Quali sono le regole di cumulabilità e detrazione delle spese per i ticket e i buoni pasto che devono essere rispettate da liberi professionisti e lavoratori autonomi con Partita Iva
I buoni pasto, che possono essere cartacei o elettronici, permettono al lavoratore che li riceve di avere la somministrazione di alimenti e bevande presso esercizi convenzionati, senza la possibilità di cessione, conversione in denaro o commercializzazione. Si configurano come strumenti sostitutivi alla mensa aziendale: il loro valore facciale rappresenta l’importo massimo utilizzabile per transazione, secondo i limiti fissati dalla normativa.
Un lavoratore un dipendente ha diritto a ricevere un buon pasto per ogni giorno lavorato e può essere erogato anche quando l’orario di lavoro non prevede la pausa pranzo.
Chi ha un contratto part time ne può usufruire solo se svolge attività lavorativa in un orario compatibile con quelli di pranzo o cena, o se la distanza casa-lavoro non permette di consumare il pasto all’interno della propria abitazione.
Oltre ai dipendenti, anche i collaboratori, i professionisti individuali e i titolari di partita IVA in regime ordinario possono acquistarli, purché essi siano finalizzati ad attività lavorative.
Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, si possono cumulare, e quindi utilizzare, fino a un massimo di 8 buoni pasto contemporaneamente e devono essere utilizzati entro e non oltre la data di validità indicata sul buono.
Inoltre, son oprevisti precisi limiti di tracciabilità, fruibilità esclusiva per generi alimentari e l'obbligo di utilizzo personale da parte dell’intestatario.
La legge prevede parametri chiari in merito a deducibilità e detraibilità delle spese sostenute per buoni pasto e ticket, che possono essere usati anche per molteplici scopi, per esempio anche per fare la spesa.
Le soglie e le modalità di deduzione dipendono dal tipo di soggetto, dalla forma giuridica e dal regime fiscale applicato.
Le aziende con dipendenti possono dedurre integralmente il costo sostenuto, mentre per i professionisti e le ditte individuali in regime ordinario esistono limiti percentuali e massimali collegati al volume d’affari.
I titolari di partita IVA in regime ordinario o le ditte individuali possono scaricare dalle tasse fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei ticket e buoni pasto, purché documentata e inerente all’attività. Non è possibile dedurre importi superiori al 2% dei compensi annui percepiti.
L’IVA può essere, invece, detraibile integralmente, con aliquota ordinaria al 10% per l’acquisto diretto, anche in tal caso purché i ticket e i buoni siano strettamente correlati all’attività.
Dunque, per riassumere, i liberi professionisti con partita IVA, le ditte individuali, i titolari di azienda e i soci beneficiano dell’IVA al 10% detraibile per i buoni pasto elettronici e dalla dichiarazione dei redditi si può scaricare il 75% delle spese annue sostenute per ticket e buoni pasto.
Precisiamo che i liberi professionisti o lavoratori autonomi in regime forfettario non possono dedurre né detrarre spese per buoni pasto, poiché la determinazione del reddito imponibile avviene in modo forfettario, senza la rilevazione analitica dei costi.
Di conseguenza, non è previsto alcun vantaggio fiscale diretto. Sono escluse dal beneficio anche le spese sostenute per i soggetti diversi dal titolare o collaboratore, ad esempio per familiari o soci non operativi.
I buoni pasto cartacei consentono la deducibilità e il vantaggio fiscale fino a 4 euro per ogni giornata lavorativa, mentre la soglia sale a 8 euro per i buoni elettronici.
Entrambe le tipologie sono valide per la deduzione nel limite delle regole fiscali, ma il formato elettronico offre maggiori opportunità, come la tracciabilità, la velocità di gestione, la completa detraibilità IVA al 4% (per le aziende) o al 10% (per i professionisti) e una migliore sicurezza operativa contro le frodi.
Le regole sanciscono la possibilità di utilizzare fino a otto buoni pasto per ogni singola transazione, anche nella stessa giornata, presso gli esercizi convenzionati. Rimane tuttavia il vincolo che il valore detassato non può superare il plafond giornaliero previsto (4 euro per i cartacei, 8 euro per gli elettronici).
L’obbligo di tracciabilità e utilizzo esclusivo da parte del titolare implica che i buoni non siano né divisibili, né frazionabili, né spendibili in più soluzioni per una medesima giornata lavorativa. La fatturazione e la contabilizzazione devono essere gestite in modo ordinato, con la conservazione della documentazione attestante il legame tra la spesa e l’attività svolta.