Come cambiano le regole sulle donazioni con l'approvazione ufficiale del Ddl Semplificazioni 2025
Il panorama normativo delle donazioni e delle eredità in Italia ha subito un radicale cambiamento con l’approvazione definitiva del DDL Semplificazioni. Tale aggiornamento legislativo mira a rendere più semplice e sicura la circolazione dei beni donati, con l’introduzione di criteri netti e prevedibili sia per i trasferimenti immobiliari sia per i diritti degli eredi. La riforma risponde a esigenze manifestate da anni da cittadini, operatori del settore immobiliare, avvocati e notai, ponendo rimedio alle incertezze che hanno a lungo caratterizzato donazioni e passaggi successori.
I principali obiettivi della nuova disciplina riguardano la semplificazione delle procedure di accettazione dell’eredità e la protezione dell’acquirente di immobili di provenienza donativa. Fino ad oggi, infatti, il timore di possibili rivendicazioni da parte degli eredi legittimari penalizzava le donazioni, rendendole poco appetibili nel mercato immobiliare e scoraggiando banche e investitori.
La normativa precedente prevedeva norme strigenti per la tutela degli eredi legittimari (coniuge, figli e, in assenza, ascendenti). Questi soggetti avevano diritto a una quota di patrimonio detta "legittima", riservata per legge e non derogabile né da donazioni né da volontà testamentarie.
Nel caso in cui una donazione avesse leduto tali diritti, il legittimario disponeva di strumenti incisivi per perseguire la reintegrazione della sua quota:
Il DDL Semplificazioni riscrive profondamente la posizione dei legittimari. L’eliminazione dell’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso segna il passaggio da una tutela reale a una prettamente personale. Da ora in avanti, chi acquista un immobile originato da donazione, purché abbia trascritto l’atto di acquisto nei registri immobiliari prima di una possibile azione giudiziaria da parte degli eredi, non teme più rivendicazioni.
La tutela degli eredi lesi è radicalmente trasformata:
Un’ulteriore novità è la riduzione della finestra temporale entro cui esercitare i diritti: la domanda di riduzione dovrà essere notificata e trascritta entro tre anni dall’apertura della successione, rispetto ai dieci anni previsti in precedenza. Oltre tali termini, il diritto all’azione reale è perso, e l’unica possibilità rimane quella di agire per via economica, laddove possibile.
Resta invece possibile, nell’ipotesi di atti a titolo gratuito o di consapevolezza dolosa da parte dell’acquirente, ricorrere ad altre forme di tutela come la revocatoria ordinaria.
Tra gli effetti più attesi della riforma vi è la completa protezione del terzo acquirente di immobili provenienti da donazione. Nel nuovo quadro normativo, chi acquista a titolo oneroso gode di una protezione robusta, sempre che abbia provveduto alla trascrizione del proprio titolo nei registri immobiliari prima della trascrizione dell’azione di riduzione promossa dal legittimario.
I punti chiave di questa tutela sono:
La riforma estende tale tutela anche ai beni mobili registrati (ad esempio auto o natanti), ampliando la portata della certezza giuridica nei trasferimenti successori.
Un aspetto di forte impatto introdotto dal DDL Semplificazioni è la revisione delle procedure per l’accettazione tacita dell’eredità e la sua trascrizione. Nel sistema precedente, anche quando si acquisiva la qualità di erede con atti concludenti (ad esempio vendendo o amministrando beni ereditari), occorreva avviare complesse procedure cartacee e rivolgersi a un notaio per la trascrizione nei registri immobiliari.
Le novità apportate dalla riforma puntano ad una digitalizzazione e semplificazione delle operazioni, riducendo tempi e costi:
Per le famiglie che intendono programmare passaggi generazionali o anticipare la successione attraverso donazioni, il nuovo scenario consente una pianificazione più sicura e trasparente, pur richiedendo una valutazione attenta degli effetti sull’eredità riservata agli altri parenti. Gli eredi legittimari, dal canto loro, devono ora considerare che la tutela vera e propria è legata alla disponibilità economica del donatario, senza poter più ricorrere alla restituzione del bene stesso in caso di lesione della quota riservata.
| Settore | Vantaggio principale | Possibili criticità |
| Mercato immobiliare | Piena commerciabilità e bancabilità degli immobili donati | Maggiore pressione su eredi lesi se il donatario è nullatenente |
| Famiglie | Programmazione più agevole delle donazioni | Necessità di un’attenta valutazione delle esigenze degli eredi |
| Eredi | Chiarezza sulle proprie pretese economiche | Rischio di credito inesigibile in caso di insolvenza del donatario |