Come e in quali termini si deve presentare l'istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate per contestare un atto ricevuto
L’autotutela tributaria rappresenta una procedura amministrativa che consente ai contribuenti di richiedere la correzione di errori presenti negli atti fiscali emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Tale meccanismo favorisce una soluzione rapida delle controversie, riducendo l’onere sui tribunali tributari e garantendo ai cittadini il diritto a un riesame diretto e gratuito, senza dover necessariamente attivare un contenzioso.
Con il termine autotutela tributaria si indica il potere, riconosciuto all’Amministrazione finanziaria, di annullare o modificare i propri atti qualora siano affetti da vizi o errori evidenti, anche qualora tali atti siano divenuti definitivi.
L’autotutela tributaria può essere attivata sia d’ufficio sia su istanza del contribuente e si applica a provvedimenti quali avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità. Vengono qualificati come ambiti tipici di utilizzo gli errori di calcolo, di persona, il mancato riconoscimento di pagamenti, la prescrizione dei termini o la mancata notifica di atti presupposti all’imposizione.
La disciplina distingue tra autotutela obbligatoria e facoltativa.
L’autotutela obbligatoria impone all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di atti con vizi manifesti e oggettivi, come errori sull’identificazione del tributo, errori materiali del contribuente riconoscibili dall’amministrazione, errori di calcolo o la mancata considerazione di versamenti eseguiti regolarmente.
In questi casi, la correzione deve avvenire anche senza una richiesta esplicita del contribuente, salvo limiti sanciti dalla normativa (ad esempio, in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione o oltre un anno dalla definitività dell’atto non impugnato).
L’autotutela facoltativa, invece, consente all’Amministrazione di intervenire su presupposti di legittimità meno evidenti, valutando discrezionalmente la richiesta anche per vizi diversi da quelli previsti per l’obbligatorietà dell’intervento.
Per avviare la procedura di autotutela bisogna presentare apposita istanza scritta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto contestato.
Ogni richiesta deve essere accompagnata da apposita documentazione, che comprende:
In caso di autotutela facoltativa, la risposta è discrezionale, ma è buona prassi monitorare costantemente lo stato della pratica. Gli esiti possibili includono:
Per quanto riguarda i costi, la procedura è del tutto gratuita: non sono previsti oneri a carico del contribuente salvo eventuali spese per la produzione di copia conforme di documenti o l’utilizzo di un consulente privato. Tuttavia, è fondamentale tenere in considerazione alcuni limiti: