Imu e Tasi, regole attuali ed eccezioni. Chi ha diritto a sconti ed esenzioni. Scadenza 18 Giugno

di Luigi Mannini pubblicato il
Imu e Tasi, regole attuali ed eccezioni.

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Prima scadenza di pagamento Imu e Tasi il prossimo 18 giugno: chi paga, calcolo ed eccezioni previste per i versamenti

Mancano poco più di due settimane alla scadenza di pagamento di Imu e Tasi 2018. La prima rata di acconto delle imposte sugli immobili deve essere pagata entro il 18 giugno ed è pari al 50% della tassa ottenuta applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2017. La seconda rata, invece, deve essere versata per saldare l’imposta dovuta in totale per l’anno con un conguaglio sulla prima rata entro il 17 dicembre 2018.

Imu e Tasi 2018: regole attuali

Le regole attuali di pagamento di Imu e Tasi 2018 non cambiano, infatti, rispetto alle regole dello scorso anno e non è previsto alcun cambiamento anche per quanto riguarda le aliquote sia di Imu sia di Tasi che ogni singolo Comune stabilisce, in virtù del decreto che ha vietato ai Comuni di procedere ad eventuali rialzi. Imu e Tasi 2018 si pagano partendo dalla rivalutazione del 5% della rendita catastale, si moltiplica poi il risultato per il coefficiente di ogni singolo immobile e al risultato ottenuto bisognerà sottrarre eventuali detrazioni previste da ogni singolo Comune. I coefficienti degli immobili da considerare sono:

  1. per l’Imu, 160 per le abitazioni (categorie catastali A, tranne A10) e pertinenze, cantine e soffitte (C2), box e autorimesse (C6), tettoie (C7); 140 per immobili a uso collettivo (categoria B) e laboratori artigianali, stabilimenti balneari (C3, C4, C5); 80 per uffici e studi (A10), banche e assicurazioni (D5); 65 per immobili a destinazione speciale (categoria D, escluso D5); 55 per negozi (C1); 135 per terreni (agricoli e non);
  2. per la Tasi, 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse; 140 per laboratori e locali senza fine di lucro; 80 per uffici, banche, assicurazioni; 65 per opifici, alberghi; 55 per negozi e botteghe.
L’Imu si paga su seconda casa, negozi, capannoni, immobili commerciali, terreni. La Tasi, invece. l’imposta relativa ai cosiddetti servizi indivisibili, cioè i servizi come la manutenzione delle strade, dei giardini o dell'illuminazione, si paga su prime case di lusso, seconde case, negozi, uffici e immobili destinati ad attività d’impresa e fabbricati rurali ad uso strumentale.

Imu e Tasi 2018: eccezioni

Se le prime case non pagano l’Imu, vi sono eccezioni di casi in cui l’Imu deve essere pagata sulle prime case. In particolare, l’imposta si paga su prime case e relative pertinenze quando si tratta di abitazioni di lusso e pregio, accatastate come A/1, A/8 e A/9. Fanno, invece, eccezione al pagamento della Tasi prime case e relative pertinenze, la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati da studenti universitari e soci assegnatari, anche senza residenza, come abitazione principale; alloggi sociali e fabbricati; immobili di proprietà di anziani o disabili ricoverati in case di cura o istituto a patto che l’immobile in questione non sia affittato durante il periodo del ricovero, immobile posseduto e non dato in affitto dal personale di forze armate, vigili del fuoco, polizia, e gli inquilini.

Rappresentano, per esempio, una eccezione anche gli immobili affittati con contratto di locazione registrato, per cui la Tasi non deve essere pagata dall’inquilino ma dal proprietario. Stesso discorso vale per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con Isee inferiore ai 15mila euro, mentre versano entrambi Imu e Tasi, con uno sconto rispettivamente del 50 e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado e quelli locati a canone concordato.

Sono, inoltre, esenti dal pagamento di Imu e Tasi sulla prima casa i coniugi con residenza diversa. L’esenzione vale anche per le pertinenze dell’abitazione principale, per esempio box, magazzini, garage, tettoie.

Tari 2018: regole e novità

Se per Imu e Tasi quest’anno, esattamente come lo scorso anno, non sono previsti aumenti e ogni Comune dovrà dunque lasciare invariate le aliquote già previste sia per l’Imu sia per la Tasi, diversa è invece la situazione per la Tari, imposta sui rifiuti.

Pagano la Tari i soggetti residenti negli immobili, anche nel caso in cui si tratti di inquilini. A differenza di Imu e Tasi, infatti, la Tari deve essere completamente pagata dall’affittuario, che produce rifiuti urbani e assimilati. La Tari si paga per tutti gli immobili ad accezione di:

  1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, come balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
  2. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
  3. aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, comescale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La somma da versare per la Tari è determinata in base delle quantità di rifiuti prodotti e in base al numero dei componenti del nucleo familiare, considerando anche la superficie dell’immobile espressi in mq e    numero degli occupanti l’immobile in base alla residenza. E’ ogni singolo Comune a determinare le tariffe che concorrono al valore Tari che ogni cittadino deve versare. Ma anche in questo caso, come per la Tasi, sono previste agevolazioni. In particolare, nei casi di:
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, per cui è prevista una riduzione del 20%;
effettuazione del servizio TARI 2018 in grave violazione della disciplina di riferimento;
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.