L'infortunio anche in smart working è coperto dall'azienda e dall'INAIL, a condizione che l'incidente avvenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa: cosa ha stabilito il Tribunale di Milano
L’avvento dello smart working ha modificato profondamente il concetto di luogo di lavoro, rendendo possibile lo svolgimento delle attività professionali anche lontano dai tradizionali uffici. In questo nuovo scenario, è naturale domandarsi come vengano trattati gli infortuni verificatisi durante una pausa o mentre si fruisce di un permesso. La discussione è diventata particolarmente attuale alla luce di recenti sentenze che hanno rivisto le modalità di tutela per chi lavora da remoto.
La particolare configurazione dell’attività a distanza ha richiesto l’adattamento delle norme preesistenti per garantire tutele adeguate anche fuori sede. Le pause e i permessi, elementi fisiologici della prestazione lavorativa, assumono rilievo nella valutazione della copertura assicurativa. Di recente, la giurisprudenza, con un importante pronunciamento del Tribunale di Milano, ha fornito nuovi indirizzi sull’estensione delle tutele INAIL nel lavoro agile.
La normativa in vigore sul lavoro in smart working ha previsto che il lavoro da remoto non costituisce una nuova natura contrattuale, ma semplicemente una diversa organizzazione dell’attività. Ne consegue che le tutele in caso di infortuni restano, in linea di massima, invariate rispetto a quelle preesistenti per il lavoro svolto in azienda ed è prevista la copertura di eventuali infortuni.
Tuttavia, la protezione non è automatica: la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 stabilisce che per ricevere l’indennizzo occorre dimostrare un nesso diretto tra l’incidente e l’attività lavorativa svolta. Tale principio resta valido anche per chi opera in regime di smart working, estendendosi a tutti i casi in cui il lavoratore sia legittimamente impegnato nella prestazione o in attività funzionali ad essa.
La copertura da parte dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro in smart working egue criteri rigorosi, affinché venga riconosciuto il diritto alle indennità assicurative. Secondo la normativa e le direttive ufficiali (Circolare n. 48/2017), il presupposto fondamentale è la sussistenza di un chiaro nesso tra l’infortunio e l’attività svolta. Il rischio deve essere inerente e funzionale allo svolgimento della mansione lavorativa, anche se avvenuto al di fuori dei locali aziendali.
Sono protetti:
Nel lavoro a distanza occorre distinguere tra diversi tipi di eventi accidentali e le relative condizioni di tutela assicurativa. Di seguito una sintesi delle principali differenze tra le varie tipologie:
L’INAIL aveva inizialmente negato la copertura, sostenendo che il nesso con la prestazione lavorativa fosse interrotto durante il permesso. Il tribunale, invece, ha ribaltato la posizione, affermando che la tutela assicurativa non si interrompe durante pause o permessi regolarmente fruiti, in quanto esse sono considerate parte integrante della sospensione legittima della prestazione. Il giudice ha evidenziato come, ai fini della normativa, momenti quali pausa pranzo, riposo e permesso siano tutelati in egual misura per evitare ingiustificati vuoti di protezione.
Questa sentenza trova fondamento nei principi costituzionali e nelle previsioni dei contratti collettivi, che riconoscono al dipendente il diritto di sospendere temporaneamente la prestazione per esigenze personali familiari e di salute tutelate dall’ordinamento. Inoltre, è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che ogni sospensione riconosciuta dalla legge (anche familiare o sanitaria) mantiene il legame con il rapporto di lavoro.
In altri termini, il lavoratore resta coperto da INAIL anche durante tragitti e soste funzionali a permessi o pause, a patto che non intervengano interruzioni arbitrarie per motivi estranei al lavoro.
Il datore di lavoro conserva pienamente la responsabilità sulla salute e sicurezza del personale che lavora in modalità agile. In particolare, l’azienda deve:
Il pagamento dei casi di infortunio prevede distinzioni significative tra le responsabilità del datore di lavoro e quelle dell’ente assicurativo. Nello schema attualmente vigente: