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Società sportive e associazioni dilettantistiche, novità in vigore dal 1 Gennaio 2026 con riforma enti no proift (terzo settore)

di Marianna Quatraro pubblicato il
Societa sportive associazioni dilettanti

Dal 2026 scatta l'obbligo di emettere fatture elettroniche, aprire Partita IVA e gestire digitalmente le proprie operazioni contabili anche per ben 112mila ASD e SSD italiane: cosa cambia con la riforma del Terzo Settore

L'avvio del nuovo anno porterà un cambiamento strutturale per oltre 112mila realtà sportive italiane attive nella promozione dello sport dilettantistico: dal 1° gennaio 2026 entreranno pienamente in vigore le disposizioni definitive sulla fiscalità e l'organizzazione amministrativa previste dalla riforma del Terzo Settore.

Questa transizione rappresenta un passaggio storico per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che, pur mantenendo la natura no profit, dovranno adattarsi a nuove regole in tema di trasparenza contabile, gestione digitale e adempimenti fiscali. Significativi cambiamenti includono l'adozione della partita IVA, l'obbligo di emissione della fattura elettronica e una maggiore digitalizzazione nei processi gestionali, rendendo necessario adottare strumenti informatici per amministrare le attività associative. 

Inquadramento normativo: la riforma del Terzo Settore e le implicazioni per lo sport dilettantistico

La riforma del Terzo Settore ha subito una lunga fase transitoria dovuta all’attesa del via libera europeo necessario per l’attuazione della parte fiscale della normativa. Solo nel 2025, la Commissione Europea ha permesso l’attivazione dal 2026 delle novità fiscali e degli obblighi operativi per gli enti non profit, comprese le organizzazioni impegnate nello sport. L’intervento normativo mira a creare una cornice unitaria per tutti gli enti che esercitano attività sociali, solidali o sportive, distinguendo tra soggetti commerciali e non commerciali secondo criteri oggettivi di prevalenza delle entrate. 


Il Codice del Terzo Settore ha un impatto diretto sul mondo dello sport dilettantistico: le norme tengono conto delle specificità delle attività sportive, prevedendo, ad esempio, regimi agevolati, esenzioni IVA per i servizi strettamente connessi alla pratica sportiva e nuove regole per i rapporti con tesserati/soci. 

Per chi opera come ASD o SSD, la riforma rappresenta anche una spinta verso l’efficientamento amministrativo, introducendo nuove responsabilità di rendicontazione, accesso a vantaggi fiscali condizionati all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e all'adozione di sistemi gestionale trasparenti e digitali.

Cambiano i criteri per le agevolazioni, la gestione delle risorse e la possibilità di accedere a strumenti finanziari innovativi (social bonus, detrazioni, esenzioni imposte di bollo e registro). In questo scenario, il settore sportivo dilettantistico deve ridefinire i propri assetti interni e le procedure amministrative per continuare a beneficiare di supporti e riconoscimenti fiscali, nel rispetto delle nuove regole dettate dal legislatore.

ASD e SSD: caratteristiche, differenze e inquadramento nel Terzo Settore

Associazioni e società sportive dilettantistiche rappresentano due anime del tessuto sportivo italiano, entrambe rientranti nelle categorie non profit ma con differenze rilevanti in termini di governance e struttura organizzativa. Le ASD sono fondate su logiche associative e solidaristiche, tipicamente orientate alla promozione della pratica sportiva come strumento di crescita personale e coesione sociale.

In esse, la presenza di volontari è preponderante (oltre il 60%), con una gestione spesso informale e una forte attenzione verso il rapporto tra associati. 

Al contrario, le SSD pur condividendo la finalità di promozione dello sport dilettantistico, sono organizzate come società di capitali/collaborative e presentano una struttura più simile a una piccola impresa: la percentuale di personale retribuito è infatti molto più elevata rispetto alle ASD, sebbene resti sempre inferiore a quella delle imprese commerciali vere e proprie. L’ingresso nel Terzo Settore per entrambe le tipologie comporta:

  • adesione a valori di trasparenza;
  • obblighi di rendicontazione sociale;
  • divieto di distribuzione di utili (per ASD) e vincolo di destinazione degli utili ad attività istituzionali (per SSD).

Obblighi amministrativi e fiscali dal 2026: Partita IVA, fatturazione elettronica e gestione digitale

Dal 2026 il nuovo assetto impone sostanziali adeguamenti per tutte le realtà sportive che erogano servizi a pagamento, siano esse iscritte o meno al RUNTS. L’introduzione generalizzata dell’obbligo di apertura della partita IVA rappresenta la principale novità operativa per molte organizzazioni che finora si limitavano alla gestione con codice fiscale, soprattutto quelle di piccole dimensioni e a prevalente base volontaristica. Le nuove regole prevedono:
  • Obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni soggette a esenzione IVA;
  • Gestione e conservazione dei registri IVA, anche in assenza di imposta dovuta;
  • Utilizzo di software gestionale per l’emissione e conservazione delle fatture;
  • Maggiore complessità contabile, con compilazione e invio periodico dei modelli dichiarativi (Modello Unico ENC, F24, LIPE periodiche ecc.);
  • Necessità di individuare uno o più volontari competenti o collaborare con commercialisti/fiscalisti specializzati nel Terzo Settore;
  • Eventuale ricorso a registratori di cassa, laddove previsto per la certificazione degli incassi.
La gestione digitale diventa la regola per tutti i processi contabili e amministrativi. Se l'ente offre esclusivamente servizi gratuiti, non sussiste obbligo di partita IVA; tuttavia, pressoché qualsiasi attività che preveda corrispettivi specifici o vendita di beni/servizi (comprese sponsorizzazioni, merchandising o bar sociali) comporta la necessità di adeguarsi alla nuova disciplina. 

Nuove regole fiscali e regime IVA per ASD e SSD: cosa cambia dal 2026

La parte fiscale della riforma introduce criteri rigorosi per la classificazione delle attività svolte, differenziando le entrate in commerciali e non commerciali sulla base di indicatori oggettivi (prevalenza delle attività gratuite e percentuale di ricavi rispetto ai costi)E' stato, inoltre, stabilito che gli enti iscritti nel RUNTS possono conseguire un avanzo entro il 6% dei proventi complessivi senza perdere la qualifica di ente non commerciale, per un massimo di tre esercizi consecutivi.

Gli effetti delle nuove regole si riassumono nei seguenti punti:

  • Termina il regime forfettario “398” per le organizzazioni iscritte al RUNTS, sostituito da un nuovo regime forfettario con soglia fissata a 130.000 euro (invece dei 400.000 euro).
  • Le associazioni e società sportive non iscritte al RUNTS potranno continuare a fruire della 398/1991, elemento che favorisce la scelta di chi non vuole l’iscrizione immediata nella sezione sportiva del registro.
  • L'esenzione IVA per le attività connesse alla pratica sportiva prestata verso soci, tesserati o anche terzi, con obbligo di fatturazione elettronica anche in assenza di applicazione dell’imposta.
  • Marginature e limiti ai corrispettivi specifici disciplinati da nuove regole, con passaggio dal concetto di “fuori campo IVA” a quello di “esenti da IVA”.
  • Gli introiti per sponsorizzazioni, pubblicità e vendite di beni/commerciali pure saranno soggetti a IVA ordinaria e agli adempimenti previsti per attività commerciali.
  • Riforma delle ONLUS: le organizzazioni ancora in possesso della qualifica avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per convertire la propria natura in ETS; in mancanza, dovranno devolvere il patrimonio incrementale maturato negli anni.

Gestione del volontariato e impatti sulle attività associative sportive

Il volontariato continua a essere il pilastro delle associazioni sportive no profit, con una presenza marcata soprattutto nelle ASD, dove oltre il 60% delle attività sono supportate da soci attivi senza remunerazione. L’entrata in vigore della riforma impone però una maggiore formalizzazione dei ruoli anche in tali enti, distinguendo tra attività svolte a titolo gratuito e incarichi retribuiti, come già avviene per le SSD. Questa struttura “ibrida” richiede:
  • Gestione precisa dei registri dei volontari;
  • Rendere trasparenti le modalità di assegnazione dei compiti;
  • Distinguere con chiarezza fra attività istituzionali, attività commerciali e fundraising.
Il nuovo contesto rafforza la necessità di valorizzare il volontariato attraverso specifiche agevolazioni per le ODV (Organizzazioni di Volontariato), ma richiede anche una revisione delle procedure interne e la definizione di reti collaborative con altre realtà associative.