Si possono avere più leggi 104 a condizione che l'assistenza sia svolta in momenti diversi: chi e come può accedervi e la cumulabilità delle agevolazioni previste
Dal 1992, il quadro normativo italiano in materia di disabilità è profondamente segnato dalla Legge 104, un punto di riferimento per l’assistenza e l’integrazione delle persone con handicap e dei loro familiari.
Questa normativa stabilisce strumenti e diritti per la tutela della dignità, dell’autonomia e della partecipazione sociale, tra cui spiccano permessi lavorativi retribuiti e congedi straordinari destinati ai caregiver. La legge ha subito nel tempo numerose modifiche, l’ultima delle quali ha rinnovato regole e modalità di fruizione, rispondendo alle esigenze delle famiglie e semplificando l’accesso alle tutele.
L’impianto normativo prevede vari strumenti di sostegno per le persone con disabilità grave e chi le assiste, tra cui:
Nel caso di più familiari con disabilità, è possibile richiedere più leggi 104 e avere in parallelo diversi permessi (sempre nel limite di 3 giorni per ciascun assistito), ma non è concesso a due caregiver utilizzare contemporaneamente il beneficio mensile per lo stesso familiare, salvo alternanza o divisione dei giorni nel mese.
I permessi lavorativi possono inoltre essere sommati, in periodi diversi, ad altre forme di tutela come i congedi straordinari o parentali, rispettando però limiti temporali e condizioni di incompatibilità. Oltre ai permessi e al congedo, la legge riconosce altre agevolazioni (fiscali, assistenziali, flessibilità oraria), ma prevede specifiche regole per evitare sovrapposizioni indebite o utilizzi impropri.
Il principio cardine è che le agevolazioni sono pensate per tutelare situazioni di bisogno e garantire un’assistenza reale e continuativa. L’accumulo di benefici va gestito nel rispetto degli scopi della normativa e delle procedure autorizzative (INPS, datore di lavoro, enti regionali). In sintesi, le misure sono cumulabili tra di loro solo se non coinvolgono lo stesso periodo e lo stesso assistito, e se non infrangono il vincolo quantitativo previsto dalla normativa.
La normativa ha superato il vincolo del referente unico, consentendo a più familiari di alternarsi nell’assistenza della stessa persona, a patto che il limite complessivo dei 3 giorni mensili non venga superato per ciascun assistito. La suddivisione è flessibile: i caregiver possono accordarsi tra loro e comunicare all’INPS e al datore di lavoro come ripartire i giorni o le ore di permesso all’interno dello stesso mese.
Ad esempio, se due figli assistono il padre con disabilità grave, uno può fruire di 2 giorni e l’altro di 1 nello stesso mese, oppure ripartirli in modo diverso nei mesi successivi. È comunque richiesto accordo e chiarezza organizzativa, così da non eccedere il tetto previsto dalla legge. È importante sottolineare che la suddivisione può riguardare anche permessi frazionati in ore, sempre nell’ambito delle giornate totali riconosciute dalla normativa.
È riconosciuta la compatibilità tra questi strumenti, purché non siano utilizzati nello stesso periodo e per la medesima persona. Ad esempio, un caregiver può fruire dei permessi mensili quando non è in periodo di congedo, oppure può alternare i due benefici all’interno dello stesso anno. In particolare:
Quando più caregiver si trovano a prestare assistenza a persone diverse (ad esempio, due fratelli che assistono ciascuno un genitore anziano diverso), la normativa permette la somma dei permessi per ciascun assistito, sempre nel limite di 3 giorni mensili per persona con disabilità. Il lavoratore può così presentare più richieste distinte all’INPS, una per ogni familiare disabile grave a cui presta supporto e inoltre: