Nel 2026 le pensioni di reversibilità subiscono importanti cambiamenti tra nuovi limiti di reddito, tagli INPS, soglie aggiornate e modalità di comunicazione delle proprie condizioni
La pensione di reversibilità per i superstiti rappresenta una delle tutele più importanti offerte dall’ordinamento previdenziale italiano in caso di perdita di un familiare lavoratore o pensionato. Il suo scopo è garantire la continuità economica a chi resta, ma l’importo riconosciuto non viene corrisposto in modo fisso e immutabile: nel 2026 sono in vigore nuove regole di riduzione legate al livello di reddito percepito dal beneficiario della reversibilità. Questo significa che il valore dell’assegno può essere soggetto a decisa diminuzione qualora si superino determinate soglie reddituali personali annue, aggiornata ogni anno dall’istituto di previdenza.
Il sistema dei tagli, disciplinato da regolamenti e circolari INPS, punta a calibrare l’erogazione del sostegno in base a un principio di solidarietà: chi ha già entrate consistenti vede diminuire progressivamente la quota garantita dalla prestazione.
Le soglie di reddito personale che determinano la riduzione delle pensioni di reversibilità ai superstiti sono state aggiornate con il nuovo valore del trattamento minimo 2026, fissato dall’INPS a 611,85 euro mensili. Per gli scaglioni, si fa riferimento al valore annuale di questa cifra, moltiplicata per tre, quattro o cinque volte, a seconda delle fasce previste dalla legge.
Per facilitare la comprensione, si riportano in tabella gli scaglioni validi per il 2026:
| Reddito personale annuo | Riduzione percentuale dell’assegno |
| Fino a 23.862,15 € | nessun taglio |
| Da 23.862,16 € a 31.816,20 € | -25% |
| Da 31.816,21 € a 39.769,25 € | -40% |
| Oltre 39.769,25 € | -50% |
Il meccanismo della riduzione non si limita alla semplice sottrazione di una quota percentuale dall’assegno base. Prima di applicare qualsiasi decurtazione, l’istituto previdenziale verifica il complesso degli introiti rilevanti ai fini IRPEF: sono inclusi stipendi da lavoratore dipendente, redditi da lavoro autonomo, altre pensioni, eventuali redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria e somme percepite all’estero. Sono invece esclusi il reddito della casa di abitazione principale, il TFR, l’indennità di accompagnamento e la quota stessa dell’assegno di reversibilità su cui si effettua il taglio.
Le quote spettanti variano a seconda della composizione familiare:
Un aspetto particolarmente rilevante è costituito dalla cosiddetta clausola di salvaguardia. Se il reddito personale supera di poco una soglia, la riduzione dell'importo della pensione di reversibilità non può mai essere superiore alla differenza tra il reddito stesso e il limite precedente: questa norma previene decurtazioni sproporzionate garantendo un taglio "morbido" e rispettoso del principio di equità previsto dalla legge.
Infine, nessuna riduzione viene applicata se nel nucleo familiare sono presenti:
Il taglio della pensione di reversibilità ai superstiti si attiva automaticamente quando il reddito personale lordo raggiunge o supera la soglia prevista per ciascuna fascia. La decorrenza dei tagli segue solitamente la verifica annuale del reddito, realizzata tramite i dati comunicati dal beneficiario o acquisiti tramite controlli incrociati fra INPS e Agenzia delle Entrate. L’applicazione della riduzione avviene mensilmente in busta paga a partire dal periodo di competenza individuato.
I soggetti esclusi dal meccanismo di taglio sono:
Un’omissione o un ritardo può portare a conguagli e richieste di restituzione delle somme indebitamente percepite, spesso tramite trattenute applicate sugli assegni dei mesi successivi.
Inoltre, dal 2026 i controlli sono progressivamente diventati sempre più efficienti, con verifiche mensili basate su incroci automatici dei dati. La corretta gestione della comunicazione all’INPS, unita all’accurata verifica dei propri introiti lordi, rappresenta perciò una condizione indispensabile per conservare l’equilibrio finanziario familiare ed evitare problemi con l’istituto previdenziale.