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Infortunio in smart working durante una pausa o un permesso è coperto e pagato dall'azienda?

di Marcello Tansini pubblicato il
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L'infortunio anche in smart working è coperto dall'azienda e dall'INAIL, a condizione che l'incidente avvenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa: cosa ha stabilito il Tribunale di Milano

L’avvento dello smart working ha modificato profondamente il concetto di luogo di lavoro, rendendo possibile lo svolgimento delle attività professionali anche lontano dai tradizionali uffici. In questo nuovo scenario, è naturale domandarsi come vengano trattati gli infortuni verificatisi durante una pausa o mentre si fruisce di un permesso. La discussione è diventata particolarmente attuale alla luce di recenti sentenze che hanno rivisto le modalità di tutela per chi lavora da remoto.

La particolare configurazione dell’attività a distanza ha richiesto l’adattamento delle norme preesistenti per garantire tutele adeguate anche fuori sede. Le pause e i permessi, elementi fisiologici della prestazione lavorativa, assumono rilievo nella valutazione della copertura assicurativa. Di recente, la giurisprudenza, con un importante pronunciamento del Tribunale di Milano, ha fornito nuovi indirizzi sull’estensione delle tutele INAIL nel lavoro agile. 

Quadro normativo sull’infortunio in smart working: cosa prevede la legge italiana

La normativa in vigore sul lavoro in smart working ha previsto che il lavoro da remoto non costituisce una nuova natura contrattuale, ma semplicemente una diversa organizzazione dell’attività. Ne consegue che le tutele in caso di infortuni restano, in linea di massima, invariate rispetto a quelle preesistenti per il lavoro svolto in azienda ed è prevista la copertura di eventuali infortuni.

Tuttavia, la protezione non è automatica: la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 stabilisce che per ricevere l’indennizzo occorre dimostrare un nesso diretto tra l’incidente e l’attività lavorativa svolta. Tale principio resta valido anche per chi opera in regime di smart working, estendendosi a tutti i casi in cui il lavoratore sia legittimamente impegnato nella prestazione o in attività funzionali ad essa.

Le condizioni di copertura INAIL per infortuni durante l’attività lavorativa a distanza

La copertura da parte dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro in smart working egue criteri rigorosi, affinché venga riconosciuto il diritto alle indennità assicurative. Secondo la normativa e le direttive ufficiali (Circolare n. 48/2017), il presupposto fondamentale è la sussistenza di un chiaro nesso tra l’infortunio e l’attività svolta. Il rischio deve essere inerente e funzionale allo svolgimento della mansione lavorativa, anche se avvenuto al di fuori dei locali aziendali.

Sono protetti:

  • gli incidenti che avvengono durante il normale orario di lavoro nello spazio prescelto dal lavoratore per la prestazione,
  • gli infortuni in itinere, ossia quelli verificatisi nel tragitto tra casa e luogo di lavoro alternativo,
  • gli eventi accaduti durante le pause, a condizione che siano compatibili con le esigenze di recupero psico-fisico connesse all’attività lavorativa.
Non sono invece coperti gli incidenti che derivino da comportamenti volontari, da rischi “elettivi” o comunque non necessari né giustificati dall’attività professionale in corso. La tutela viene quindi meno in presenza di azioni non compatibili con il normale svolgimento del lavoro o non previste dai contratti collettivi e dalla normativa vigente.

Differenza tra infortunio in smart working, in itinere e durante una pausa

Nel lavoro a distanza occorre distinguere tra diversi tipi di eventi accidentali e le relative condizioni di tutela assicurativa. Di seguito una sintesi delle principali differenze tra le varie tipologie:

  • Smart working: la protezione INAIL si applica se l’incidente avviene nell’orario codificato e durante attività coerenti con la mansione assegnata, anche se svolte in abitazioni private o altri luoghi comunicati al datore di lavoro.
  • Infortunio in itinere: riguarda gli eventi traumatici che si verificano durante il «normale percorso» tra domicilio e luogo di prestazione alternativo. Sono esclusi dalla tutela eventuali deviazioni o interruzioni del percorso effettuate per motivi estranei alle esigenze lavorative, fatta eccezione per ragioni di forza maggiore o necessità specifiche documentate, come accompagnare un figlio a scuola.
  • Durante una pausa o un permesso: la recente giurisprudenza equipara la sospensione temporanea della prestazione, motivata dal diritto al recupero di energie o alla soddisfazione di esigenze personali, a una normale pausa. Di conseguenza, il lavoratore resta tutelato nel tragitto e nelle attività legate alla pausa, purché vi sia una connessione funzionale con le esigenze di riposo o familiari riconosciute dalla legge e dai contratti collettivi.

La sentenza del Tribunale di Milano: copertura infortuni durante pause e permessi nello smart working

Una decisione che ha segnato un importante passo nell’interpretazione delle tutele per chi lavora da remoto arriva dal Tribunale di Milano, interpellato su un caso in cui una lavoratrice in smart working ha subito un infortunio durante un permesso personale. Nella vicenda, la dipendente, terminando la propria attività lavorativa temporaneamente per prendere la figlia a scuola (permesso riconosciuto e giustificato), è stata vittima di una caduta accidentale durante il percorso a piedi.

L’INAIL aveva inizialmente negato la copertura, sostenendo che il nesso con la prestazione lavorativa fosse interrotto durante il permesso. Il tribunale, invece, ha ribaltato la posizione, affermando che la tutela assicurativa non si interrompe durante pause o permessi regolarmente fruiti, in quanto esse sono considerate parte integrante della sospensione legittima della prestazione. Il giudice ha evidenziato come, ai fini della normativa, momenti quali pausa pranzo, riposo e permesso siano tutelati in egual misura per evitare ingiustificati vuoti di protezione.

Questa sentenza trova fondamento nei principi costituzionali e nelle previsioni dei contratti collettivi, che riconoscono al dipendente il diritto di sospendere temporaneamente la prestazione per esigenze personali familiari e di salute tutelate dall’ordinamento. Inoltre, è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che ogni sospensione riconosciuta dalla legge (anche familiare o sanitaria) mantiene il legame con il rapporto di lavoro.

In altri termini, il lavoratore resta coperto da INAIL anche durante tragitti e soste funzionali a permessi o pause, a patto che non intervengano interruzioni arbitrarie per motivi estranei al lavoro. 

Obblighi del datore di lavoro e procedure in caso di infortunio in smart working

Il datore di lavoro conserva pienamente la responsabilità sulla salute e sicurezza del personale che lavora in modalità agile. In particolare, l’azienda deve:

  • fornire informazioni esaustive e tempestive sui rischi connessi alla prestazione svolta da remoto;
  • consegnare annualmente l’apposita informativa sui rischi specifici e generali a lavoratore e rappresentante della sicurezza;
  • assicurarsi che il lavoratore sia a conoscenza delle procedure per gestire correttamente eventuali incidenti;
  • monitorare e archiviare i dati sulle tempistiche e le modalità della prestazione per rafforzare la trasparenza nella verifica degli eventi accidentali.
In caso di infortunio, il lavoratore è chiamato a denunciare immediatamente l’evento al datore di lavoro, fornendo una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno condotto all’incidente. L’azienda, dal canto suo, ha il dovere di trasmettere tempestivamente la denuncia all’INAIL, avviando le procedure di verifica e di riconoscimento del diritto al risarcimento.

Chi paga l’infortunio: gestione economica fra azienda e INAIL

Il pagamento dei casi di infortunio prevede distinzioni significative tra le responsabilità del datore di lavoro e quelle dell’ente assicurativo. Nello schema attualmente vigente:

  • Il primo giorno di assenza causata dall’evento traumatico resta interamente a carico dell’azienda.
  • I successivi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione.
  • Dal quinto giorno in poi, la copertura economica passa all’INAIL, che liquida il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% per gli eventuali giorni successivi fino alla completa guarigione.
Va ricordato che la copertura è riconosciuta solo se l’evento rispetta i criteri di causalità con l’attività lavorativa e assenza di frodi.


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