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Se mio figlio separato o divorziato ed ritornato a casa, rientra nell'Isee e nelle detrazioni fiscali per familiari?

Quali sono le conseguenze e le modifiche per il calcolo dell'Isee familiare se un figlio separato o divorziato decide di tornare nella casa dei genitori

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Se mio figlio  separato o divorziato ed

La separazione o il divorzio spesso comportano modifiche sostanziali nella vita personale e patrimoniale tanto dei singoli individui quanto dei nuclei familiari in generale.

Quando, a seguito di questi eventi, un figlio decide o si trova costretto a rientrare nella casa dei genitori, ecco che ci si chiede quali conseguenze possono esserci per l'Isee o per il diritto alle detrazioni fiscali per familiari a carico. 

Quando un figlio separato o divorziato rientra in casa e conseguenze per il nucleo familiare ISEE

Quando un figlio separato o divorziato torna a vivere con i genitori scattano conseguenze per il valore Isee del nucleo familiare, il cui calcolo avviene secondo regole precise. 

Il primo elemento determinante è la residenza anagrafica: chi stabilisce la propria dimora presso l’abitazione dei genitori viene ricompreso nello stato di famiglia e, conseguentemente, entra nel calcolo del relativo ISEE, ad eccezione di circostanze particolari previste dalla legge. E' bene considerare le norme vigenti relative a:

  • Residenza e stato di famiglia: Se il figlio separato o divorziato trasferisce la residenza presso i genitori e risulta nello stesso stato di famiglia anagrafico, viene considerato parte integrante del nucleo ai fini ISEE, indipendentemente dalla situazione patrimoniale personale.
  • Figli maggiorenni non conviventi: I figli maggiorenni che vivono altrove possono essere attratti nell’ISEE familiare se hanno meno di 26 anni, non sono coniugati, non hanno figli e risultano fiscalmente a carico dei genitori.

Dunque, chi rientra a casa dei genitori determina, a tutti gli effetti, l’ampliamento del nucleo ai fini della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e del calcolo Isee. Tale regola vale anche per soggetti legalmente separati o divorziati, a meno che non abbiano già costituito un nuovo nucleo familiare mediante matrimonio, convivenza o presenza di figli.

La normativa vigente prevede eccezioni legate a:

  • interventi edilizi con effettivo frazionamento dell’immobile, che comportano la formazione di due distinti nuclei (operazione tecnicamente complessa e idonea solo in casi specifici);
  • dimostrata autonomia reddituale del figlio, con superamento delle soglie fissate per la fiscalità IRPEF (oltre 4.000 euro per figli sotto i 24 anni o oltre 2.840,51 euro per chi ha superato tale età).

La reinclusione del figlio nel nucleo ai fini ISEE comporta inevitabilmente l’aumento del valore dell’indicatore e può condizionare l’accesso a numerosi incentivi e bonus.

Calcolo dell’ISEE: composizione del nucleo familiare e indicatori economici

L’ISEE fotografa la situazione economica complessiva del nucleo familiare e ne determina le possibilità di accedere a prestazioni sociali agevolate.

Al suo interno confluiscono tutti i redditi e i patrimoni (mobiliari e immobiliari) dei componenti risultanti nello stato di famiglia al momento della presentazione della DSU.

  • Formula base: ISEE = [ISR + (20% x ISP)] / Scala di Equivalenza, dove ISR rappresenta l’indicatore della situazione reddituale e ISP quello patrimoniale.
  • Composizione e maggiorazioni: La presenza di più componenti, inclusi i figli separati/divorziati rientrati, incide sulla "scala di equivalenza", aumentando il valore soglia per accedere ad alcune prestazioni, ma anche la complessità del calcolo.

Il rientro di un soggetto separato comporta l’obbligatorietà di indicarne:

  • Reddito IRPEF, inclusi eventuali assegni di mantenimento percepiti o erogati
  • Patrimonio mobiliare (banche, titoli, depositi) e immobiliare aggiornato al 31 dicembre del secondo anno precedente
  • Targhe di veicoli, immobili detenuti all’estero, mutui e altre componenti rilevanti per la situazione patrimoniale

Dal 2025, sono esclusi dal computo determinati strumenti finanziari (titoli di stato, buoni postali fino a 50.000 euro), nonché l’assegno unico universale per figli a carico, con impatto diretto sull’indicatore.

Figlio separato o divorziato che torna dai genitori: regole per le detrazioni fiscali e familiari fiscalmente a carico

In ambito fiscale, la detrazione per familiari a carico si applica solo se si rispettano determinati requisiti reddituali. La detrazione per i figli a carico è ammessa se il reddito complessivo del figlio non supera:

  • 4.000 euro annui se di età non superiore a 24 anni
  • 2.840,51 euro annui per età pari o superiore a 24 anni

Il rientro presso l’abitazione genitoriale non è, da solo, sufficiente per consentire la detraibilità; occorre che il figlio sia effettivamente fiscalmente a carico. 

Ulteriori condizioni si applicano a:

  • Figli sposati: se coniugati o con figli propri, anche se conviventi o a carico, non sono più inclusi come sequenza nella detrazione IRPEF dei genitori
  • Contributi straordinari o assegni di mantenimento: queste somme sono comunque considerate reddito per chi le percepisce ai fini IRPEF

I soggetti separati rientrati in famiglia, privi di lavoro e sotto soglia reddituale, sono dunque fiscalmente equiparati ai figli mai usciti di casa, consentendo la detrazione, purché siano rispettati tutti requisiti legali.

La fruizione della detrazione deve essere certificata attraverso dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e debitamente documentata per scongiurare contestazioni in sede di eventuali controlli.

Quando i familiari sono considerati fiscalmente a carico: limiti, requisiti e casi pratici

La nozione di "familiare fiscalmente a carico" deriva da precise disposizioni tributarie e trova applicazione solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:

  • Rapporto di parentela o affinità idoneo (figli, genitori, fratelli, sorelle, ascendenti, affidati, affini)
  • Reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni). Sono compresi redditi da qualsiasi fonte, anche quelli soggetti a imposta sostitutiva come la cedolare secca sugli affitti.
  • Assenza di coniugio e figli propri per i discendenti maggiorenni: un figlio maggiorenne che si sposa o diventa genitore esce dalla "condizione di carico" della famiglia di origine.

Esempio pratico:

Situazione Incluso tra i carichi? Reddito massimo
Figlio separato 28enne, disoccupato, vive coi genitori Sì, se reddito < 2.840,51€ 2.840,51€
Figlia 23enne, separata, residente coi genitori Sì, se reddito < 4.000€ 4.000€
Figlio separato con figli propri No Non rilevante

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