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Bonus 850 euro anziani agli eredi: quando spetta, come fare richiesta, procedura, tempi, importi spiegati da INPS

di Marianna Quatraro pubblicato il
Bonus 850 euro anziani eredi

Se muore il beneficiario del bonus anziani da 850 euro, gli eredi possono richiedere il pagamento: quali sono le regole previste e i chiarimenti dell'Inps

L'introduzione della prestazione universale  da 850 euro al mese rappresenta un passaggio rilevante nel panorama delle misure di sostegno per le persone anziane che si trovano in condizioni di grave non autosufficienza.

Questa misura spetta ai soggetti che hanno compiuto almeno 80 anni e risultano titolari di indennità di accompagnamento o possiedono condizioni equivalenti. L’obiettivo principale è quello di supportare economicamente coloro che affrontano necessità assistenziali importanti, permettendo loro di sostenere le spese per cura, assistenza domiciliare e servizi professionali

Quando il bonus da 850 euro viene riconosciuto anche agli eredi

L’INPS ha fornito chiarimenti sulla possibilità di riconoscimento del bonus anziani 850 euro agli eredi in caso di decesso dell’avente diritto. Se, infatti, il beneficiario della prestazione viene a mancare prima dell’erogazione di una o più mensilità maturate, gli importi non percepiti non vengono persi. Gli eredi legittimi possono avanzare richiesta per ottenere i ratei maturati e mai riscossi, a condizione che vengano rispettate determinate regole. 

Questo principio trova applicazione sia per le somme spettanti in riferimento al periodo immediatamente precedente al decesso, sia in relazione al mese stesso in cui l’evento si verifica; l’INPS, infatti, consente che il rateo del mese in cui avviene il decesso venga liquidato integralmente, purché le spese risultino effettivamente sostenute e documentate.

Restano tuttavia imprescindibili alcuni adempimenti per ottenere il bonus: la presentazione di una domanda telematica e la rendicontazione puntuale delle spese sostenute, senza la quale non può essere attivata la liquidazione della quota integrativa spettante.

Requisiti, condizioni e importi spettanti agli eredi

Spettano agli eredi i ratei della quota integrativa maturati e non riscossi, ovvero le mensilità da 850 euro previste nell’ambito della prestazione universale, se il beneficiario possedeva i seguenti requisiti:

  • Età anagrafica di almeno 80 anni;
  • Livello di bisogno assistenziale gravissimo, come valutato dall’INPS;
  • ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro annui;
  • Titolarità o diritto all’indennità di accompagnamento.
L’importo massimo erogabile agli eredi corrisponde a tutte le mensilità maturate e non erogate, fino a 850 euro per ciascun mese, incluso quello in cui è avvenuto il decesso, sempre in presenza di una rendicontazione completa delle spese sostenute dal beneficiario (contratti regolari con lavoratori domestici e/o fatture di servizi di assistenza domiciliare). 


Per il mese in cui avviene il decesso, il bonus può essere liquidato per intero se le spese documentate raggiungono o superano l’importo previsto dalla prestazione; nel caso di importi inferiori, la liquidazione sarà riconosciuta in misura corrispondente al totale della spesa rendicontata.

È previsto che le somme vengano riconosciute anche in presenza di più eredi, secondo la ripartizione ereditaria e sempre a condizione di presentare documentazione attestante la qualità di erede.

Procedura INPS per la richiesta del bonus 850 euro da parte degli eredi

L’iter per la richiesta del bonus anziani 850 euro agli eredi prevede il rispetto di precise fasi operative, secondo quanto stabilito dall’INPS. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica sul sito Inps, utilizzando la sezione dedicata alle prestazioni non pensionistiche o, in alternativa, tramite patronati autorizzati. 
Nel modulo telematico è necessario:

  • Indicare i dati anagrafici e il codice fiscale sia del beneficiario deceduto sia dell’erede (o degli eredi);
  • Inserire il certificato di morte o dichiarazione sostitutiva;
  • Attestare la qualità di erede attraverso documento idoneo o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
  • Specificare modalità di accredito per la liquidazione delle somme (IBAN);
  • Allegare la documentazione comprovante le spese sostenute per l’assistenza, in funzione della quota integrativa.
Se vi sono più eredi, è opportuno indicare anche le relative quote di spettanza. Dopo l’invio della domanda, l’INPS avvia una fase di verifica della documentazione e, in caso di necessità, può comunicare richieste di integrazione per consentire l’istruttoria corretta.

Documentazione necessaria e rendicontazione delle spese sostenute

La documentazione da presentare per accedere ai ratei della quota integrativa maturata e non riscossa è specificamente dettagliata nelle istruzioni INPS. Occorre predisporre:

  • Copia del contratto di lavoro domestico e relative buste paga quietanzate, intestate al beneficiario deceduto, se le spese si riferiscono all’assunzione di assistenti familiari;
  • Fatture regolarmente quietanzate intestate al beneficiario, nel caso di servizi di assistenza forniti da imprese o professionisti qualificati;
  • Documenti d’identità, codice fiscale di ciascun erede e del defunto;
  • Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva idonea;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla qualità di erede e, in caso di più beneficiari, sulla composizione dell’eredità;
  • Coordinate bancarie per l'accredito delle somme erogate.

Tempi e modalità di liquidazione dei ratei maturati agli eredi

Dopo l’invio della domanda telematica completa di tutta la documentazione e la relativa rendicontazione, l’INPS provvede all’esame formale e sostanziale della pratica.

I tempi di erogazione dipendono dalla correttezza e dalla completezza degli allegati forniti dagli eredi. In presenza di documenti esaustivi e spese rendicontate secondo normativa, la liquidazione dei ratei maturati avviene generalmente entro alcuni mesi dall’avvio della procedura, fatti salvi eventuali richieste di integrazione da parte dell’ente. 


L’importo viene erogato integralmente per ogni mese di spettanza, nel limite massimo di 850 euro mensili per la quota integrativa, con accredito diretto sull’IBAN indicato in domanda. Per il mese in cui avviene il decesso, si conferma la possibilità della liquidazione completa, sempre salvo la verifica positiva della rendicontazione. Nei casi in cui non vengano rispettati i requisiti formali o manchi la documentazione necessaria, l’INPS non procede al pagament

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