L'indennità di mancato preavviso nelle dimissioni è regolata da specifiche norme e prevede modalità precise per il calcolo e la corresponsione.
L’interruzione di un rapporto di lavoro per iniziativa del dipendente comporta il rispetto di precise procedure stabilite dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi. In tale contesto si inserisce l’indennità per mancata osservanza del termine di preavviso, che rappresenta un aspetto centrale sia dal punto di vista economico sia giuridico.
Questa somma è diretta a compensare il datore di lavoro qualora il lavoratore receda in modo improvviso, senza garantire il periodo di preavviso previsto contrattualmente.
Quando il dipendente manifesta la volontà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, la disciplina legale e contrattuale stabilisce un periodo di preavviso variabile. L’indennità sostitutiva è dovuta dal lavoratore se le dimissioni hanno effetto senza il rispetto di tale periodo. L’elemento caratterizzante è la finalità risarcitoria: essa tutela il datore da eventuali danni organizzativi legati all’assenza improvvisa della risorsa. La corresponsione avviene generalmente attraverso una trattenuta sulla busta paga finale per un ammontare corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non prestato.
L’art. 2118 del Codice Civile. In sede di compilazione, è necessario indicare la data di decorrenza del recesso, che tiene conto dell’eventuale periodo di preavviso. La gestione del preavviso comporta che il rapporto prosegua regolarmente fino al termine del periodo, salvo diversa pattuizione con il datore. In mancanza di preavviso, la cessazione è immediata e sorge l’obbligo dell’indennità sostitutiva.
Non sempre il dipendente è tenuto a rispettare il preavviso. In alcune circostanze, il legislatore ammette che il rapporto possa essere interrotto senza penalità pecuniarie:
Indennità dovuta |
= |
(retribuzione lorda mensile / giorni del mese) x giorni di preavviso non lavorati |
Il CCNL di settore determina il numero effettivo di giornate da considerare.
L’importo trattenuto al lavoratore in caso di dimissioni senza preavviso è assoggettato a ritenuta fiscale IRPEF come ordinaria retribuzione. Sul piano previdenziale, la somma è soggetta a contributi INPS secondo le regole proprie del lavoro dipendente. Si differenzia dalle regole sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che invece gode di un regime fiscale agevolato e non comprende tale indennità nella base di calcolo. Giurisprudenza e prassi amministrativa hanno chiarito che la somma trattenuta non aumenta l’importo del TFR corrisposto.
Una rappresentazione pratica può aiutare a comprendere l’impatto economico. Esempio: impiegato con retribuzione lorda mensile di €2.000, periodo di preavviso secondo CCNL pari a 30 giorni non lavorati:
Retribuzione mensile lorda |
€2.000 |
Durata preavviso non lavorato |
30 giorni |
Indennità sostitutiva (giornaliera) |
€2.000/30 = €66,67 |
Importo trattenuto in busta paga |
€66,67 x 30 = €2.000 |
In questo caso, il netto finale percepito dal lavoratore risulterà diminuito dell’importo corrispondente al mancato preavviso. La trattenuta sarà chiaramente riportata tra le voci della busta paga quale "Indennità sostitutiva di mancato preavviso dimissioni".