Non tutti i lavoratori rientrano nel meccanismo del silenzio assenso automatico per la destinazione del Tfr nel fondo pensione: quali sono le principali categorie escluse dall'obbligo.
Dal 1° luglio 2026 cambia in modo sostanziale la gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei neoassunti nel settore privato. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto il meccanismo del silenzio assenso, che destina in automatico il TFR maturando a un fondo pensione collettivo, salvo diversa volontà espressa dal lavoratore.
Una riforma pensata per rafforzare la previdenza complementare in Italia, dove l'adesione resta ancora parziale, ma che non riguarda in modo uniforme tutti i lavoratori. Esistono infatti categorie esentate dal versamento automatico e procedure precise per chi desidera mantenere il TFR in azienda anziché destinarlo al fondo.
Il TFR è la quota di retribuzione, pari a circa il 6,91% dello stipendio lordo annuo, che il datore di lavoro accantona mese dopo mese e liquida al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Fino a oggi, la scelta sulla sua destinazione spettava interamente al lavoratore: entro sei mesi dall'assunzione poteva decidere se lasciarlo in azienda, secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 2120 del Codice Civile, oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare, cioè a un fondo pensione negoziale, aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP).
Questa doppia possibilità resta valida per chi è già stato assunto entro il 30 giugno 2026, per il quale continua ad applicarsi il vecchio silenzio assenso semestrale. La vera novità riguarda invece chi viene assunto dopo quella data.
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026, o che cambiano lavoro dopo quella data, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, oppure dagli accordi aziendali o territoriali. Se in azienda sono presenti più forme pensionistiche complementari, il TFR confluisce in quella con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti, salvo diverso accordo aziendale.
La finestra temporale per esprimere una volontà diversa si è ridotta rispetto al passato: non più sei mesi, ma 60 giorni dalla data di assunzione. In questo periodo il lavoratore può decidere di:
È importante sottolineare un aspetto delicato della riforma: una volta perfezionata l'adesione al fondo, la scelta non è reversibile nel senso opposto, cioè non sarà possibile tornare a percepire il TFR come liquidazione aziendale una volta che il conferimento al fondo si è consolidato.
Nonostante l'ampiezza della riforma, non tutti i lavoratori rientrano nel meccanismo del silenzio assenso automatico. Ecco le principali categorie escluse dall'obbligo:
Organismi pubblici privatizzati ed enti pubblici economici. Anche questi soggetti, così come i datori di lavoro domestico, restano esclusi dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare presso il Fondo di Tesoreria INPS, un ambito distinto ma collegato alla riforma.
Per chi non rientra nelle categorie escluse ma desidera comunque evitare l'adesione automatica al fondo pensione, la procedura da seguire è chiara e si basa su tempi e strumenti precisi:
Prima di decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione, è utile considerare alcuni elementi che la riforma 2026 ha reso ancora più rilevanti.
Il primo riguarda la deducibilità fiscale: i versamenti alla previdenza complementare restano deducibili dal reddito imponibile fino a un tetto che, con la Manovra 2026, sale da 5.164,57 a 5.300 euro annui, con il TFR conferito al fondo che resta comunque escluso da questo massimale e quindi non ne consuma la capienza.
Il secondo aspetto riguarda la crescita del capitale nel tempo: destinare il TFR a un fondo pensione significa vederlo investito sui mercati finanziari, con la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto alla rivalutazione prevista per il TFR lasciato in azienda, che segue invece un meccanismo di rivalutazione fisso legato all'inflazione.
Va, infine, ricordato che la scelta di aderire a un fondo pensione non preclude in modo assoluto la possibilità di cambiare fondo o di trasferire la propria posizione in caso di cambio di lavoro, anche se con alcune limitazioni rispetto alla scelta iniziale.
La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...