenti volontari a beni comuni o privati
Emissioni di odori o fumi molesti
Regole di convivenza civile e doveri di proprietari e inquilini
Il funzionamento della realtà condominiale è disciplinato dal regolamento interno e dal Codice Civile. Ogni condomino deve rispettare regole specifiche e tra i principali obblighi figurano:
Rispetto delle fasce orarie e delle norme sui rumori
Non danneggiare le parti comuni
Astenersi da atti di molestia materiale e morale
La giurisprudenza ha più volte stabilito che anche l’inquilino, in qualità di utilizzatore effettivo dell’immobile, è vincolato al rispetto delle norme condominiali e, di conseguenza, può essere destinatario di richiami e sanzioni.
Le azioni del proprietario di fronte a comportamenti molesti dell’inquilino
Secondo le normativa vigente, il proprietario di casa può intervenire se viene a conoscenza di disturbo o comportamenti molesti perpetrati dall'inquilino che arrecano fastidi e problemi ai vicini e può anche decidere di mandarlo via.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3698/2014), la responsabilità del proprietario sussiste solo in assenza di dimostrate azioni atte a fermare o prevenire i comportamenti illeciti. Le azioni concrete includono:
Inoltro di richiami formali o diffide all’inquilino
Avvio di procedure per risoluzione anticipata del contratto di locazione in caso di gravi inadempienze
Supporto all’amministratore nella gestione di conflitti o segnalazioni
Se gli abusi persistono, il proprietario può avviare la procedura di sfratto per inadempimento contrattuale, garantendo la tutela dei condomini e la proprio posizione di soggetto diligente.
Sentenze della Cassazione e giurisprudenza in tema di inquilini rumorosi
La Corte di Cassazione ha contribuito in modo determinante nella definizione dei limiti fra normale rumorosità e molestia condominiale. Fra i principali orientamenti:
Sentenza n. 11383/2006: il proprietario risponde, insieme al conduttore, delle reiterate violazioni del regolamento condominiale se non adotta tempestivamente misure adeguate (come la diffida o la richiesta di sfratto) per contenere gli abusi.
Sentenza n. 3698/2014: il locatore può essere chiamato a rispondere dei danni verso il condominio se non dimostra un comportamento collaborativo, ma non può essere chiamato in causa automaticamente.
Sentenza n. 38085/2022: la violazione di disposizioni del regolamento sulle destinazioni d’uso dei locali e sulle norme di quiete può giustificare la richiesta di sfratto.
Sentenza n. 21006/2024: la Suprema Corte distingue tra molestie (reato ex art. 660 c.p.) e atti persecutori (stalking ex art. 612-bis c.p.) sulla base della gravità delle ripercussioni sulle abitudini di vita della vittima.
Tabella riepilogativa giurisprudenza
Sentenza Cassazione
Principio espresso
11383/2006
Responsabilità solidale locatore-conduttore per reiterate violazioni condominio
3698/2014
Obbligo del locatore di attivarsi per limitare abusi e molestie
38085/2022
Possibilità di sfratto per violazioni regolamentari
21006/2024
Stalking condominiale vs. molestie – rilievi sulla modifica delle abitudini di vita
Quando un inquilino può essere mandato via dal proprietario
L’esercizio del diritto di risoluzione anticipata del contratto da parte del proprietario è possibile in presenza di gravi inadempienze da parte dell’inquilino. Fra le casistiche principali:
Violazioni gravi e reiterate del regolamento condominiale (ad esempio rumori oltre la normale tollerabilità o uso improprio dei locali).
Mancato rispetto degli accordi contrattuali e delle regole sulla quiete pubblica.
Persistenza delle condotte dopo formale richiamo o diffida da parte del locatore.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...