Imu Tasi regole attuali eccezioni
Prima scadenza di pagamento Imu e Tasi il prossimo 18 giugno: chi paga, calcolo ed eccezioni previste per i versamenti
Mancano poco più di due settimane alla scadenza di pagamento di Imu e Tasi 2018. La prima rata di acconto delle imposte sugli immobili deve essere pagata entro il 18 giugno ed è pari al 50% della tassa ottenuta applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2017. La seconda rata, invece, deve essere versata per saldare l’imposta dovuta in totale per l’anno con un conguaglio sulla prima rata entro il 17 dicembre 2018.
Le regole attuali di pagamento di Imu e Tasi 2018 non cambiano, infatti, rispetto alle regole dello scorso anno e non è previsto alcun cambiamento anche per quanto riguarda le aliquote sia di Imu sia di Tasi che ogni singolo Comune stabilisce, in virtù del decreto che ha vietato ai Comuni di procedere ad eventuali rialzi. Imu e Tasi 2018 si pagano partendo dalla rivalutazione del 5% della rendita catastale, si moltiplica poi il risultato per il coefficiente di ogni singolo immobile e al risultato ottenuto bisognerà sottrarre eventuali detrazioni previste da ogni singolo Comune. I coefficienti degli immobili da considerare sono:
Se le prime case non pagano l’Imu, vi sono eccezioni di casi in cui l’Imu deve essere pagata sulle prime case. In particolare, l’imposta si paga su prime case e relative pertinenze quando si tratta di abitazioni di lusso e pregio, accatastate come A/1, A/8 e A/9. Fanno, invece, eccezione al pagamento della Tasi prime case e relative pertinenze, la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati da studenti universitari e soci assegnatari, anche senza residenza, come abitazione principale; alloggi sociali e fabbricati; immobili di proprietà di anziani o disabili ricoverati in case di cura o istituto a patto che l’immobile in questione non sia affittato durante il periodo del ricovero, immobile posseduto e non dato in affitto dal personale di forze armate, vigili del fuoco, polizia, e gli inquilini.
Rappresentano, per esempio, una eccezione anche gli immobili affittati con contratto di locazione registrato, per cui la Tasi non deve essere pagata dall’inquilino ma dal proprietario. Stesso discorso vale per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con Isee inferiore ai 15mila euro, mentre versano entrambi Imu e Tasi, con uno sconto rispettivamente del 50 e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado e quelli locati a canone concordato.
Sono, inoltre, esenti dal pagamento di Imu e Tasi sulla prima casa i coniugi con residenza diversa. L’esenzione vale anche per le pertinenze dell’abitazione principale, per esempio box, magazzini, garage, tettoie.
Se per Imu e Tasi quest’anno, esattamente come lo scorso anno, non sono previsti aumenti e ogni Comune dovrà dunque lasciare invariate le aliquote già previste sia per l’Imu sia per la Tasi, diversa è invece la situazione per la Tari, imposta sui rifiuti.
Pagano la Tari i soggetti residenti negli immobili, anche nel caso in cui si tratti di inquilini. A differenza di Imu e Tasi, infatti, la Tari deve essere completamente pagata dall’affittuario, che produce rifiuti urbani e assimilati. La Tari si paga per tutti gli immobili ad accezione di: