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Come funzionano i controlli sulla Tessera sanitaria e cosa viene verificato contro evasione fiscale da AdE

di Marianna Quatraro pubblicato il
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La Tessera Sanitaria è ora al centro di nuovi controlli antifrode: come l'Agenzia delle Entrate accede ai dati, quali informazioni vengono condivise col fisco, novità legislative e diritti alla privacy, obblighi e sanzioni.

Il quadro dei controlli fiscali in Italia sta cambiando rapidamente, soprattutto in ambito sanitario. Dal 2025 l’accesso ai dati legati alle spese mediche tramite la Tessera Sanitaria non riguarda più solo la gestione semplificata delle dichiarazioni, ma introduce un’inedita trasparenza che coinvolge direttamente l’Agenzia delle Entrate. Il nuovo sistema prevede che i dati di dettaglio, soprattutto quelli relativi alle spese detraibili, siano a disposizione degli organi incaricati della verifica formale. Questo passo rappresenta una svolta per il controllo dell’evasione fiscale, ma apre interrogativi sul bilanciamento tra le esigenze del Fisco e la tutela della riservatezza dei cittadini. I contribuenti dovranno quindi adattarsi a un contesto in cui la digitalizzazione incontra nuove responsabilità e diritti da conoscere a fondo.

Come funziona l’accesso ai dati sanitari da parte dell’Agenzia delle Entrate

Dal 2025 i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ottengono l’abilitazione ad un livello di accesso senza precedenti ai dati conservati nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso ai dati delle spese sarà attivato solo per quei contribuenti i cui modelli dichiarativi (730 o Redditi Persone Fisiche) sono selezionati in via centralizzata, secondo l’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, per specifici controlli formali. Una procedura che prevede l’esame dettagliato non solo delle spese del soggetto dichiarate, ma anche di quelle di tutti i familiari a suo carico.

  • Dettaglio delle consultazioni: I funzionari possono consultare tutte le voci riportate nei documenti fiscali relativi alle spese sanitarie: si tratta di dati anagrafici, importi, date, tipologie di spesa, dettagli dei pagamenti e dati degli operatori sanitari che le hanno registrate.
  • Ambito di accesso: La consultazione riguarda solo i casi effettivamente selezionati per controllo formale; non c’è un monitoraggio sistematico generalizzato su tutti i cittadini.
  • Tracciabilità e trasparenza: Ogni consultazione viene tracciata: i log di accesso vengono conservati per almeno cinque anni, garantendo la possibilità di verificare eventuali abusi.
Questa evoluzione, prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068/2025 e recepita dal decreto MEF del 29 ottobre 2025, ha l’obiettivo dichiarato di rendere più efficace il confronto tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli archiviati nel sistema, riducendo gli errori e migliorando l’efficacia della lotta all’evasione. In sintesi: il Fisco entra nei dati della Tessera sanitaria per controllare le spese, ma soltanto per i contribuenti sottoposti a verifica, con accesso strutturato e monitorato.

Quali informazioni vengono verificate e condivise con il Fisco

I dati sanitari consultabili dall’Agenzia delle Entrate sono estremamente dettagliati. Di seguito, una tabella riassume le principali informazioni condivise:

Informazione Descrizione
Codice fiscale Identifica univocamente il cittadino contribuente e i familiari a carico
Dati soggetto erogatore Codice fiscale/Partita IVA e denominazione di medico, farmacia o struttura
Data documento Giorno esatto dell’emissione del documento fiscale
Tipologia spesa Categoria (ticket, farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche)
Importo e rimborsi Somme pagate o rimborsate
Data pagamento Conferma del versamento
Tracciabilità Indicazione del pagamento tracciato, indispensabile per la detraibilità

Questa mole di dati consente, in fase di controllo, di verificare l’esatta corrispondenza tra documentazione esibita, eventuali integrazioni alla precompilata, e informazioni trasmesse dagli operatori sanitari. Qualsiasi discostamento diventa immediatamente tracciabile. Non vengono condivise con il Fisco le diagnosi o le informazioni cliniche specifiche, ma le voci di spesa, per quanto dettagliate, possono produrre una mappa precisa delle abitudini sanitarie della persona controllata.

  • Il monitoraggio riguarda tutte le spese fatte a beneficio proprio e di familiari a carico.
  • Solo chi si avvale dell’opposizione al trattamento dei dati evita questa verifica diretta.
L’ampio ventaglio di informazioni condivise, pur avendo finalità di controllo fiscale, pone inevitabilmente quesiti sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali.

Novità legislative: il decreto MEF e l’avvio dal 2025

Il 2025 segna l’introduzione di un sistema più strutturato e digitalizzato nella gestione delle spese sanitarie ai fini fiscali. Il nuovo impianto normativo trova le proprie radici nei seguenti riferimenti:

  • Decreto MEF 29 ottobre 2025 – Rende operativa la trasmissione annuale dei dati, superando la precedente periodicità semestrale.
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 281068/2025 – Dettaglia le modalità di accesso ai dati da parte dei funzionari autorizzati ai controlli, e individua le condizioni di esclusione dalla consultazione.
  • Decreto legislativo n. 81/2025 – Fissa le regole sulla razionalizzazione amministrativa e sulle scadenze per l’invio delle informazioni al Sistema TS.
La riforma prevede che:
  • I dati riferiti all’anno 2025 e successivi devono essere trasmessi da parte di medici, farmacie, strutture e altri operatori entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con la scadenza per il 2026 fissata il 2 febbraio.
  • Le informazioni raccolte entrano nel flusso della dichiarazione precompilata resa disponibile online dal 30 aprile successivo.
  • L’accesso ai dati dettagliati è circoscritto ai soli casi di controlli formali avviati su specifiche dichiarazioni scelte secondo criteri oggettivi.
Per quanto riguarda le spese veterinarie, rimane un termine diverso (generalmente 16 marzo), con tempistiche e regime di correzione ad hoc.

In sintesi, la digitalizzazione delle dichiarazioni e il coordinamento tra dati della Tessera Sanitaria e Agenzia delle Entrate introducono maggiore efficienza, ma rendono essenziale per operatori e cittadini mantenere aggiornate le proprie conoscenze sugli obblighi e sui diritti correlati.

Diritti del contribuente: opposizione e tutela della privacy

L’allargamento dell’accesso ai dati delle spese sanitarie è stato accompagnato dall’introduzione di tutele specifiche per i cittadini che vogliono difendere la propria riservatezza. La possibilità di opporsi alla consultazione da parte del Fisco rappresenta una vera barriera protettiva, seppur con conseguenze operative.

  • La finestra temporale per esercitare l’opposizione parte dal 10 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo alla spesa, tramite portale TS.
  • Non sono visibili ai funzionari dell’Agenzia tutte le voci per cui è stata registrata l’opposizione, comprese quelle di familiari a carico se l’opposizione è avviata dal dichiarante.
  • In caso di opposizione, il cittadino dovrà conservare i documenti originali e dimostrare il diritto alla detrazione utilizzando le procedure tradizionali.
Questa scelta configura una sorta di "baratto": chi tutela la privacy rinuncia alle semplificazioni digitali, tornando a modelli di certificazione più manuali. Resta, tuttavia, un diritto essenziale, che mette al riparo le informazioni più sensibili da consultazioni anche solo potenzialmente invasive.

Agli operatori sanitari è imposto l’obbligo di informare i cittadini circa la possibilità di esercitare l’opposizione e restano confermati tutti i requisiti previsti dal GDPR e dal Codice della Privacy. Le informazioni devono essere trattate secondo i più elevati standard di sicurezza e accessibili solo a soggetti debitamente autorizzati.

Obblighi di conservazione documentale nonostante la digitalizzazione

L’evoluzione digitale delle dichiarazioni dei redditi non elimina, ma in parte rafforza, la necessità di conservare documentazione cartacea o digitale a supporto delle detrazioni. Questo obbligo sopravvive per due principali motivi:

  • Le spese per cui si è esercitata l’opposizione non compaiono nel Sistema Tessera Sanitaria ai fini dei controlli, rendendo indispensabile la tenuta dei documenti originali in caso di contestazione fiscale.
  • Determinati tipi di acquisti (ad esempio, cure effettuate all’estero, farmaci da supermercati o parafarmacie non convenzionate) possono non essere automaticamente tracciati dal Sistema TS; anche in questi casi occorre conservare scontrini, ricevute o fatture.
Il Fisco ha previsto alcune semplificazioni: la possibilità di sostituire la raccolta di scontrini con un prospetto dettagliato scaricabile dal portale TS, corredato da una dichiarazione sostitutiva. Ciò vale per tutte le spese correttamente censite nel sistema; per tutte le altre voci resta l’obbligo "classico" di conservazione della prova documentale fino ai termini ordinari di accertamento tributario.

CAF e professionisti hanno quindi la facoltà di raccogliere direttamente dai contribuenti il prospetto digitale, agevolando la gestione e riducendo la quantità di documenti cartacei da esibire, ma il controllo può sempre insistere sui documenti originali in determinati casi.

Obblighi, scadenze e sanzioni per operatori e contribuenti

L’impianto sanzionatorio e i nuovi obblighi per chi opera nel settore sanitario (medici, farmacie, strutture e professionisti) e per i cittadini prevedono tempistiche definite e sanzioni monetarie progressive.

  • La trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS deve avvenire entro il 31 gennaio (2 febbraio per il 2026, data slittata per calendario) di ogni anno per tutte le spese sostenute nell’anno precedente.
  • Le correzioni sono ammesse entro il 9 febbraio senza sanzioni; dopo questa data la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso riduce le sanzioni quanto più tempestiva è la rettifica.
  • Per omissioni o errori sono previste multe di 100 euro per documento, fino ad un massimo di 50.000 euro annui. In caso di regolarizzazione entro 60 giorni la sanzione cala a 33,33 euro, mentre regolarizzando entro 90 giorni può scendere fino a 11,11 o 12,50 euro.
  • Non è possibile sommare le violazioni: ogni documento rappresenta un’infrazione a sé stante.
I contribuenti devono rispettare gli stessi termini per la consultazione dei dati e per esercitare il diritto di opposizione. Solo l’attenzione alle scadenze consente di evitare inutili sanzioni, ricevendo tempestiva assistenza in caso di errori.

Conclusioni e riflessioni critiche sulle nuove regole dei controlli fiscali

Le nuove disposizioni pongono l’Italia di fronte a un nuovo paradigma: la collaborazione tra sistema sanitario e amministrazione finanziaria si fa più stretta, mirata a contrastare in modo efficace i fenomeni di evasione fiscale ma non senza sollevare questioni etiche e di privacy.

Da un lato si ottiene un controllo più accurato e selettivo sui dati, favorendo l’affidabilità delle dichiarazioni e la semplificazione per la maggior parte dei contribuenti. Dall’altro, emergono criticità sulla protezione della sfera personale e sulla possibilità di scelte “forzate” tra riservatezza e semplificazione fiscale.

La soluzione normativa ha cercato un punto di equilibrio, ma resta centrale la necessità di mantenere vivo il dibattito su trasparenza, sicurezza dei dati e rispetto dei diritti. Aggiornarsi costantemente diventa quindi imprescindibile, sia per i cittadini, sia per i professionisti e gli operatori coinvolti nel ciclo della dichiarazione fiscale.



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