Le trattenute operate sull’assegno pensionistico rappresentano una delle questioni più rilevanti per chi riceve prestazioni previdenziali. Si tratta di somme che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può sottrarre direttamente dalla pensione, in applicazione di normative specifiche che determinano modalità, limiti e casi in cui tale pratica è ammessa.
Quando e perché l’INPS può applicare trattenute sulla pensione
L’INPS è autorizzato ad applicare delle trattenute quando emergono debiti del pensionato nei confronti dello stesso ente, come nei casi di indebiti previdenziali o omessi versamenti contributivi rilevati a posteriori. Queste trattenute possono essere avviate sia a seguito di una sentenza giudiziale sia in via amministrativa Tra le principali ragioni per cui si attivano le trattenute si individuano:
- recupero di somme erogate in eccesso per errori materiali o difetto dei requisiti;
- compensazione di contributi previdenziali non corrisposti dal lavoratore o dal datore di lavoro;
- addebiti per assegni familiari ricevuti indebitamente;
- sanzioni correlate a mancata comunicazione di redditi o aggiornamenti anagrafici.
In ogni caso è bene sottolineare che
l'applicazione delle trattenute è soggetta alla verifica della legittimità e della proporzionalità rispetto alle condizioni economiche del beneficiario.
Distinzione tra pignoramento giudiziario e trattenuta amministrativa INPS
Le modalità attraverso cui può essere avviata una sottrazione dalla pensione sono due: quella giudiziaria (il pignoramento, riservato a tutti i creditori) e l’azione amministrativa (esclusiva dell’INPS). Il pignoramento è ben diverso dalla trattenuta che, invece, viene disposta direttamente dall’ente pensionistico. Le differenze specifiche sono le seguenti:
- Pignoramento giudiziario: calcolato sull’eccedenza rispetto al minimo vitale (doppio assegno sociale, comunque almeno 1.000 euro); soggetto all’autorizzazione di un magistrato.
- Trattenuta amministrativa: gravante sull’intero importo della pensione, ma con l’obbligo di non scendere sotto il trattamento minimo; non richiede decisione giudiziaria.
Limiti alla trattenibilità: il minimo vitale e le soglie di impignorabilità
Per ogni trattenuta sulla pensione sono previsti
limiti stabiliti dalla legge, finalizzati a garantire la dignità e la sussistenza del pensionato. Il
minimo vitale è fissato al doppio dell’importo dell’assegno sociale annualmente aggiornato, non inferiore a 1.000 euro. Per il 2025, la quota impignorabile corrisponde a 1.077,38 euro. Sulla parte che eccede tale soglia può essere applicato il prelievo, nei limiti massimi consentiti:
- un quinto dell’eccedenza, se si tratta di crediti ordinari;
- in caso di concorso di crediti diversi tra loro, fino al 40% dell'eccedenza;
- per trattamenti accreditati su conto corrente prima del pignoramento, solo quanto eccede il triplo dell’assegno sociale può essere assoggettato a prelievo.
Criteri di calcolo delle trattenute: esempi pratici e condizioni applicative
Il calcolo dell’importo trattenibile si basa su regole tecniche precise. Nel caso di trattenuta amministrativa INPS diretta, il limite del quinto si calcola sull’intera pensione, purché il residuo mensile non sia inferiore al trattamento minimo previsto (598 euro per il 2025).
Ciò significa che una pensione di 1.200 euro può subire una trattenuta di 240 euro, lasciando al titolare 960 euro mensili. Diversamente, il pignoramento giudiziario consentirebbe una trattenuta molto inferiore, a salvaguardia della soglia minima.
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