Le normative vigenti nel contesto del mercato libero dell'energia facilitano i meccanismi di libera concorrenza e mirano a minimizzare le complessità associate al cambio di gestore del gas.
Il passaggio a un nuovo fornitore di gas nell'ambito della fine del mercato tutelato ovvero dell'ingresso nel mercato libero 2024 è una procedura complessa? Detto in altri termini, il cambio operatore presenta passaggi complessi o costosi?
Vediamo in questo articolo cosa c'è da sapere per richiedere l'attivazione di una nuova fornitura di gas, focalizzandoci particolarmente sull'analisi dei possibili costi associati:
Una volta selezionata l'offerta gas più congruente con le proprie esigenze, è sufficiente attivare una nuova fornitura con la compagnia del gas scelta che si impegna a sostituire integralmente il precedente fornitore.
Dopo la sottoscrizione del nuovo contratto del gas, spetta al nuovo gestore di energia notificare al fornitore precedente la chiusura del contratto di fornitura. Tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa sono gestite dal nuovo fornitore, liberando il cliente da tali incombenze, e, soprattutto, senza alcuna spesa associata.
Eventuali costi da sostenere possono riguardare i diritti di bollo per il nuovo contratto di fornitura pari a 16 euro e un deposito cauzionale. In caso di cessazione del contratto di fornitura, il deposito deve essere restituito al cliente entro 30 giorni dalla data di chiusura del contratto, e non sono consentiti anticipi sui consumi.
Per le forniture domestiche, il cambio di operatore di energia è previsto entro un mese dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Nel caso delle forniture non domestiche, i tempi per il cambio di gestore sono di un mese per il mercato di maggior tutela e di tre mesi per il mercato libero.
Pochi giorni prima dell'effettivo passaggio e del cambio delle bollette del gas, il nuovo operatore esegue la prima lettura del contatore del gas e comunica i dati al precedente operatore, il quale emette l'ultima bolletta con il conguaglio da saldare da parte del cliente. La lettura segna l'inizio del servizio di fornitura di energia con il nuovo distributore, a partire dal quale tutti i consumi sono addebitati sulla bolletta dell'energia relativa al nuovo operatore.
Nel caso in cui nell'atto di passaggio tra fornitori risultino fatture pendenti per un periodo superiore a 6 mesi, il nuovo fornitore ha la facoltà di richiedere l'addebito supplementare Cmor (Corrispettivo di morosità). Il Cmor è un importo richiesto dal fornitore uscente in presenza di debiti in sospeso. La responsabilità di riscuotere l'importo e trasferirla al fornitore precedente è a carico del nuovo fornitore.
Il pagamento del Cmor non comporta l'annullamento dei debiti che devono essere liquidati. Una volta che la posizione debitoria è stata regolarizzata, il fornitore precedente può procedere con la cancellazione del Cmor, e il cliente riceverà un rimborso tramite la bolletta emessa dal nuovo fornitore.
Nel caso in cui la modalità di pagamento delle bollette del gas sia la domiciliazione bancaria o il pagamento tramite carta di credito, per i clienti in servizio tutelato non è richiesto alcun deposito cauzionale. Per i clienti del mercato libero, la possibilità di scegliere la domiciliazione e l'obbligo del versamento del deposito cauzionale sono opzionali e variano in base alle condizioni contrattuali.
Al momento della stipula del contratto con un cliente, ogni operatore del mercato libero deve fornire una scheda di confrontabilità della spesa per agevolare la comparazione dei prezzi dell'offerta commerciale con quelli stabiliti per il servizio di maggior tutela da parte dell'Autorità per via amministrativa. La libertà di scelta sul mercato riguarda gli operatori che vendono energia, mentre non è possibile cambiare l'operatore responsabile della distribuzione dell'energia, che gestisce le reti fino alle abitazioni.