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TFR automatico al fondo pensione, ma non per tutti: chi è esentato al versamento e come richiederlo

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di Dott.ssa Serena Benedetti pubblicato il

Non tutti i lavoratori rientrano nel meccanismo del silenzio assenso automatico per la destinazione del Tfr nel fondo pensione: quali sono le principali categorie escluse dall'obbligo.

Dal 1° luglio 2026 cambia in modo sostanziale la gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei neoassunti nel settore privato. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto il meccanismo del silenzio assenso, che destina in automatico il TFR maturando a un fondo pensione collettivo, salvo diversa volontà espressa dal lavoratore.

Una riforma pensata per rafforzare la previdenza complementare in Italia, dove l'adesione resta ancora parziale, ma che non riguarda in modo uniforme tutti i lavoratori. Esistono infatti categorie esentate dal versamento automatico e procedure precise per chi desidera mantenere il TFR in azienda anziché destinarlo al fondo. 

Cos'è il TFR e perché la sua destinazione è così importante

Il TFR è la quota di retribuzione, pari a circa il 6,91% dello stipendio lordo annuo, che il datore di lavoro accantona mese dopo mese e liquida al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Fino a oggi, la scelta sulla sua destinazione spettava interamente al lavoratore: entro sei mesi dall'assunzione poteva decidere se lasciarlo in azienda, secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 2120 del Codice Civile, oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare, cioè a un fondo pensione negoziale, aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP).

Questa doppia possibilità resta valida per chi è già stato assunto entro il 30 giugno 2026, per il quale continua ad applicarsi il vecchio silenzio assenso semestrale. La vera novità riguarda invece chi viene assunto dopo quella data.

La riforma 2026: come funziona il nuovo silenzio assenso

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026, o che cambiano lavoro dopo quella data, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, oppure dagli accordi aziendali o territoriali. Se in azienda sono presenti più forme pensionistiche complementari, il TFR confluisce in quella con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti, salvo diverso accordo aziendale.

La finestra temporale per esprimere una volontà diversa si è ridotta rispetto al passato: non più sei mesi, ma 60 giorni dalla data di assunzione. In questo periodo il lavoratore può decidere di:

  • mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell'articolo 2120 del Codice Civile;
  • destinare il TFR a un fondo pensione diverso da quello di riferimento, ad esempio un fondo aperto o un PIP.
Se entro i 60 giorni non arriva alcuna comunicazione, l'adesione automatica al fondo pensione si consolida e diventa operativa, insieme al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e di quella eventualmente prevista a carico del dipendente, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi applicati.

È importante sottolineare un aspetto delicato della riforma: una volta perfezionata l'adesione al fondo, la scelta non è reversibile nel senso opposto, cioè non sarà possibile tornare a percepire il TFR come liquidazione aziendale una volta che il conferimento al fondo si è consolidato.

Chi è esentato dal versamento automatico del TFR

Nonostante l'ampiezza della riforma, non tutti i lavoratori rientrano nel meccanismo del silenzio assenso automatico. Ecco le principali categorie escluse dall'obbligo:

  • Lavoratori domestici. Colf, badanti e baby sitter restano fuori dal nuovo sistema. Per la particolare natura del rapporto di lavoro domestico, il TFR di questi lavoratori non viene destinato in automatico a un fondo pensione in assenza di una scelta esplicita.
  • Dipendenti pubblici. Il pubblico impiego resta escluso dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, fatta eccezione per i rapporti regolati integralmente dal diritto comune, ai quali si applica comunque l'articolo 2120 del Codice Civile in materia di TFR.
  • Contratti di breve durata. Sono esclusi i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e, più in generale, i rapporti di lavoro che si concludono prima del decorso dei 60 giorni utili per esprimere la scelta. In questi casi il TFR viene liquidato direttamente alla cessazione del rapporto, senza confluire in alcun fondo, anche se resta comunque fermo l'obbligo per il datore di lavoro di fornire l'informativa previdenziale prevista dalla normativa.
  • Lavoratori non di prima assunzione con posizioni particolari. Il meccanismo automatico si riattiva per chi cambia lavoro solo a una condizione precisa: che il lavoratore abbia già un'adesione in corso a un fondo pensione con conferimento, anche parziale, del TFR. Restano quindi fuori dall'automatismo:
  • chi in un precedente rapporto versava al fondo pensione i soli contributi, senza destinare il TFR;
  • chi aveva scelto in passato di mantenere il TFR in azienda;
  • chi ha riscattato integralmente la propria posizione previdenziale.
Il nuovo datore di lavoro, in questi casi, è comunque tenuto ad acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla scelta effettuata in precedenza, prima di applicare o meno il nuovo automatismo.

Organismi pubblici privatizzati ed enti pubblici economici. Anche questi soggetti, così come i datori di lavoro domestico, restano esclusi dall'obbligo di versamento del TFR non destinato alla previdenza complementare presso il Fondo di Tesoreria INPS, un ambito distinto ma collegato alla riforma.

Come richiedere l'esonero e come esprimere una scelta diversa

Per chi non rientra nelle categorie escluse ma desidera comunque evitare l'adesione automatica al fondo pensione, la procedura da seguire è chiara e si basa su tempi e strumenti precisi:

  • Ricevere l'informativa dal datore di lavoro. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente un'apposita informativa previdenziale, tramite il nuovo modulo TFR2, che illustra le opzioni disponibili in materia di destinazione del TFR maturando. Questo obbligo vale per ogni lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro molto brevi.
  • Comunicare la propria scelta entro 60 giorni. Il lavoratore ha a disposizione 60 giorni di calendario dalla data di assunzione per manifestare in modo esplicito una volontà diversa rispetto al conferimento automatico. La comunicazione va indirizzata al datore di lavoro, che la trasmetterà secondo le modalità previste dalla normativa attuativa e dalle indicazioni operative dell'INPS e della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
  • Indicare l'opzione scelta nel modulo. Nella comunicazione, il lavoratore può scegliere tra due strade principali: mantenere il TFR maturando in azienda, secondo le regole ordinarie, oppure destinarlo a un fondo pensione diverso da quello indicato dal contratto collettivo, ad esempio un fondo aperto o un piano individuale pensionistico più adatto alle proprie esigenze.
  • Attenzione al termine perentorio. Trascorsi i 60 giorni senza alcuna comunicazione, l'adesione automatica al fondo pensione di riferimento si considera perfezionata e, come già ricordato, non è più possibile tornare indietro nella direzione opposta, cioè trasformare il TFR già conferito al fondo in liquidazione aziendale.
Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1994, va inoltre ricordato che, in caso di adesione esplicita a una forma di previdenza complementare, il conferimento del TFR non può essere inferiore al 50% delle quote maturande, secondo le regole già vigenti in materia.

I vantaggi della previdenza complementare da valutare prima di scegliere

Prima di decidere se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione, è utile considerare alcuni elementi che la riforma 2026 ha reso ancora più rilevanti.

Il primo riguarda la deducibilità fiscale: i versamenti alla previdenza complementare restano deducibili dal reddito imponibile fino a un tetto che, con la Manovra 2026, sale da 5.164,57 a 5.300 euro annui, con il TFR conferito al fondo che resta comunque escluso da questo massimale e quindi non ne consuma la capienza.

Il secondo aspetto riguarda la crescita del capitale nel tempo: destinare il TFR a un fondo pensione significa vederlo investito sui mercati finanziari, con la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto alla rivalutazione prevista per il TFR lasciato in azienda, che segue invece un meccanismo di rivalutazione fisso legato all'inflazione.

Va, infine, ricordato che la scelta di aderire a un fondo pensione non preclude in modo assoluto la possibilità di cambiare fondo o di trasferire la propria posizione in caso di cambio di lavoro, anche se con alcune limitazioni rispetto alla scelta iniziale.

 






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Dott.ssa Serena Benedetti

La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...