Dopo un percorso negoziale particolarmente complesso, caratterizzato da 17 mesi di confronto serrato, il comparto metalmeccanico ha ottenuto il rinnovo contrattuale che interessa oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani. Questa intesa è arrivata in un periodo segnato da forti pressioni inflazionistiche, tensioni nelle relazioni industriali e una crescente esigenza di tutelare il potere d’acquisto.
La trattativa, subito dopo la scadenza del CCNL a giugno 2024, è stata segnata da una lunga fase di blocco, scioperi estesi e un’intensa comunicazione pubblica tra le parti, alimentata anche da temi sociali e politici. La sigla finale è stata raggiunta il 22 novembre 2025 fra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL. Il nuovo CCNL copre il triennio 2025-2028.
Le principali novità economiche: aumenti retributivi e flexible benefit
Il nuovo rinnovo del Ccnl Metalmeccanici 2025-2028 prevede incrementi considerevoli che, secondo le tabelle ufficiali, per il livello C3 vedono un aumento aggregato di 205,32 euro lordi mensili a regime, distribuiti in quattro tranche annuali:
| Data decorrenza |
Aumento mensile (euro) |
| Giugno 2025 |
27,70 |
| Giugno 2026 |
53,17 |
| Giugno 2027 |
59,58 |
| Giugno 2028 |
64,87 |
Questo meccanismo graduale permette una crescita programmata che supera il tasso d’inflazione IPCA previsto (9,64% contro 7,2%), grazie anche all’introduzione di una clausola di salvaguardia che protegge i minimi da eventuali futuri scostamenti inflattivi.
- Flexible benefit potenziati: l’importo annuale destinato al welfare aziendale passa da 200 a 250 euro, erogati da febbraio 2026; questa cifra è utilizzabile per buoni acquisto, rimborsi scolastici/assistenziali o previdenza integrativa, e deve essere spesa entro l’anno successivo.
- Meccanismi fiscali innovativi: grazie a provvedimenti governativi, gli incrementi contrattuali saranno soggetti a una tassazione agevolata (in alcune fasce di reddito addirittura ridotta al 5% su parte dell’aumento), seppur con impatto prevalente sui livelli retributivi più bassi.
Miglioramenti normativi: salute, diritti, orario e formazione
Oltre agli
aumenti economici, il nuovo contratto presenta
innovazioni sostanziali in diversi ambiti normativi, finalizzate a rendere più sicuri, equi e moderni i rapporti di lavoro:
- Salute, sicurezza e tutela delle fragilità: l’attenzione a lavoratori con patologie gravi (oncologiche o invalidità dal 74%) si rafforza con 10 ore di permesso retribuito per visite ed esami, la possibilità di congedi non retribuiti continuativi fino a 24 mesi, e una priorità di accesso al lavoro agile al rientro. Aumenta il periodo di conservazione del posto in caso di malattia grave (fino a 60 giorni aggiuntivi per anzianità superiore a 6 anni, con indennità dell’80%).
- Sicurezza nei luoghi produttivi: diventano obbligatori i break formativi sulla sicurezza (unità con oltre 200 addetti) e l’analisi sistematica degli incidenti. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ricevono una formazione aggiuntiva di 8 ore.
- Orario e permessi: aumentano le opportunità di utilizzo collettivo dei permessi annuali (PAR, da 5 a 7 giornate, pari a 64 ore), viene ridotto da 10 a 7 giorni il preavviso per l’uso individuale e introdotta la possibilità di frazionamento in gruppi da 2 ore (anziché 4). Per chi svolge turni disagiati su 18/21 settimane è prevista una progressiva riduzione dell’orario (fino a +8 ore di permesso tra 2027 e 2028); per i migranti con almeno 5 anni di anzianità in grandi aziende, è riconosciuta l’aspettativa per ricongiungimento familiare fino a 2 mesi ogni 3 anni.
- Diritti genitoriali e conciliazione: 3 giorni annui di permesso retribuito (80%) per malattia del figlio fino a 4 anni, non cumulabile tra genitori. Potenziati i sistemi di gestione malattia e rientro dalla maternità/paternità con 4 ore di formazione aggiuntiva.
- Inquadramenti e mansioni: rivisti i criteri per acquisire il livello superiore, con tempistiche più articolate per lavoratori assegnati temporaneamente a mansioni superiori.
- Formazione continua: confermato il diritto soggettivo alla formazione, con ulteriore rafforzamento dei contenuti in materia di formazione digitale e sicurezza, e obbligo annuale di contributo (1,50 euro per MetApprendo).
- Parità di genere: istituiti strumenti di trasparenza retributiva.
Lotta alla precarietà: nuove regole su contratti a termine e staff leasing
Uno dei punti qualificanti dell’accordo 2025-2028 riguarda le misure contro l’instabilità occupazionale:
- Contratti a termine: la durata oltre i 12 mesi (fino a 24) viene rigidamente subordinata alla presenza di determinate causali soggettive e oggettive, quali impiego di lavoratori under 35 senza occupazione, progetti a termine, personale in CIGS o attività legate a eventi temporanei (fiere, mostre ecc.).
- Clausola di stabilizzazione: dal 1° gennaio 2027, la facoltà di utilizzare queste causali è subordinata alla conversione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente.
- Somministrazione e staff leasing: per la somministrazione a tempo indeterminato, scatta il diritto all’assunzione da parte della stessa azienda dopo 48 mesi complessivi di missioni, anche non continuative. Non si computano i periodi prestati prima del 2026.
Equilibrio tra esigenze di imprese e lavoratori: chi ha vinto davvero?
Il nuovo contratto si attesta
sull’equilibrio tra le aspettative contrapposte dei due schieramenti. Da un lato, il mondo sindacale può vantare:
- Incremento salariale superiore all’inflazione
- Potenziamento del welfare e dei permessi
- Sviluppo di tutele su salute, sicurezza, conciliazione vita-lavoro e lotta alla precarietà
- Rafforzamento degli strumenti di formazione continua
Dall’altro, la rappresentanza datoriale mantiene:
- Il modello salariale con l’IPCA-NEI e la possibilità di assorbimento dei superminimi individuali, un elemento richiesto e considerato strategico dalle imprese più strutturate
- Un quadro di flessibilità sull’orario di lavoro grazie al plurisettimanale e al nuovo assetto dei permessi
Entrambe le parti, dunque,
possono vantare risultati positivi. Tuttavia, non si può trascurare che:
- Alcune delle iniziali richieste sindacali – come l’abolizione dell’assorbimento dei superminimi, l’incremento del trattamento minimo aziendale e la sperimentazione diffusa della settimana corta – sono rimaste inascoltate o solo parzialmente accolte.
- L’aumento retributivo, pur significativo, non raggiunge la quota iniziale di 280 euro richiesta dalle OO.SS., così come la detassazione si ferma a una platea limitata.
Questioni in sospeso e richieste sindacali rimaste inascoltate
Rimangono, però, alcune questioni irrisolte che lasciano spazio a ulteriori sviluppi negli anni successivi:
- Settimana corta e riduzione strutturale dell’orario: la proposta di scendere a 35 ore settimanali è rimandata a future commissioni tecniche, come la valorizzazione della settimana corta e il suo impatto su produttività e tempi di vita.
- Smart working: manca una normativa di settore pienamente condivisa, nonostante la diffusione di forme di lavoro agile nel post-pandemia. Si accenna solo all’esigenza di proseguire la sperimentazione e la negoziazione, senza soluzione definitiva.
- Sistema di inquadramento e partecipazione: il rinnovo si limita ad accenni sulla revisione delle qualifiche professionali e sulla partecipazione dei lavoratori, senza introdurre novità concrete.
- Assorbimento superminimi individuali: la contestata possibilità di assorbirli resta valida, limitando in parte gli effetti degli aumenti su una quota significativa di lavoratori.
- Pochi passi avanti sulla parità di trattamento dei somministrati rispetto agli assunti diretti, sebbene siano stati fissati nuovi limiti temporali alle missioni.
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