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Buoni pasto di 10 euro sono obbligatori ora che c' la normativa o sono a scelta dell'azienda?

di Marianna Quatraro pubblicato il
Buoni pasto di 10 euro obbligatori scelt

La nuova normativa sui buoni pasto da 10 euro nel 2026 introduce nuovi limiti fiscali e interrogativi sulle scelte aziendali: quali sono oggi gli obblighi reali per imprese e lavoratori, nel pubblico e nel privato

La recente modifica normativa che innalza la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro rappresenta un intervento significativo nell’ambito del welfare aziendale e delle politiche retributive italiane. Dal 1° gennaio 2026, le aziende che scelgono di attribuire buoni pasto elettronici ai dipendenti possono farlo fino a questo nuovo limite, senza che l’importo venga considerato parte della retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi. Questa disposizione, introdotta attraverso la Manovra 2026, rende più vantaggioso sia per i lavoratori sia per le imprese adottare il formato digitale dei ticket, incrementando la convenienza rispetto alle forme cartacee e favorendo la digitalizzazione dei servizi.

Le spinte che hanno portato all’aggiornamento della soglia sono riconducibili all’erosione del potere d’acquisto dovuta all’inflazione degli ultimi anni, in particolare sui generi alimentari. Secondo dati ISTAT, tra il 2021 e il 2025 i prezzi alimentari sono cresciuti del 24,9%, riducendo la capacità dei buoni pasto precedenti di coprire una pausa pranzo dignitosa. Da qui la scelta di molti interlocutori, associazioni di categoria, sindacati e società di emissione dei ticket, di sollecitare il Governo a un allineamento della soglia, così da mantenere saldo il valore reale del benefit.

Cosa dice realmente la normativa 2026: obblighi, limiti e scelte per aziende e lavoratori

Il quadro giuridico aggiornato dalla Manovra Finanziaria 2026 fissa alcuni punti chiave sulla nuova disciplina dei buoni pasto:

  • Soglia di esenzione fiscale: dal 1° gennaio 2026, per i buoni elettronici la soglia giornaliera esente sale a 10 euro. Resta invece invariata a 4 euro per quelli cartacei.
  • Destinatari: spettano ai lavoratori dipendenti (full-time e part-time), anche se la loro erogazione non è obbligatoria per legge tranne casi specifici stabiliti da CCNL o accordi aziendali.
  • Modalità di utilizzo: i buoni, siano essi digitali, cartacei o elettronici su card, posso essere spesi in una vasta rete di esercizi convenzionati (bar, ristoranti, supermercati, agriturismi). Il limite massimo di utilizzo cumulato in unica soluzione è fissato a 8 ticket al giorno, a prescindere dalla modalità.
  • Non cedibilità: ogni buono è nominativo, non trasferibile e non monetizzabile se non nei rari casi di prolungata oggettiva impossibilità di utilizzo documentata da impossibilità logistica.
  • Trattamento fiscale e contributivo: fino al limite fissato, i buoni non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti a contributi previdenziali INPS.
L’attribuzione dei buoni pasto non è imposta in maniera generalizzata dalla normativa, ma dipende dalle scelte dell’azienda o da specifiche previsioni di contratto collettivo nazionale o aziendale di categoria. In assenza di obblighi contrattuali espliciti, l’erogazione è un’opzione di welfare, scelta liberamente dal datore di lavoro come benefit accessorio, incentivo o strumento di retention.

La novità più rilevante, dunque, consiste nell’aumento della soglia detassata,una misura che:

  • Rende più appetibile per le aziende portare il valore nominale dei buoni prossimi o pari a 10 euro, senza generare costi aggiuntivi in termini fiscali/contributivi.
  • Offre ai lavoratori la possibilità di ricevere, su base annua, fino a 2.200 euro netti in buoni pasto elettronici se erogati ogni giorno lavorativo, rispetto ai 1.760 euro precedenti (su una media di 220 giorni per anno lavorativo).
I limiti operativi per datori di lavoro:
  • Libertà di importo: il datore di lavoro può stabilire il valore unitario, a patto che non superi la quota di 10 euro per beneficiare dell’esenzione piena. Nulla vieta di mantenere valori inferiori, ad esempio 8 euro, se questa è la politica aziendale o quanto previsto dal contratto vigente.
  • Natura facoltativa: niente costringe a erogare buoni pasto, se non vi è un obbligo imposto dal contratto collettivo nazionale, territoriale, integrativo aziendale o uno specifico accordo. In assenza di questi, la scelta resta prerogativa del datore di lavoro, che può deciderne l’opportunità (e il valore) anche in considerazione dei costi aziendali, delle strategie di welfare e delle logiche di retention.
  • Garanzie per i lavoratori: se i ticket sono previsti dal CCNL per la propria categoria, il valore minimo e le condizioni d’uso devono essere rispettati in maniera uniforme per tutti gli aventi diritto.
La differenza tra buoni elettronici e cartacei: le normative attuali favoriscono chiaramente la digitalizzazione, riconoscendo ai buoni elettronici un’esenzione fiscale superiore rispetto a quelli cartacei, il cui importo massimo defiscalizzato resta fermo a 4 euro. Ciò ha spinto gran parte delle imprese ad aggiornare i sistemi di erogazione, passando a ticket elettronici per massimizzare il vantaggio fiscale. La digitalizzazione porta benefici aggiuntivi legati alla tracciabilità, alla sicurezza e alla gestione amministrativa semplificata.

Per i datori di lavoro, i buoni pasto restano:

  • Deducibili interamente dal reddito d’impresa;
  • Soggetti a un’aliquota IVA agevolata (4%) integralmente detraibile;
  • Non generano contribuzione aggiuntiva;
  • Possono essere personalizzati nella quantità (giorni di lavoro effettivi) e nel tipo (elettronico vs cartaceo).
Ulteriori precisazioni: la disciplina INPS 2026 (Circolare 6/2026) ribadisce che:
  • I fringe benefit, buoni pasto inclusi, sono esenti nei nuovi limiti previsti;
  • Le aziende che riconoscono buoni oltre i limiti fiscali (cioè più di 10 euro per gli elettronici) devono assoggettare all’imposizione l’eccedenza;
  • L’importo complessivo dei buoni deve essere corrisposto per i soli giorni lavorati effettivamente.
Nel caso di part-time verticali/orizzontali e lavoratori in smart working, l’accordo prevede in genere il riconoscimento proporzionale, salvo diversi orientamenti aziendali o contrattuali.

Casistiche speciali e deroga per il pubblico impiego: nel settore pubblico, il valore nominale è bloccato a 7 euro, rendendo impossibile, salvo specifici provvedimenti ad hoc, ricevere importi superiori, anche se la soglia fiscale generale è aumentata a 10 euro. 

Impatto sui lavoratori, sulle imprese e differenze tra settore pubblico e privato

L’adeguamento della soglia fiscale a 10 euro per i buoni pasto elettronici porta benefici concreti e sfide differenziate, sia per chi lavora che per le imprese, con particolarità rilevanti tra comparto pubblico e privato.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato:

  • Aumento del potere d’acquisto: la possibilità di ricevere 10 euro al giorno in ticket esentasse significa fino a 440 euro annui aggiuntivi rispetto al 2025 (tenendo conto di una media di 220 giorni lavorativi per full-time). Il beneficio resta netto, senza aggravio di IRPEF o contributi INPS.
  • Maggiore flessibilità di spesa: i buoni pasto elettronici sono utilizzabili in una vasta gamma di esercizi convenzionati, con la possibilità di cumularne fino a 8 al giorno, favorendo anche la spesa settimanale presso supermercati.
  • Impulso alla fidelizzazione e motivazione: secondo studi recenti (Hays Salary Guide 2026 e Pluxee Utilizzo Buoni Acquisto), il 61% dei dipendenti valuta i buoni pasto tra i benefit più apprezzati e li ritiene un elemento chiave per la retention.
  • Inclusività e smart working: molte aziende riconoscono i buoni anche a chi lavora da remoto, uniformando il trattamento tra presenza e lavoro agile quando gli orari sono equiparabili.
Per le imprese:
  • Migliore gestione del welfare aziendale: la misura consente di rafforzare il pacchetto benefit senza impatti sul costo del lavoro. Il buono pasto resta deducibile e con IVA detraibile.
  • Vantaggio competitivo e attrattività: l’ampliamento della soglia esente permette di offrire un voucher più generoso, aumentando la soddisfazione dei dipendenti e la capacità di attrarre nuovi talenti, soprattutto in mercati del lavoro competitivi dove la leva dei benefit pesa nelle scelte di mobilità.
  • Gestione flessibile e sicurezza amministrativa: la digitalizzazione dei ticket riduce il rischio di errori gestionali, furti o smarrimento, favorendo il controllo dei costi e la compliance normativa.
Secondo le ultime statistiche, le aziende che hanno adottato ticket elettronici del valore massimo esentasse registrano un effetto moltiplicatore sui consumi nella GDO e nel settore della ristorazione e una maggiore adesione alle politiche di benessere organizzativo.

Differenze e criticità per il settore pubblico:

  • Valore fermo a 7 euro: nel pubblico impiego il limite nominale resta quello fissato dalla cosiddetta spending review del 2012, nonostante la richiesta dei sindacati di allineare l’importo almeno al nuovo tetto fiscale. Di conseguenza, i dipendenti pubblici non possono beneficiare pienamente dell’aumento della soglia a 10 euro per i ticket elettronici, salvo futuri provvedimenti specifici.
  • Richieste sindacali in corso: le principali sigle dei lavoratori (FP CGIL in primis) hanno trasmesso formali lettere di protesta e richieste di convocazione al Governo, chiedendo non solo l’aumento del valore dei ticket per il personale statale, ma anche il superamento delle disparità con i colleghi del privato e una revisione strutturale del sistema.
  • Disservizi ed erogazioni rallentate: ritardi sulla distribuzione dei buoni sono stati segnalati a causa di procedure amministrative, gare deserte Consip e difficoltà tecniche, con forti disagi soprattutto per il comparto scuola, enti locali e ministeri.
  • Vincoli di bilancio: il mancato adeguamento generalizzato è spiegato anche dall’impatto sui conti pubblici: portare da 7 a 10 euro il valore dei ticket per circa 700.000 statali avrebbe un costo stimato di oltre 500 milioni di euro annui a carico del bilancio dello Stato.
Effetti collaterali e prospettive future:
  • Crescita dell’equità: la portata della misura ha contribuito a ridurre il gap tra l’incremento del costo vita e la capacità reale di spesa dei ticket, almeno per una parte dei lavoratori. Rimane invece aperta la questione dell’allineamento normativo tra i diversi settori.
  • Rafforzamento del welfare: la riforma si inserisce in un più ampio quadro di sostegno alla produttività e al benessere organizzativo, dove premi di risultato e benefit trovano spazio accanto ai nuovi fringe benefit e altri strumenti di welfare fiscale.
  • Adozione graduale di importi maggiorati: non tutte le aziende sono obbligate ad adeguarsi: in molti casi il valore riconosciuto sarà fissato in sede di rinnovi contrattuali, con margini di flessibilità per le singole realtà locali e i diversi contratti di settore.
In sintesi, se l’aumento della soglia a 10 euro rappresenta un’opportunità strategica, non si traduce automaticamente in un diritto universale a buoni pasto di tale valore: il riconoscimento concreto resta legato alle scelte di ciascuna azienda e agli accordi sindacali vigenti.




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