Assegno di mantenimento, calcolo con nuove regole. Ed esempi

Quando e a chi spetta l’assegno di mantenimento: calcolo con nuove regole ed esempi di diversi casi. Chi non ha diritto a percepirlo

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Assegno di mantenimento, calcolo con nuo

A chi spetta l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento spetta all’ex coniuge che non è sufficientemente indipendente economicamente e ai figli minorenni e maggiorenni fino a quando non raggiungono una propria indipendenza economica svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità e prospettive di crescita professionale e l'importo dell'assegno viene stabilito caso per caso dal giudice.

L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del codice civile, è una erogazione economica che sussiste nei casi di separazione tra coniugi e prevede il versamento periodico di una somma di denaro, o di diverse voci di spesa, come il canone di affitto, da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli, se presenti, per consentire loro di vivere in maniera dignitosa. Tuttavia, se uno dei due coniugi, pur essendo la parte economicamente più debole, è causa di separazione, non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.

Ma come si calcola l’importo dell’assegno di mantenimento secondo le nuove regole?

Come si calcola l’assegno di mantenimento

Il pagamento dell’assegno di mantenimento può essere deciso o dal giudice o dalle stesse parti. Ciò significa che i due ex coniugi possono mettersi d’accordo sull’importo dell’assegno di mantenimento da pagare sia alla parte più debole, sia ai figli, maggiorenni o minorenni, mentre l’importo dell’assegno di mantenimento da versare viene stabilito dal giudice.
 
Per il calcolo dell’assegno di mantenimento, il giudice deve considerare il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio e valutare diversi elementi, dai redditi che derivano dall’attività lavorativa dei coniugi, alle proprietà immobiliari, alla disponibilità della casa coniugale, ad eventuali investimenti o altre fonti di ricchezze, all’attitudine a lavorare da parte del richiedente.

Nella determinazione della cifra da versare, non vengono considerate le dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi.

In generale, l’importo dell’assegno di mantenimento deve essere definito in misura proporzionale al proprio reddito e non esiste un criterio universale che permette di stabilire la cifra esatta che un coniuge deve all’altro dopo la separazione o il divorzio.

L’importo dell’assegno di mantenimento in seguito a divorzio o separazione varia, dunque, a seconda dei propri possedimenti, delle altre disponibilità eventuali ma anche in base al potere di acquisto della moneta, considerando che il giudice tiene conto anche della svalutazione monetaria per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

L’importo dell’assegno di mantenimento variava anche in base al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, ma la Commissione Giustizia della Camera ha previsto nuove regole per calcolare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, cancellando il criterio del tenore di vita.

Inoltre, l’assegno di mantenimento può cambiare se cambiano le condizioni economiche dei coniugi: se, per esempio, il coniuge obbligato a versare l’assegno perde il lavoro, non può essere obbligato al versamento della stessa somma per il mantenimento. La legge prevede, infatti, che per l’assegno di mantenimento, l’entità della somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Calcolo assegno di mantenimento con nuove regole

Per il calcolo dell’assegno di mantenimento dopo una separazione o un divorzio è stata avanzata una proposta con nuove regole per la determinazione della cifra che, come sopra accennato, cancelli il criterio del tenore di vita, da sostituire con obbligo da parte del giudice di considerare altri parametri come:

  1. patrimonio di entrambi;
  2. reddito netto di entrambi;
  3. durata del matrimonio;
  4. età e condizioni di salute di chi richiede il mantenimento;
  5. contributo fornito dai due ex coniugi alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione familiare; eventuale riduzione della capacità reddituale dovuta a motivi oggettivi;
  6. contributo per figli minori, disabili o non indipendenti a livello economico;
  7. mancanza di adeguata formazione professionale come conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali.

Gli ultimi tre criteri appena riportati rappresentano delle novità rispetto alla legge attualmente in vigore così come una novità sarebbe rappresentata dalla durata di erogazione dell’assegno di mantenimento che potrebbe essere anche solo temporaneo lì dove il giudice ravvisi eventualmente motivi considerati ‘contingenti o superabili’.

Esempi di calcolo dell'assegno di mantenimento

L’importo dell’assegno di mantenimento all'ex moglie non è, dunque, come spiegato, fisso e universale per tutti e il Tribunale di Monza, nel 2008, ha elaborato di parametri e delle tabelle, per indicare i metodi di calcolo per i casi più frequenti.

Per esempio, se il coniuge è disoccupato senza figli o il coniuge ha figli minori e casa coniugale assegnata, non è previsto l’assegno di mantenimento; mentre se il coniuge è senza figli e con redditi inadeguati o il coniuge ha figli minori e casa coniugale assegnata, l’assegno di mantenimento deve essere versato in misura adeguata alle proprie esigenze.

Prendendo poi, per esempio, il caso di un ex marito che percepisce un reddito medio mensile di 1.800 euro che abbia un valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari di 600 euro, considerando un ipotetico canone di locazione mensile ed escludendo la casa coniugale se questa viene assegnata alla moglie, e un reddito medio mensile della ex moglie di 1.200 euro che abbia un valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari dell'ex moglie di 600 euro, compreso il valore locatizio della casa coniugale se questa resta a lei, e due figli a carico, l'importo dell'assegno di mantenimento sarebbe di 846 al mese.

Nel caso, invece, di un ex marito che ha un reddito medio mensile di 2.500 euro che abbia un valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari di 500 euro, considerando un ipotetico canone di locazione mensile ed escludendo la casa coniugale se questa viene assegnata alla moglie, e un reddito medio mensile della ex moglie di 1.600 euro che abbia un valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari dell'ex moglie di 500 euro, compreso il valore locatizio della casa coniugale se questa resta a lei, e un figlio a carico, l'importo dell'assegno di mantenimento sarebbe di 960 al mese.

Nel caso di un ex marito che abbia un reddito medio mensile di 1.500 euro senza alcun valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari, e un reddito medio mensile della ex moglie pari a zero, senza alcun valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari dell'ex moglie, compreso il valore locatizio della casa coniugale se questa resta a lei, e un figlio a carico, l'importo dell'assegno di mantenimento sarebbe di 945 mensili.

Assegno di mantenimento: quando non spetta

Esistono casi in cui l'assegno di mantenimento non spetta nè al coniuge nè ai figli. Si tratta dei casi in cui, per il coniuge,

  1. venga addebitata la separazione per cui il diritto al mantenimento;
  2. percepisca redditi tali da permettergli l’indipendenza economica;
  3. contrae nuove nozze;    
  4. rifiuti in maniera ingiustificata di svolgere un lavoro;
  5. peggiorano le condizioni economiche del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento.

Il figlio maggiorenne non ha diritto all’assegno di mantenimento se raggiunge l’indipendenza economica tale da provvedere al proprio sostentamento o rifiuta opportunità lavorative che potrebbero permettergli di essere economicamente autosufficiente.