Per accedere all'agevolazione fiscale del bonus aziendale, i servizi di mobilità sostenibile devono soddisfare una serie di condizioni.
Il car sharing, l'utilizzo condiviso di monopattini e scooter elettrici, insieme alla fornitura di punti di ricarica per veicoli elettrici da parte dei datori di lavoro, disponibili per i dipendenti tramite un'applicazione per gli spostamenti casa-lavoro, non costituiscono reddito imponibile per i lavoratori.
Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, queste iniziative rientrano nel contesto delle disposizioni sul welfare aziendale stabilite nel testo unico delle imposte sui redditi, come confermato dall'interpello 74 del 2024. Riguarda le iniziative di mobilità sostenibile promosse da una società e chiarisce che tali servizi non devono essere considerati come reddito soggetto a tassazione per i lavoratori. Entriamo nei dettagli:
Di conseguenza, l'agevolazione fiscale è confermata, pur richiedendo delle precauzioni. L'azienda adotterà misure preventive per prevenire abusi, come la definizione di un limite di spesa, la restrizione dell'orario di utilizzo dei servizi al tempo di lavoro, l'adattamento delle ricariche alla frequenza effettiva del lavoro e l'esclusione dei dipendenti che già possiedono un veicolo per uso personale.
All'interno del piano di welfare aziendale, i dipendenti potranno usufruire dei servizi di mobilità condivisa o delle ricariche prenotandoli tramite un'applicazione dedicata, senza incorrere direttamente nei costi, poiché tali costi saranno coperti dall'azienda stessa. Il valore economico dei benefici ottenuti non sarà soggetto a tassazione per i lavoratori, fornendo così un ulteriore incentivo all'adozione di soluzioni di mobilità sostenibile.
Per accedere all'agevolazione fiscale del bonus aziendale, i servizi di mobilità sostenibile devono soddisfare una serie di condizioni. Devono essere accessibili esclusivamente a coloro che non beneficiano già di un'auto in uso promiscuo come fringe benefit.
I servizi di sharing, compresi quelli relativi ai monopattini elettrici per il tragitto casa-lavoro, sono ammessi solo se la sede di lavoro è situata in aree che permettono il riutilizzo del mezzo da parte di altri utenti, garantendo così una reale condivisione e la diminuzione dei costi sociali del trasporto.
Il piano di welfare aziendale deve stabilire dei limiti e dei plafond di spesa per garantire che l'utilizzo sia limitato al tragitto casa-lavoro. Non deve essere previsto alcun rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente per tali servizi.
In osservanza alle disposizioni normative riguardanti il welfare aziendale, i servizi devono essere offerti a tutti i dipendenti o a specifiche categorie di dipendenti. Secondo quanto chiarito dall'interpello 57 del 2024 dell'Agenzia delle entrate, le categorie di dipendenti sono definite in base al Codice Civile e includono dirigenti, operai e altre categorie legate a qualifiche, livelli o tipologie di lavoro, come ad esempio lavoratori con specifici turni. Non è consentito discriminare le categorie basate su caratteristiche personali o familiari.