La pensione di reversibilità presenta regole diverse per coniugi, unioni civili e conviventi di fatto: quali sono diritti, requisiti, limiti normativi e casi eccezionali alla luce della recente giurisprudenza
La pensione di reversibilità rappresenta una garanzia essenziale nel sistema previdenziale italiano, offrendo sostegno ai superstiti di un titolare di trattamento pensionistico in caso di decesso. L’accesso a questo beneficio varia ampiamente in base al tipo di legame giuridico che univa il defunto ai suoi familiari, riflettendo le distinte tutele attribuite dalla legge a ciascuna forma di relazione.
Nel matrimonio civile, il diritto alla reversibilità è disciplinato da una normativa dettagliata che riconosce ai coniugi superstiti, a prescindere dalla durata dell’unione, la possibilità di accedere all’assegno, sempre che sussistano almeno i requisiti minimi contributivi del defunto. Tali prerogative sono estese anche ai soggetti uniti da unione civile, una forma equiparata fortemente dalla legge Cirinnà, che stabilisce diritti e doveri mutualistici tra partner omosessuali, analoghi a quelli matrimoniali.
La situazione è profondamente diversa per le coppie di fatto. Pur se socialmente sempre più riconosciute, la loro posizione rispetto al trattamento previdenziale resta incerta e marginale. La normativa vigente non riconosce, salvo rare eccezioni in ambiti giudiziari molto circoscritti, il diritto alla reversibilità in favore del convivente superstite. L’assenza di vincoli legali e degli obblighi di solidarietà sanciti dal codice civile per i coniugi rende questi legami, dal punto di vista del legislatore, non assimilabili alle famiglie fondate sul matrimonio o unione civile.
La pensione di reversibilità è un trattamento erogato dall’INPS ai superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto. La sua funzione principale consiste nel garantire continuità di reddito agli eredi che, in vita, erano economicamente legati al pensionato. L’istituto distingue due forme: la pensione di reversibilità vera e propria, se il defunto era già titolare di pensione, e la cosiddetta pensione indiretta, se invece il decesso è avvenuto in assenza di pensionamento ma con adeguata anzianità contributiva.
I beneficiari designati dalla legge includono principalmente il coniuge superstite o, in alternativa, la persona legata da unione civile (ai sensi della legge Cirinnà- L. 76/2016), nonché figli minorenni o inabili, e in determinate condizioni altri familiari come genitori o fratelli/sorelle inabili al lavoro e a carico del defunto.
Nel caso di matrimoni e unioni civili, i requisiti sono dettagliati con precisione:
| Situazione familiare beneficiario | Percentuale della pensione |
| Coniuge o persona in unione civile | 60% |
| Coniuge/unione + un figlio | 80% |
| Coniuge/unione + due o più figli | 100% |
| Un solo figlio | 70% |
| Due figli | 80% |
| Tre o più figli | 100% |
L’importo cumulato con altri redditi personali può determinare una riduzione della quota: sono previste decurtazioni proporzionali per chi superi determinate soglie annue di reddito, mentre il diritto non si perde mai in presenza di figli minori, studenti o inabili.
La procedura per la richiesta avviene mediante domanda all’INPS, direttamente online tramite SPID, CIE o CNS, nonché tramite patronati o contact center. Occorre documentare lo status civile, i rapporti di parentela, la morte del titolare e ogni altro requisito specifico. L’ente previdenziale esegue una verifica approfondita e – in caso di più richiedenti – procede a valutare puntualmente il diritto e la ripartizione tra gli aventi titolo.
Le cause di modifica della prestazione e perdita del diritto includono:
Per quanto riguarda la situazione internazionale, la pensione ai superstiti viene erogata in base alle regole vigenti e ai periodi assicurativi maturati nel paese o nei paesi di iscrizione del deceduto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
I conviventi di fatto e coloro che vivono una relazione senza formalizzarla mediante matrimonio o unione civile, secondo la normativa odierna, non hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità.
La legge italiana attuale non riconosce alcun diritto automatico al trattamento previdenziale di reversibilità per il partner superstite nella convivenza more uxorio. Tuttavia, se il decesso avviene in presenza di più matrimoni, per la ripartizione della prestazione tra ex e attuale coniuge viene valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale.
In questi casi specifici, la convivenza pre-nuziale è rilevante unicamente per la suddivisione, e mai per un riconoscimento pieno della reversibilità in favore del partner more uxorio. Questi parametri si applicano soprattutto quando vi siano concorrenti titoli di diritto alla prestazione (ad esempio, ex coniuge divorziato titolare di assegno e nuovo coniuge superstite).
Importante sottolineare che alcune sentenze di merito hanno in casi eccezionali riconosciuto la reversibilità a conviventi di fatto, ma parliamo di pronunce circoscritte e motivate da particolarità gravi: ad esempio, forte dipendenza economica dal defunto, età avanzata del superstite, durata protratta della convivenza o esistenza di disposizioni testamentarie a favore del convivente. Tra queste, emblematici gli interventi dei Tribunali di Milano (2015) e Foggia (2019), che hanno concesso il diritto in assenza di vincoli formali «per eccezionali ragioni di equità e giustizia».
Non si tratta, tuttavia, di precedenti vincolanti per l’INPS, né di un passaggio a una disciplina più inclusiva. Sono soluzioni giudiziarie che riflettono situazioni completamente eccezionali e mai generalizzabili. Per la legge ordinaria, la convivenza, anche se registrata presso il comune ai sensi della legge Cirinnà, attribuisce solo diritti limitati in materia patrimoniale, sanitaria o successoria, mai sul piano previdenziale salvo le eccezioni testuali sopra descritte.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461/2000, ha affrontato la questione della disparità di trattamento tra coniugi/uniti civilmente e conviventi di fatto. Secondo la Consulta, la differenza qualitativa tra matrimonio o unione civile e convivenza more uxorio legittima la distinzione prevista dalla legge: «L’unione derivante dal matrimonio o dalla legge Cirinnà comporta obblighi di solidarietà e diritti reciproci sanciti anche dalla Costituzione, mentre la convivenza resta una libera scelta priva di quei medesimi impegni giuridici». Ne consegue, dunque, che la reversibilità resta strumento destinato a tutelare chi si è assunto obblighi legali stabili e duraturi e che la mancata estensione ai conviventi non viola i principi costituzionali né le direttive europee, almeno secondo l’attuale giurisprudenza costituzionale e dell’Unione Europea.
Da tutto ciò consegue che chi vive una relazione di convivenza senza formalizzarla deve essere consapevole dell’assenza di tutela previdenziale automatica in caso di perdita del partner.
La dott.ssa Serena Benedetti è un'esperta previdenziale con oltre 15 anni di esperienza nel campo della consulenza e dell'assistenza previdenziale. Laureata in Economia e Commercio, ha dedicato la sua carriera all'analisi delle politiche pensionistiche e alla consulenza su temi legati al welfare e alla previdenza sociale. Grazie alla sua competenza, ha collaborato con diversi...