Il genitore separato non è obbligato a pagare le spese di formazione post laurea del figlio maggiore di età: cosa ha stabilito la recente sentenza del Tribunale di Catania
Il tema del mantenimento dei figli, specialmente quando si parla di spese legate all’istruzione universitaria e post universitaria, rappresenta da sempre uno degli aspetti più delicati della responsabilità genitoriale in caso di separazione.
La società attuale è caratterizzata da percorsi formativi più lunghi e articolati, con una crescente frequenza di corsi post laurea come master e dottorati, e ciò impatta direttamente sul bilancio delle famiglie. In questo contesto si inserisce una recente e importante pronuncia del Tribunale di Catania che interviene in modo innovativo sull’obbligo di contribuzione alle spese di formazione post laurea da parte del genitore separato.
L’ordinamento italiano sancisce la centralità dei doveri di cura, educazione e assistenza morale e materiale in capo ai genitori, distinguendo tra spese ordinarie e straordinarie. Il mantenimento si estende fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, comprendendo non solo i bisogni strettamente vitali, ma anche quelli legati all’inserimento sociale e formativo. Il principio di proporzionalità prevede che ogni genitore contribuisca in misura corrispondente alle proprie risorse economiche e alla capacità reddituale e patrimoniale, criteri valutati caso per caso dal giudice.
L’obbligo di mantenimento non si esaurisce con la maggiore età: anche i figli maggiorenni ne beneficiano finché non acquisiscono indipendenza economica, purché il percorso di studi sia in linea con le capacità e le inclinazioni personali. Le nuove linee guida dei tribunali mirano a garantire trasparenza e riduzione dei conflitti, chiarendo che l’assegno di mantenimento ricomprende solo le spese ordinarie, mentre quelle legate all’istruzione universitaria e, in alcuni casi, alle attività post laurea, sono disciplinate come spese straordinarie e necessitano di regolamentazione specifica.
La divisione delle spese universitarie tra genitori separati è regolata da una serie di principi consolidati in giurisprudenza e dalla prassi, che tiene conto delle facoltà economiche di ciascun genitore e del principio di uguaglianza tra i figli.
Secondo diverse sentenze di vari tribunali, tra cui quelle recenti di Milano, le spese universitarie pubbliche o private, incluse le tasse, le rette, e l’alloggio fuori sede, sono considerate spese straordinarie e quindi soggette a ripartizione pro quota. La regola generale individua una suddivisione in proporzione alle capacità economiche, evitando automatismi come il 50% a carico di ciascun genitore.
I criteri valutativi più considerati sono:
Voce di spesa | Ripartizione | Accordo richiesto |
Rette universitarie pubbliche | Proporzionale alle risorse | Non sempre |
Università private, master | Proporzionale alle risorse | Sì |
Alloggio fuori sede | Proporzionale alle risorse | Sì |
In passato, l’obbligo di mantenimento dei figli si estendeva anche agli studi post universitari, quali master, specializzazioni e dottorati. Tuttavia, il confine fra diritto all’istruzione e limiti dell’obbligazione genitoriale è stato oggetto di una progressiva qualificazione da parte della giurisprudenza più recente.
La scelta di intraprendere una formazione post laurea, pur potendo essere importante dal punto di vista personale e professionale, richiede pertanto un’ulteriore valutazione: è necessario l’accordo esplicito dei genitori, o, in caso di disaccordo, il figlio può rivolgersi al giudice perché verifichi la ragionevolezza della richiesta.
In assenza di consenso o di una necessità oggettiva, secondo i recenti orientamenti, il mancato versamento della quota relativa alle spese post universitarie non è una violazione automatica dell’obbligo di mantenimento. Ciò significa che, a differenza di tutte le altre spese ordinarie di studio e istruzione, il genitore separato non è obbligato a pagare anche le spese di istruzione post laurea.
A confermare tale orientamento è stata anche la recente pronuncia del Tribunale di Catania: riporta, infatti, che il genitore separato non è automaticamente vincolato al pagamento delle spese di formazione post laurea del figlio maggiore di età, introducendo una netta distinzione tra obbligo contributivo per l’istruzione di base/universitaria e assenza di automatismo per quella successiva.
Il giudice catanese ha stabilito che, in assenza di accordo espresso o di necessità documentata e ragionevole collegata all'inserimento lavorativo, il contributo alle spese per i figli per master, dottorati o specializzazioni post laurea non può essere imposto al genitore. Secondo la sentenza, il figlio maggiorenne deve dimostrare che il percorso post laurea sia indispensabile per ottenere una concreta autonomia economica e non sia frutto di una scelta meramente personale.