Quali sono i casi e le condizioni perchè una fotocopia di un atto abbia lo stesso valore legale e validità dell'originale
La crescente digitalizzazione e la frequente necessità di produrre documenti in formato duplicato sollevano interrogativi sul valore delle copie fotocopiate rispetto agli atti originali. Il principio dell’originalità rappresenta ancora un pilastro nella disciplina documentale, sia per gli atti cartacei che informatici. Il quesito su quale sia il valore legale di una copia fotostatica pone questioni pratiche e teoriche rilevanti.
Il Codice Civile stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche di atti e scritture hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se soddisfa specifica condizioni e rispetta le regole tecniche e l’integrità per acquisire lo stesso valore probatorio del documento di origine.
Differenziare le varie tipologie di riproduzioni è fondamentale per capire il valore di una fotocopia di un atto rispetto all’originale:
Tipo Documento | Valore a priori | Necessità attestazione |
Copia fotostatica | Subordinato al mancato disconoscimento | Non obbligatoria ma possibile |
Copia autenticata | Piena | Obbligatoria |
Duplicato informatico | Piena, se tecnicamente conforme | Non richiesta |
Nel caso di documenti digitalizzati, l’attestazione viene formalizzata con la firma digitale o elettronica qualificata, consolidando la fiducia sull’esattezza della riproduzione. Le procedure sono disciplinate sia dal Codice dell’Amministrazione Digitale sia da decreti tecnici specifici, che impongono verifica di formato e contenuto, insieme all’inserimento di dati temporali e delle impronte digitali dei file.
Gli atti autenticati così prodotti possono essere riconosciuti da amministrazioni pubbliche e privati come equivalenti all’originale.
Se la copia rappresenta l’unica traccia esistente di un documento smarrito per cause indipendenti dalla volontà delle parti, può essere ammessa ogni altro mezzo di prova, incluse presunzioni e testimonianze, per accertare la veridicità dei contenuti. In ogni caso, la regola generale impone la produzione o l’esistenza dell’originale o di una copia autenticata.