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Bonus Renzi di 100 euro al mese nel 2026: regole e applicazione con nuova Irpef (calcolo ed esempi)

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Il Bonus Renzi da 100 euro al mese cambia volto nel 2026 con le nuove regole IRPEF: a chi spetta il trattamento integrativo, i requisiti aggiornati e come cambia l’importo, tra calcoli, esempi e rischi di restituzione

Il trattamento integrativo di imposta sui redditi da lavoro dipendente, comunemente noto come "Bonus Renzi", resta una misura di sostegno importante per numerosi lavoratori anche nell’anno corrente. Questa agevolazione consiste nell’erogazione di un importo mensile in busta paga che, nella sua forma massima, corrisponde a 100 euro al mese per un totale annuo di 1.200 euro. L’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile, quindi non è soggetto a ulteriori tassazioni.


Nel dettaglio, i beneficiari del trattamento integrativo sono coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati entro soglie precise stabilite dalla normativa fiscale. Il riconoscimento avviene automaticamente in busta paga dal datore di lavoro o, in alternativa, dell’INPS per chi percepisce indennità come la disoccupazione.
I destinatari diretti sono quindi:

  • Lavoratrici e lavoratori dipendenti (privati e pubblici).
  • Soci lavoratori di cooperative, lavoratori atipici e soggetti in NASpI o cassa integrazione.
  • Soggetti assimilati, come chi percepisce alcune tipologie di borse di studio.

Bonus Renzi 2026 e nuove regole IRPEF: requisiti, esclusioni e calcolo dell’importo mensile

Il quadro normativo per il trattamento integrativo del 2026 recepisce le novità già introdotte dalla Manovra finanziaria e dalla riforma delle aliquote IRPEF.
La struttura delle aliquote IRPEF nel 2026 è la seguente:
  • 23% per redditi fino a 28.000 euro.
  • 33% per il secondo scaglione (tra 28.001 e 50.000 euro).
  • 43% per importi oltre i 50.000 euro.
La No Tax Area per i lavoratori dipendenti (rimasta invariata dal 2025) viene fissata a 8.500 euro di reddito annuo.

Criteri di spettanza del trattamento integrativo:

  • Reddito annuo lordo fino a 15.000 euro: per chi rientra in questo limite, il bonus di 100 euro al mese viene riconosciuto per intero, a condizione che l’imposta lorda IRPEF sia superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. In pratica, il lavoratore deve risultare fiscalmente capiente (cioè soggetto a IRPEF e capace di beneficiare del bonus).
  • Reddito tra 15.001 e 28.000 euro: in questa fascia intermedia, il trattamento integrativo non è automatico. L’importo viene erogato solo se la somma delle detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, spese sanitarie, interessi su mutui e altre voci fiscali previste dalla normativa (artt. 12 e 13 TUIR, art. 15 su detrazioni per mutui e spese sanitarie), supera l’imposta lorda dovuta. L’ammontare massimo resta comunque di 1.200 euro.
  • Oltre i 28.000 euro di reddito: nessun diritto al trattamento integrativo, anche per una differenza minima rispetto al limite.
Le esclusioni principali riguardano:
  • Lavoratori con reddito complessivo inferiore a 8.500 euro (incapienti: non pagano IRPEF e non maturano il diritto).
  • Lavoratrici e lavoratori autonomi in regime forfettario che non abbiano anche redditi da lavoro dipendente o assimilati.
  • Lavoratori che superano i 28.000 euro all’anno (anche per redditi cumulati da più rapporti, in presenza di doppio CUD).
Meccanismo di calcolo dell’importo mensile: Per i redditi fino a 15.000 euro, il bonus viene attribuito interamente in misura mensile (100 euro circa, leggermente variabile in base alla durata del mese lavorato: 101,92 euro nei mesi di 31 giorni, 98,63 euro nei mesi da 30 giorni). Sopra i 15.000 euro, l’importo è invece determinato dalla differenza tra l’ammontare delle detrazioni e l’imposta lorda, con un tetto massimo di 1.200 euro.
Il bonus è erogato in busta paga dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia, che può essere richiesta qualora il lavoratore abbia incertezza sul raggiungimento effettivo dei requisiti a fine anno fiscale. In questo caso, la somma eventualmente spettante potrà essere richiesta come rimborso in fase di dichiarazione dei redditi. Tabella riassuntiva delle regole 2026:
Reddito annuo lordo Diritto al bonus Importo massimo annuale (€)
Fino a 8.500 No 0
8.501 - 15.000 Sì (pieno, se capiente) 1.200
15.001 - 28.000 Sì (condizionato a capienza detrazioni) Fino a 1.200
Sopra 28.000 No 0

La normativa prevede la possibilità di rinunciare all’erogazione mensile del trattamento integrativo sia per dipendenti pubblici (tramite portale NoiPA) sia per lavoratori privati (mediante richiesta all’ufficio del personale aziendale). Questa scelta è consigliata in situazioni di incertezza reddituale, riducendo il rischio di restituzioni in fase di conguaglio.

Esempi pratici: simulazioni, rischi di restituzione e consigli per la gestione del Bonus Renzi in busta paga

Considerare la variabilità reddituale e comprendere i casi particolari rappresenta una priorità per evitare sorprese fiscali legate al trattamento integrativo. La misura, seppur vantaggiosa, può comportare obblighi di restituzione qualora a consuntivo vengano meno le condizioni di spettanza.
Esempio 1 – Lavoro discontinuo e redditi bassi: Un dipendente con contratti a termine che lavora solo 4 mesi nel 2026 percepisce 100 euro al mese per il periodo lavorato (in totale, 400 euro). Se il reddito complessivo annuale risulta inferiore a 8.500 euro, la normativa IRPEF esclude il diritto al bonus in quanto l’interessato non paga IRPEF (è “incapiente”). Risultato: obbligo di restituzione totale della somma ricevuta in dichiarazione dei redditi 2027.
Esempio 2 – Doppio datore di lavoro (“Doppio CUD”): Una lavoratrice cambia impiego durante l’anno e ottiene due certificazioni distinte. Entrambi i datori di lavoro le riconoscono il trattamento integrativo per i mesi lavorati, totalizzando 1.200 euro percepiti. Tuttavia, il reddito cumulato supera i 28.000 euro. Risultato: restituzione integrale dell’importo ottenuto tramite dichiarazione, solitamente rateizzata in 10 mesi.
Esempio 3 – Rinuncia strategica e rischi nulli: Un lavoratore stima un reddito annuale vicino a 28.000 euro, ma teme che premi o straordinari possano superare la soglia. Optando per la rinuncia all’erogazione mensile, riceverà quanto eventualmente spettante solo nel 730 del successivo anno. Se il reddito effettivo supera i limiti, non dovrà restituire somme non percepite.
Consigli utili per la gestione consapevole:

  • Verificare periodicamente la proiezione del proprio reddito annuale, anche sommando eventuali CUD diversi.
  • Considerare la possibilità di rinunciare all’anticipazione mensile in caso di incertezza sui requisiti finali, utilizzando gli strumenti web messi a disposizione dal datore di lavoro o dall’INPS.
  • Per chi riceve il trattamento integrativo e in seguito accede alla NASpI o cambia datore di lavoro, è bene informarsi e comunicare eventuale rinuncia per evitare doppie erogazioni.
  • Consultare sempre la busta paga e individuare la voce specifica ("Trattamento Int. L. 21/2020", "D.L. 3/2020", "Bonus IRPEF") per il monitoraggio di quanto percepito.
I principali rischi di restituzione sono legati a:
  • Redditi complessivi sotto gli 8.500 euro annui;
  • Superamento della soglia di 28.000 euro anche di pochi euro;
  • Più rapporti di lavoro durante l’anno senza comunicazione tra i diversi sostituti d’imposta;
  • Incassi di indennità di fine rapporto, premi o compensi aggiuntivi che possono far slittare il reddito nel secondo scaglione.
La legislazione vigente permette di evitare errori e sanzioni se la somma ricevuta viene restituita secondo le tempistiche previste e, in caso di restituzione superiore a 60 euro, il conguaglio avviene ratealmente direttamente in busta paga.