Il 2026 porta cambiamenti rilevanti nei fondi pensione, dall'iscrizione automatica alla gestione del TFR, fino a nuove regole su deducibilit e vantaggi fiscali, con spiegazioni pratiche per vecchi e nuovi iscritti
Gli interventi sulla previdenza complementare per l’anno 2026 segnano una delle più significative rivisitazioni normative degli ultimi anni. La nuova disciplina risponde alle esigenze emerse dal persistente squilibrio demografico e dalla pressante esigenza di rafforzare il sistema pensionistico, sia in termini di copertura futura, sia in chiave di sostenibilità per i più giovani e per chi è nel pieno della vita lavorativa.
Le misure introdotte modificano profondamente il funzionamento dei fondi pensione, puntando a a rendere più semplice e conveniente la loro sottoscrizione, la gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la portabilità della posizione maturata, oltre a consentire una maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni. Sono novità che interessano sia chi dispone già di una posizione in una forma pensionistica complementare, sia chi si appresta ad aderirvi per la prima volta.
L’introduzione dell’iscrizione automatica rappresenta il cuore della riforma 2026 per la previdenza complementare. Dal 1° luglio, i nuovi assunti nel settore privato vengono iscritti d’ufficio al fondo pensione negoziale previsto dal proprio CCNL, salvo esprimere volontà contraria entro 60 giorni dall’assunzione. Questo periodo di scelta, significativamente abbreviato rispetto ai sei mesi previsti in passato, impone una rapida valutazione delle opzioni disponibili.
Come funziona nella pratica? All’atto dell’assunzione si compila il modulo TFR2, attraverso cui è possibile:
Nuovo criterio per l’investimento del TFR: a differenza del passato, in caso di adesione automatica il capitale non viene più destinato di default a un comparto garantito. Il nuovo approccio prevede una strategia cosiddetta “life cycle”, che adatta la quota investita in strumenti più rischiosi o più conservativi in funzione dell’età del lavoratore.
Un’innovazione importante riguarda la portabilità del TFR e del contributo a carico del datore di lavoro. Dopo due anni di adesione, il lavoratore può trasferire liberamente la propria posizione (comprensiva dei futuri flussi di TFR e dei versamenti aziendali) verso qualsiasi altra forma pensionistica, negoziale, aperta o individuale. Questa riforma supera i vecchi vincoli della contrattazione collettiva che limitavano la piena mobilità del contributo aziendale.
Esempio pratico: Giovanni, assunto il 1° agosto 2026, viene automaticamente iscritto al fondo negoziale previsto dal CCNL metalmeccanico. Dopo due anni, decide di trasferire posizione e flussi futuri a un fondo aperto con caratteristiche a lui più congeniali. Grazie alla novità del 2026, porta con sé anche la quota contributiva del datore di lavoro, senza penalizzazioni: la scelta tra i fondi può quindi essere basata su costi, servizi e rendimenti.
Ci sono punti di attenzione: i fondi negoziali, solitamente meno onerosi, restano spesso la soluzione più efficiente. I fondi aperti e i piani individuali possono prevedere costi di gestione maggiori, che nel tempo riducono il montante finale.
| Gestione del TFR | Termine per la scelta | Adesione automatica | Opzione di trasferimento |
| In azienda | 60 giorni (dal 1/07/2026) | No | Sì, verso fondo pensione |
| Fondo negoziale/alternativo | 60 giorni | Sì, se silenzio | Sì, reciprocamente dopo 2 anni |
Ulteriori garanzie: La legge ha rafforzato l’intangibilità delle prestazioni maturate: la posizione individuale nel fondo pensione, così come le somme erogate a pensionamento o tramite rendita integrativa temporanea anticipata, sono generalmente incedibili, insequestrabili e impignorabili, tranne che nei casi di liquidazione per motivi diversi (ad esempio anticipazione per acquisto casa o esigenze personali).
Impatti per le imprese: L’informazione verso i dipendenti è ora d’obbligo per i datori di lavoro, che devono rendere chiare le scadenze e le possibilità di scelta al momento dell’assunzione, oltre a garantire la piena tracciabilità e portabilità delle posizioni maturate.
Un sistema più flessibile e dinamico emerge da queste innovazioni, capace di favorire la concorrenza tra le varie forme pensionistiche e offrire reale libertà di pianificazione previdenziale, senza penalizzare chi sceglie di spostarsi tra i diversi strumenti disponibili sul mercato.
Le nuove regole introducono vantaggi fiscali più significativi per chi sceglie la previdenza complementare. A partire dal 2026, il limite massimo dei contributi deducibili dal reddito ai fini IRPEF sale a 5.300 euro annui (prima era di 5.164,57 euro), comprendendo sia il contributo a carico del lavoratore che quello pagato dal datore di lavoro. Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, la quota annua aggiuntiva per recuperare i “buchi” di versamento nei primi cinque anni sale a 2.650 euro, con un tetto complessivo annuo fino a 7.950 euro.
Cosa significa concretamente? Grazie alla maggiore deducibilità, più lavoratori possono beneficiare di un immediato risparmio fiscale. Ad esempio, un lavoratore che versa 5.300 euro annui al fondo ottiene una riduzione pari all’aliquota IRPEF sulla somma dedotta (dal 2026: 23% fino a 28.000 euro di reddito, 33% tra 28.000 e 50.000 euro, oltre il 50.000 euro si applica la percentuale massima). Questo beneficio rende la previdenza integrativa ancora più conveniente rispetto a scelte di risparmio non vincolate.
Le regole flessibilizzano l’uscita dal fondo pensione. Oggi, oltre alla classica rendita vitalizia, l’aderente può scegliere tra varie opzioni:
Regime fiscale sulle prestazioni: Gli importi liquidati nella maggior parte dei casi sono soggetti a un’imposta minima del 15%, ridotta dello 0,3% ogni anno oltre il quindicesimo di adesione fino a un minimo del 9%. Per i prelievi a durata minima di cinque anni (erogazione frazionata), si applica una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, fino a un massimo di 5 punti percentuali (quindi fino al 15%).
| Modalità di erogazione | Percentuale capitale prelevabile | Tassazione |
| Capitale immediato | 60% | 15% (9% con lunga adesione) |
| Rendita vitalizia o a durata definita | Restante 40% | 15%-9% |
| Prelievi liberi | Variabile | 15%-9% |
| Erogazione frazionata | Variabile (min 5 anni) | 20%-15% |
Esempio pratico: Lucia, dopo 18 anni di partecipazione a una forma pensionistica, va in pensione con un montante finale di 90.000 euro. Decide di prelevare il 60% (54.000 euro) come capitale immediato: su questa somma si applica una tassazione del 14,1% (15% - 0,9% grazie ai tre anni oltre il quindicesimo). Il restante 40% (36.000 euro) sarà convertito in rendita annua vitalizia, anch’essa tassata col regime agevolato.
Ulteriori vantaggi: