Il rifiuto di uno dei coniugi al divorzio può rallentare e complicare la fine del matrimonio: quali sono le possibili soluzioni, tra separazione, negoziazioni e temi economici
Nel sistema giuridico italiano, l'eventualità che uno tra i coniugi non desideri porre fine al vincolo matrimoniale viene affrontata secondo regole precise e consolidate. Nonostante la presenza di sentimenti, opinioni e motivazioni personali, l'ordinamento prevede strumenti e garanzie a tutela della libertà individuale, assicurando che nessuno sia costretto a rimanere sposato contro la propria volontà. È quindi necessario distinguere tra desiderio soggettivo di rifiutare la fine del matrimonio e effettiva possibilità legale di opporsi alla domanda di scioglimento del vincolo, esplorando attentamente i limiti fissati dalla legge.
Nel contesto normativo italiano non sussiste un vero "diritto di rifiutare il divorzio". La legge disciplina i presupposti per l’accoglimento o il rigetto della domanda di divorzio, ma questi non dipendono dalla volontà contraria del coniuge. In altre parole, la volontà personale di uno dei partner non può ostacolare il riconoscimento del diritto dell’altro a sciogliere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di legge.
I presupposti indispensabili per l’accesso al divorzio comprendono:
I casi indicati dalla legge in cui il tribunale può rigettare una domanda di divorzio riguardano quindi solo motivi oggettivi e tecnici e non contemplano la mera opposizione puramente soggettiva.
Se dopo la separazione manca il consenso a divorziare da parte del marito o della moglie, la procedura consensuale non è praticabile e si apre la via giudiziale. In questa forma, anche un solo coniuge può avviare la richiesta di scioglimento del matrimonio; il dissenso dell’altro dà origine a un vero e proprio procedimento contenzioso.
L’opposizione qui assume rilievo non tanto sullo scioglimento del matrimonio in sé, quanto sulle condizioni da definire a valle:
Non è rara la circostanza che, anche durante il giudizio, una ritrovata intesa tra le parti conduca a una definizione consensuale, persino dopo un inizio conflittuale. Tuttavia, l’eventuale opposizione si riduce a una trattativa sulle condizioni accessorie, non sul diritto di uno dei coniugi di ottenere il divorzio.
Sebbene la semplice volontà personale non sia sufficiente a ostacolare il procedimento, possono verificarsi svariate criticità di natura formale o procedurale che portano al rigetto o alla sospensione temporanea della domanda. Fra questi si riscontrano:
Il rifiuto di firmare la separazione da parte di uno dei partner può essere affrontata in diverse modalità, e più precisamente o tramite la procedura consensuale (più rapida) o tramite quella giudiziale.
Nel primo caso è richiesto l’accordo su tutti gli aspetti rilevanti: assenza di tale intesa restituisce la parola al giudice. Chi intende sciogliere la comunione di vita, nonostante il dissenso, può quindi rivolgersi al tribunale per la cosiddetta separazione giudiziale, che:
La negoziazione assistita da avvocati rappresenta una strada intermedia: anche in presenza di conflitto, la presenza dei legali può facilitare l’individuazione di una soluzione accettabile per entrambi, abbreviando i tempi e riducendo la conflittualità.
L’attuale quadro normativo è stato profondamente rinnovato dalla recentissima riforma Cartabia, in vigore dal 2023. Tra le innovazioni più rilevanti si segnalano:
Uno degli aspetti più delicati nella gestione della fine del matrimonio è rappresentato dalle disposizioni economiche dopo il divorzio. L’accertamento della situazione patrimoniale e delle condizioni reddituali dei coniugi può originare controversie anche aspre, soprattutto in fase giudiziale.
È ormai consolidato il principio per cui l’assegno divorzile non ha natura automatica; viene concesso solo quando un coniuge sia effettivamente privo di mezzi adeguati e non in grado di ottenerli per ragioni oggettive. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione rafforzano la linea secondo cui il beneficiario è tenuto ad attivarsi per raggiungere l’indipendenza economica: il rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro può comportare la perdita dell’assegno.
Sul piano patrimoniale, la riforma e le decisioni degli ultimi anni consentono ampie negoziazioni e trasferimenti di beni nell’accordo di separazione e divorzio consensuale, ma rimangono in vigore tutele a salvaguardia di eventuali creditori.