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Le regole sul licenziamento se continuo a lavorare anche dopo l'età pensionabile in base alle normative in vigore

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Come funziona il licenziamento dopo aver raggiunto l'età pensionabile e quali sono i casi in cui si può essere licenziati: cosa prevede la normativa in vigore

Lavorare oltre l’età pensionabile è una strada sempre più praticata, sia per motivazioni economiche che per ragioni personali o di realizzazione professionale. In Italia, la normativa consente di proseguire l’attività lavorativa anche dopo aver maturato i requisiti pensionistici, senza imporre limiti automatici di età per la permanenza al lavoro.

L’attuale quadro legislativo conferma la possibilità di cumulo dei redditi da lavoro e da pensione, seppur con alcune eccezioni riferite a specifiche forme di prepensionamento. Tuttavia, il proseguimento dell’attività oltre la soglia pensionistica comporta la necessità di un’attenta valutazione dei singoli rapporti di lavoro, degli accordi individuali e delle peculiarità connesse al tipo di pensione percepita. 

Continuità lavorativa dopo la pensione: inquadramento giuridico, limiti, accordi e volontà delle parti

Dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, la normativa italiana stabilisce che la prosecuzione del lavoro dipende dalla volontà delle parti coinvolte e non rappresenta un diritto acquisito. Il contratto di lavoro resta regolato dalle regole ordinarie: non esiste un obbligo per il datore di mantenere in forza il dipendente che ha maturato la pensione, così come non vi sono restrizioni per il lavoratore a rimanere attivo.

La continuazione dell’attività lavorativa si basa quindi su precisi accordi individuali, che possono essere formalizzati tramite proroghe, rinnovi o nuove assunzioni dopo l’accesso al trattamento pensionistico. Questo vale sia per rapporti a tempo indeterminato che per quelli a termine.

La volontà condivisa fa sì che la prosecuzione non sia automatica, ma si realizzi solo con il consenso di entrambe le parti: in mancanza di tale accordo, il rapporto può cessare nel rispetto dei normali obblighi di preavviso e delle relative procedure.

Diritti e doveri nel lavoro dopo la pensione: le possibilità di licenziamento

Lavorare oltre l’età pensionabile è soggetto alla disciplina generale su diritti e doveri delle parti, senza deroghe sostanziali rispetto a quanto previsto per i lavoratori non pensionati. La posizione del dipendente che continua a lavorare dopo la pensione non è assimilabile a quella di una categoria protetta: restano in vigore tutte le norme relative a licenziamento individuale e collettivo, preavviso, tutele contro i licenziamenti discriminatori e illegittimi.

  • Il licenziamento può avvenire per giustificato motivo oggettivo, come riorganizzazione aziendale o soppressione del posto.
  • È sempre ammesso per giusta causa, ovvero in presenza di comportamenti gravi del dipendente.
  • Il raggiungimento dei requisiti pensionistici non costituisce causa di licenziamento automatica, ma può essere valutato come legittima ragione di cessazione se previsto dal contratto collettivo o dagli accordi individuali.
  • Il lavoratore può recedere in ogni momento secondo le modalità contrattuali, analogamente a qualsiasi altro dipendente.
Il datore di lavoro non può licenziare un lavoratore solo in virtù del raggiungimento dell’età pensionabile, ma deve attenersi alle procedure e ai termini di legge. Il pensionamento volontario del lavoratore dipendente comporta la cessazione automatica del rapporto se così stabilito dal contratto o dal CCNL.

Le tipologie di pensione e i loro effetti sulla continuità lavorativa e il licenziamento

Non tutte le pensioni consentono lo stesso livello di libertà nella prosecuzione o nella ripresa dell’attività lavorativa. In particolare, le norme distinguono tra:

  • Pensione di vecchiaia: permette di lavorare senza restrizioni, anche con il precedente datore di lavoro, senza effetti sulla pensione o sul rapporto di lavoro.
  • Pensione anticipata (come Quota 100, 102, 103, APE Sociale, Opzione Donna): comporta significative limitazioni, in quanto è vietato cumulare redditi da lavoro dipendente o autonomo (eccezion fatta per il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui) fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. In caso di violazione, si rischia la sospensione o la restituzione dell’assegno pensionistico.
  • Assegni di invalidità e pensioni di inabilità: a seconda della misura, sono previsti limiti od obblighi di comunicazione riguardo a eventuali redditi lavorativi; talvolta il cumulo può ridurre l’importo percepito.
Per ogni categoria, il licenziamento segue le regole ordinarie, ma in caso di rientro al lavoro dopo pensione anticipata non conforme alla normativa è prevista la revoca del trattamento e, talvolta, anche la restituzione delle somme ricevute.

Norme, obblighi e casistiche nei licenziamenti dopo l’età pensionabile

L’analisi della disciplina dei licenziamenti post-pensionamento implica l’approfondimento di alcune casistiche ricorrenti nei rapporti di lavoro:

  • Licenziamento per raggiungimento dei limiti di età: la legge non prevede la cessazione automatica, tranne che nei casi previsti dal contratto collettivo di settore, dove il pensionamento può ancora essere causa legittima di cessazione. In assenza di clausole espressamente richiamate, il lavoratore che continua oltre l’età pensionabile mantiene tutte le tutele, e il datore deve avvalersi di giustificato motivo o giusta causa per recedere.
  • Licenziamento nelle pubbliche amministrazioni: esistono precisi limiti e regole che consentono all’ente di risolvere il rapporto al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia o anticipata, mediante procedura formale e con congruo preavviso. Tuttavia, molti comparti operano con automatismi e preavvisi obbligatori, mentre altri prevedono il rinnovo solo a seguito di valutazione delle esigenze organizzative.
  • Dimissioni volontarie: il lavoratore può cessare l’attività in qualsiasi momento, ma la decisione deve essere esplicitata secondo le procedure previste (es. trasmissione telematica per i dipendenti privati). Una volta cessato il rapporto, il pensionato può decidere se chiedere il trattamento pensionistico o proseguire con altra attività lavorativa senza interruzioni.
Per quanto riguarda le procedure, in caso di licenziamento il datore è tenuto a motivare la decisione e a fornire il preavviso previsto dal contratto nazionale o, in caso di licenziamento disciplinare, a rispettare la procedura di contestazione e confronto difensivo. Eventuali deroghe (es. licenziamento per superamento limiti di età) sono lecite se confermate dai CCNL o da accordi individuali specifici.

 

 



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