La separazione o il divorzio spesso comportano modifiche sostanziali nella vita personale e patrimoniale tanto dei singoli individui quanto dei nuclei familiari in generale.
Quando, a seguito di questi eventi, un figlio decide o si trova costretto a rientrare nella casa dei genitori, ecco che ci si chiede quali conseguenze possono esserci per l'Isee o per il diritto alle detrazioni fiscali per familiari a carico.
Quando un figlio separato o divorziato torna a vivere con i genitori scattano conseguenze per il valore Isee del nucleo familiare, il cui calcolo avviene secondo regole precise.
Il primo elemento determinante è la residenza anagrafica: chi stabilisce la propria dimora presso l’abitazione dei genitori viene ricompreso nello stato di famiglia e, conseguentemente, entra nel calcolo del relativo ISEE, ad eccezione di circostanze particolari previste dalla legge. E' bene considerare le norme vigenti relative a:
Dunque, chi rientra a casa dei genitori determina, a tutti gli effetti, l’ampliamento del nucleo ai fini della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e del calcolo Isee. Tale regola vale anche per soggetti legalmente separati o divorziati, a meno che non abbiano già costituito un nuovo nucleo familiare mediante matrimonio, convivenza o presenza di figli.
La normativa vigente prevede eccezioni legate a:
La reinclusione del figlio nel nucleo ai fini ISEE comporta inevitabilmente l’aumento del valore dell’indicatore e può condizionare l’accesso a numerosi incentivi e bonus.
L’ISEE fotografa la situazione economica complessiva del nucleo familiare e ne determina le possibilità di accedere a prestazioni sociali agevolate.
Al suo interno confluiscono tutti i redditi e i patrimoni (mobiliari e immobiliari) dei componenti risultanti nello stato di famiglia al momento della presentazione della DSU.
Il rientro di un soggetto separato comporta l’obbligatorietà di indicarne:
Dal 2025, sono esclusi dal computo determinati strumenti finanziari (titoli di stato, buoni postali fino a 50.000 euro), nonché l’assegno unico universale per figli a carico, con impatto diretto sull’indicatore.
In ambito fiscale, la detrazione per familiari a carico si applica solo se si rispettano determinati requisiti reddituali. La detrazione per i figli a carico è ammessa se il reddito complessivo del figlio non supera:
Il rientro presso l’abitazione genitoriale non è, da solo, sufficiente per consentire la detraibilità; occorre che il figlio sia effettivamente fiscalmente a carico.
Ulteriori condizioni si applicano a:
I soggetti separati rientrati in famiglia, privi di lavoro e sotto soglia reddituale, sono dunque fiscalmente equiparati ai figli mai usciti di casa, consentendo la detrazione, purché siano rispettati tutti requisiti legali.
La fruizione della detrazione deve essere certificata attraverso dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e debitamente documentata per scongiurare contestazioni in sede di eventuali controlli.
La nozione di "familiare fiscalmente a carico" deriva da precise disposizioni tributarie e trova applicazione solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
Esempio pratico:
Situazione | Incluso tra i carichi? | Reddito massimo |
Figlio separato 28enne, disoccupato, vive coi genitori | Sì, se reddito < 2.840,51€ | 2.840,51€ |
Figlia 23enne, separata, residente coi genitori | Sì, se reddito < 4.000€ | 4.000€ |
Figlio separato con figli propri | No | Non rilevante |