Nei mesi recenti, moltissimi titolari di posizione fiscale autonoma che hanno richiesto il nuovo sconto del 50% sui contributi previdenziali hanno visto arrivare avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate e, insieme a questi, il blocco del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Sono situazioni che, se non gestite in modo preciso, possono compromettere la continuità lavorativa, influendo sull’operatività quotidiana e sulla possibilità di accedere a servizi pubblici e agevolazioni.
Riduzione contributi INPS al 50%: chi ne ha diritto e come funziona
La riduzione dei contributi INPS pari al 50% è una misura riservata a chi si iscrive, per la prima volta nel 2025, alle Gestioni speciali per artigiani e commercianti. E' possibile usufruirne solo se l’avvio dell’attività e la conseguente iscrizione avvengono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, senza che vi siano precedenti registrazioni alle stesse casse previdenziali.
I destinatari includono titolari di imprese individuali, soci di società di persone e Srl, coadiuvanti e coadiutori familiari di attività già costituite. Questa riduzione può essere richiesta anche da chi sceglie il regime forfettario, ma non è compatibile con altre agevolazioni contributive, come lo sconto del 35% destinato ai forfettari.
Il meccanismo di applicazione dell’agevolazione interessa sia il contributo fisso annuale che la quota calcolata sul reddito eccedente. L’aspetto operativo prevede la presentazione di una domanda esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo). Inoltre, la fruizione dura per i primi 36 mesi di attività senza interruzioni contributive, pena la decadenza dello sconto.
Differenze tra riduzione del 50% e 35%: regole, durata, requisiti
Le due agevolazioni non si sovrappongono e presentano caratteristiche distinte:
- Sconto del 50%: riservato ai nuovi iscritti 2025, valido per 36 mesi consecutivi, alternativo allo sconto ordinario, obbliga alla continuità contributiva.
- Sconto del 35%: destinato ai soggetti in regime forfettario, può essere richiesto anche da chi ha una partita IVA già attiva da anni, non ha una scadenza (resta attivo finché si permane nel regime).
- Regole di decadenza e durata differenti: con la decadenza dello sconto al 50% si può accedere a quello del 35%, se ricorrono i requisiti; viceversa, una volta lasciato il 35% non è più recuperabile, salvo specifiche deroghe normative temporanee.
Cosa fare dopo aver ricevuto l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate
Ricevere una comunicazione di irregolarità sui versamenti comporta l’urgenza di una verifica accurata della propria posizione contributiva e fiscale.
Un avviso bonario è un preavviso di anomalia: può derivare da incongruenze tra quanto dichiarato nella domanda di agevolazione e gli importi effettivamente versati, errori nella compilazione dei
modelli F24, oppure da comunicazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate non ancora sincronizzate.
Il primo passo è ricostruire con precisione la propria situazione, accedendo al “Cassetto Fiscale” e incrociando i dati con quanto risultante dal “Cassetto Previdenziale” INPS. Attenzione anche agli F24: occorre verificare che siano stati compilati utilizzando correttamente i codici tributo ridotti e la descrizione conforme agli ultimi aggiornamenti delle circolari INPS.
Frequenti motivi degli avvisi bonari sono:
- Errore nella richiesta della riduzione o nell’applicazione della percentuale (ad esempio, è stato applicato il 35% invece del 50% e viceversa).
- Mancato allineamento fra l’effettiva iscrizione alla gestione e la decorrenza della riduzione (un differimento anche solo di pochi giorni può generare l’anomalia).
- Versamenti effettuati ma non ancora registrati correttamente fra INPS e l’Agenzia delle Entrate.
- Mancata o ritardata presentazione della richiesta telematica sul portale INPS: la domanda è propedeutica all’applicazione della riduzione.
- Disallineamento derivante da un nuovo controllo automatizzato dei dati in caso di spostamento di provincia o cambi nella posizione contributiva.
Per affrontare queste circostanze è indispensabile:
- Scaricare la lettera ricevuta e ogni documento allegato.
- Verificare i dettagli della contestazione (codici errore, periodi contestati, importo richiesto).
- Effettuare subito una ricognizione interna sui pagamenti realmente effettuati, riportando le evidenze su un documento chiaro.
- Eventuali difformità vanno segnalate, con relativa documentazione, sia alla sede INPS di competenza che all’Agenzia delle Entrate.
Verifica della posizione contributiva e controlli sul Durc
Il successivo controllo riguarda il Durc, il Documento di Regolarità Contributiva. Il Durc viene automaticamente bloccato in caso di posizioni contributive non regolari, con
impatto immediato sulla possibilità di partecipare a bandi pubblici, ottenere liquidazioni, subentrare in nuovi contratti o ricevere pagamenti da Pubbliche Amministrazioni.
Il controllo va eseguito su entrambi i fronti, fiscale e previdenziale: è necessario verificare su INPS eventuali blocchi, ma anche considerare l’eventuale passaggio dell’informazione all’Agenzia delle Entrate, in modo che la regolarizzazione venga trasmessa correttamente dalle piattaforme di controllo Durc online.
Conseguenze del blocco Durc: cosa implica e impatto sull’attività
Il blocco del Durc comporta conseguenze dirette per la sopravvivenza aziendale. Le principali ripercussioni sono:
- Impossibilità di sottoscrivere o proseguire rapporti con enti pubblici o aziende che richiedono obbligatoriamente Durc regolare.
- Sospensione di pagamenti pubblici, incentivi o liquidazioni in favore dell’interessato.
- Immediato rischio di ricevere ulteriori comunicazioni di messa in mora o avvisi di accertamento.
- Impatto negativo sulla reputazione fiscale e commerciale, spesso oggetto di reporting nelle verifiche precontrattuali.
Soluzioni pratiche: come regolarizzare la posizione contributiva
La soluzione dei casi di inadempienza passa attraverso una strategia strutturata. Ecco le tappe più efficaci per regolarizzare:
- Ricostruzione cronologica dei versamenti utilizzando il “Cassetto Previdenziale” e il dettaglio pagamenti F24 tramite Entratel/Fisconline.
- Conservazione e presentazione dei modelli F24 versati al fine di dimostrare la correttezza dei pagamenti, tenendo a disposizione tutte le ricevute bancarie e le quietanze elettroniche.
- Se il problema deriva dalla mancata comunicazione tra INPS e Agenzia delle Entrate, è consigliabile inviare tramite PEC o tramite portale la richiesta di verifica, allegando ricevuta di pagamento e dettaglio contestato.
- In caso di reale debito, valutare la possibilità di accedere ad una rateizzazione agevolata, presentando domanda sulla piattaforma AdeR (Agenzia delle Entrate Riscossione), che consente la regolarizzazione in più soluzioni.
Nel caso sia stata riscontrata l’erroneità nell’applicazione della percentuale di riduzione (35% invece del 50% o viceversa), sarà necessario inoltrare istanza di rettifica, sia tramite il portale delle agevolazioni INPS sia tramite assistenza fiscale, specificando i dettagli del periodo e allegando la relativa documentazione probatoria.
È importante evitare il pagamento di importi non dovuti senza preliminare verifica: un versamento non corretto può compromettere la possibilità di ottenere la regolarizzazione automatica e comportare la necessità di successivi rimborsi.
Procedura di ricorso o rettifica presso l’INPS e Agenzia delle Entrate
Qualora si ritenga che l’avviso bonario sia stato emesso per errore o vi sia un disallineamento dei dati tra enti, è possibile presentare un ricorso amministrativo o una richiesta di rettifica. La procedura prevede:
- Invio, tramite portale INPS (sezione "Comunicazioni" o "Richieste di supporto"), di una richiesta dettagliata con allegazione della prova dei pagamenti e delle domande presentate per le agevolazioni.
- In parallelo, presentazione di una domanda circostanziata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici ufficiali (Cassetto fiscale, portale AdeR), specificando le causali del presunto errore e, se la posizione lo consente, allegando la documentazione integrativa.
- In caso di rigetto o mancato riscontro, è possibile rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per il ricorso avverso l’atto formale di accertamento, ma ciò avviene solo nella fase successiva e in caso di diniego amministrativo esplicito.
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