La Corte di giustizia UE chiarisce che gli assegni sociali agli stranieri regolari non dovranno essere versati automaticamente. Un caso emblematico e le nuove interpretazioni dei requisiti mettono in discussione le posizioni dell’INPS
Il panorama dei diritti sociali degli stranieri regolarmente presenti in Italia subisce oggi un rilevante cambio di prospettiva a seguito di una recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’attesa sentenza pone nuovi limiti sulle aspettative di accesso alle prestazioni assistenziali da parte dei cittadini di Paesi terzi, anche quando in regola con le norme migratorie. Questa decisione arriva dopo una lunga battaglia giudiziaria e ribadisce come non basti una regolare permanenza per aver diritto a ogni tipo di sostegno economico erogato dallo Stato italiano.
Molte famiglie straniere si trovano così a dover riconsiderare le proprie strategie per accedere all’assistenza sociale, in un clima di incertezza normativa e giuridica che genera forti tensioni tra i principi costituzionali di uguaglianza e le direttive europee. Coinvolte non solo le persone direttamente interessate, ma anche gli operatori legali, le istituzioni e i mediatori culturali che ora si interrogano sui nuovi parametri di riferimento.
In queste prime battute, l’obiettivo è rendere immediatamente chiara la portata della questione: nonostante una regolarità formale, senza un permesso di soggiorno di lunga durata rischia di essere compromesso il diritto all’assegno sociale, alimentando così un acceso dibattito su equità, inclusione e sostenibilità del welfare nazionale.
Al centro dell’attenzione giuridica e mediatica si trova la vicenda di una donna di nazionalità albanese, regolarmente residente in Italia con un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari, titolo che permetteva anche l’esercizio di un’attività lavorativa. Costei aveva inoltrato richiesta per il riconoscimento dell’assegno sociale, una prestazione economica prevista dalla normativa italiana per fronteggiare situazioni di bisogno economico.
L’Inps, l’ente gestore dei principali trattamenti previdenziali e assistenziali in Italia, ha rigettato la domanda in quanto, secondo le norme interne, il beneficio sarebbe spettato esclusivamente ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il punto nevralgico della questione legale sta proprio nell’interpretazione del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e della Legge n. 335/1995, dove il legislatore ha distinto tra cittadini italiani, comunitari e stranieri di lungo periodo nell’accesso alle prestazioni non contributive.
A seguito della mancata erogazione dell’assegno sociale, la cittadina albanese ha promosso ricorso presso la giurisdizione italiana, avviando un contenzioso che si è spinto sino ai gradi supremi di giudizio. In prima istanza è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale si è rivolta alla Corte costituzionale, ravvisando un possibile contrasto con gli articoli della Costituzione che sanciscono la parità di trattamento e l’uguaglianza davanti alla legge.
L’ulteriore questione era se l’assegno sociale dovesse essere considerato una prestazione previdenziale cui si applica il principio di parità di trattamento, o se tale diritto spettasse solamente alle prestazioni legate a forme di lavoro e di contribuzione effettiva, conformemente alle direttive UE in materia di sicurezza sociale.
Di fronte alla complessità normativa e all’assenza di precedenti uniformi, la Corte costituzionale ha scelto la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. La richiesta verteva sull’individuazione dei corretti parametri di diritto comunitario e di armonizzazione con l’ordinamento interno.
I giudici di Lussemburgo hanno emesso una sentenza dal contenuto chiaro e articolato, chiarendo come il principio della parità di trattamento, stabilito dal diritto dell’Unione, si applichi esclusivamente alle misure di sicurezza sociale che rispondono a precisi criteri:
La sentenza sottolinea un principio cardine in tema di diritto europeo e autonomia statale: gli Stati membri sono liberi di circoscrivere l’accesso all’assegno sociale all’effettivo possesso di un determinato status giuridico, quale è quello del soggiornante di lungo periodo. Ciò risponde a una ratio di integrazione e stabilità sul territorio, invece che a mera residenza temporanea o precaria.
La Corte di giustizia non impone, dunque, agli Stati membri di garantire analogo trattamento tra cittadini nazionali, cittadini UE e cittadini di Paesi terzi privi dello status di soggiornante di lungo periodo riguardo a prestazioni di assistenza sociale finanziare esclusivamente dagli Stati.
Analizzando i motivi dell’INPS, emerge una posizione consolidata legittimata dalla recente pronuncia europea. L’ente di previdenza aveva agito nel rispetto della normativa in vigore, escludendo i soggetti non in possesso del titolo di soggiorno richiesto dalla fruizione dell’assegno. Tale impostazione mira a tutelare la sostenibilità del sistema assistenziale nazionale e a promuovere la permanenza stabile e duratura sul territorio italiano.
Fra gli errori più comuni commessi dagli utenti si segnala la convinzione che una regolare residenza, anche se documentata da permesso di soggiorno, sia condizione sempre sufficiente per ottenere accesso alle prestazioni sociali.
Per ottenere l’assegno sociale in Italia, vengono richiesti requisiti anagrafici, reddituali e di cittadinanza molto definiti. Il beneficio è destinato a coloro che:
Questa limitazione ha un impatto diretto su migliaia di persone in posizione regolare, che tuttavia non potranno accedere a questa misura di welfare e rischiano di trovarsi in situazioni di vulnerabilità sociale. Occorre distinguere tra diritto alle cure essenziali, di rango costituzionale, e diritti di accesso a prestazioni economiche integrative che, come nel caso in oggetto, sono sottoposte a criteri più selettivi.
Alcuni dati devono far riflettere sulla portata della scelta: secondo gli ultimi report INPS, le richieste di assegno sociale da parte di cittadini di Paesi terzi sono cresciute di oltre il 20% nell’ultimo triennio, segno di una crescente pressione sulle finanze pubbliche. Tuttavia, solo una minoranza riesce a soddisfare i requisiti, specie quello del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, che richiede residenza legale e continuativa da almeno cinque anni e dimostrazione di una disponibilità economica sufficiente e di un alloggio idoneo.
| Requisito | Descrizione |
| Anagrafico | 67 anni compiuti |
| Reddituale | Reddito annuo personale e familiare inferiore alle soglie INPS |
| Residenza | Effettiva e continuativa in Italia da almeno 10 anni |
| Status giuridico | Cittadinanza italiana, UE o permesso soggiorno UE lungo periodo |
L’assegno sociale si conferma, in definitiva, una prestazione di assistenza pensata per anziani in stato di bisogno senza adeguato reddito e status che risponde a logiche di sostenibilità della spesa pubblica e integrazione sociale. La pronuncia della giurisprudenza europea chiarisce e rafforza quanto già stabilito dalla normativa interna: solo chi dimostra un radicamento forte sul territorio attraverso permessi di lunga durata può ottenere il beneficio.
Per chi si trovi in condizioni di disagio e non possieda i requisiti richiesti dalla normativa, le alternative restano legate a misure di supporto residuali come i servizi sociali comunali o specifici progetti d’inclusione, spesso però vincolati a budget limitati e procedure restrittive. Questo nuovo indirizzo interpretativo comporta che cittadini di Paesi terzi regolari, pur vivendo e lavorando spesso da tempo in Italia, risultino esclusi dalle garanzie minime che l’assegno sociale intende offrire.
Sul piano pratico, ciò richiede la consulenza di esperti competenti in diritto dell’immigrazione per verificare l’idoneità del proprio titolo di soggiorno prima di avanzare richiesta. Gli errori più frequenti riscontrati dagli sportelli previdenziali riguardano:
Il quadro attuale impone quattro azioni concrete per i cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti:
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...