Negli ultimi anni, il quadro normativo riguardante gli incentivi alla trasformazione digitale e alla sostenibilità produttiva si è progressivamente evoluto. Il meccanismo dell’iperammortamento ha rappresentato per molte aziende italiane una leva significativa per l’ammodernamento dei processi e per l’acquisizione di tecnologie avanzate. Dal cuore dell’iniziativa "Industria 4.0" fino all'inserimento della Transizione 5.0, il percorso degli incentivi fiscali è stato caratterizzato da continue revisioni, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e il rafforzamento della competitività del tessuto imprenditoriale nazionale.
Il recente intervento sulla legge di bilancio 2026 si inserisce in questa trama, ma le novità varate dal Governo hanno suscitato ampio dibattito tra gli addetti ai lavori, soprattutto per il segnale restrittivo del nuovo assetto degli incentivi. La direzione imboccata punta a rinnovare i criteri di accesso e i requisiti tecnici, ma introduce anche elementi che, secondo molte associazioni d’impresa, rischiano di limitarne la reale efficacia nel processo di transizione digitale ed energetica.
Le scelte normative adottate intendono allineare le agevolazioni a un contesto più selettivo, sia dal punto di vista delle tecnologie coinvolte sia in relazione all'origine dei beni incentivati, alzando il livello di rigore sugli standard richiesti. Questo scenario vede inoltre un ampliamento dei controlli, una ridefinizione delle aliquote e criteri più vincolanti sulla provenienza comunitaria dei beni. Tali mutamenti impattano specificamente sulle imprese che pianificano investimenti tra il 2026 e il 2028, chiamate ora a valutare con maggiore attenzione la strategia di modernizzazione produttiva.
Le novità peggiorative introdotte dal Governo sull’Iperammortamento 2026: disposizioni, limiti e nuovi criteri
L’aggiornamento dell’iperammortamento nell’ambito della Manovra Finanziaria ha introdotto modifiche di segno restrittivo, ridefinendo in maniera sostanziale il perimetro e le modalità di fruizione dell’incentivo rispetto alle versioni precedenti. Il testo emendato fissa nuovi confini sia temporali che quantitativi, limitando la portata dell’agevolazione e fissando condizioni più stringenti per l’accesso ai vantaggi fiscali.
Di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni e i nuovi criteri di applicazione:
- Durata limitata e assenza di proroghe per consegne: Il piano, anziché coprire una finestra temporale estesa con eventuali code di consegna, prevede che gli investimenti siano effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza possibilità di beneficiare di slittamenti ulteriori.
- Abolizione della maggiorazione per risparmio energetico: Tra i cambiamenti più discussi si segnala l’eliminazione delle maggiorazioni per gli investimenti che favoriscono la riduzione dei consumi. Non sono più previsti benefit aggiuntivi per quei beni strumentali che promuovono l’efficienza energetica, togliendo così una leva rilevante per la sostenibilità industriale.
- Nuovi scaglioni per l’aliquota maggiorata: Le percentuali di incentivo sono state rimodulate, fissando tre scaglioni in base all’entità dell’investimento:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
- 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni
- Limiti all’agevolabilità per i beni fotovoltaici: Sono incentivati esclusivamente i pannelli previsi alle lettere "b" e "c" del decreto energia, con esclusione di quelli menzionati alla lettera "a".
- Obbligo di produzione europea: Solo i beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea (o in Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo) sono ammessi all'incentivo, restringendo il parterre degli operatori coinvolti.
- Ripristino del decreto attuativo interministeriale: Rimane necessaria l’emissione tempestiva di un decreto ministeriale per definire tempi, modalità di accesso e procedura operativa, compreso il flusso documentale di comunicazioni e certificazioni periodiche richieste.
- Cancellazione delle semplificazioni per i beni obsoleti: Le "semplificazioni" precedenti che consentivano di agevolare il revamping su impianti obsoleti vengono meno, imponendo maggiori oneri di aggiornamento tecnologico per le imprese.
Tale revisione ha sollevato reazioni negative da parte delle principali associazioni di categoria, che avevano auspicato soluzioni più favorevoli alla crescita e alla trasformazione produttiva in chiave evolutiva e sostenibile. La scelta di escludere le maggiorazioni per l’efficienza energetica viene letta come un
passo indietro rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione tracciati a livello europeo. Anche la decisione di vincolare la natura comunitaria dei beni incentivati solleva dubbi sulla coerenza con la libertà di scelta della supply chain internazionale.
Ulteriori elementi di rilievo riguardano la semplificazione della procedura di accesso all’incentivo. Il percorso di richiesta viene, almeno nelle intenzioni del legislatore, alleggerito rispetto al passato, eliminando alcune certificazioni preventive e passaggi burocratici che avevano caratterizzato negativamente la vecchia versione Transizione 5.0. Permane la gestione tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la piattaforma di richiesta, ma sono stati ridotti i passaggi attuativi e il carico documentale richiesto alle imprese.
Dal punto di vista dei vincoli finanziari, la manovra 2026 perde l’ancoraggio ai limiti posti dal PNRR, ampliando la platea delle imprese beneficiarie, in particolare includendo anche le aziende energivore precedentemente escluse. Tuttavia, resta esclusa ogni possibilità di beneficiare delle nuove misure negli acconti dovuti sull’anno di imposta 2026, generando qualche incertezza sulle modalità di pianificazione fiscale dei soggetti interessati.
Aggiornamento degli allegati A e B: tecnologie coinvolte e impatti sulle imprese
La nuova versione degli allegati A e B ridefinisce in maniera sostanziale l’elenco dei beni materiali e immateriali per i quali è possibile ottenere l’iperammortamento, puntando su settori chiave dell’innovazione come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la digitalizzazione. La riscrittura totale degli allegati, anziché una semplice aggiunta, testimonia la volontà del legislatore di allineare gli incentivi all’attuale stato dell’arte tecnologico, dopo un decennio di cambiamenti radicali nel panorama industriale europeo.
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Allegato A – Beni materiali: L’innovazione maggiormente dirompente riguarda l’introduzione di un quarto gruppo di beni (Gruppo IV), dedicato a infrastrutture fisiche e hardware strategici per la transizione digitale e la sicurezza informatica. In questa categoria rientrano:
- Server GPU e cluster ad alte prestazioni
- Sistemi per l’addestramento di reti neurali e soluzioni di edge computing industriale
- Reti private 5G e Wi-Fi industriale avanzato
- Dispositivi per cyber security, come firewall e sistemi di backup/disaster recovery OT
- Impianti HVAC avanzati
L’accesso all’agevolazione richiede che questi beni siano interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione dei software inclusi nell’Allegato B, o al supporto delle altre categorie di beni incentivati. Sono espressamente esclusi i dispositivi per produttività individuale non direttamente collegati ai processi produttivi.
- Revamping e componentistica meccatronica: L’allegato riconosce componentistica meccatronica ad alta efficienza destinata all’ammodernamento di impianti esistenti, valorizzando interventi di revamping orientati alla riduzione dei consumi e alla promozione dell’economia circolare.
- Espansione oltre il perimetro industria tradizionale: L’elenco si allarga a soluzioni come totem interattivi, sistemi di self-checkout, vetrine intelligenti e camerini digitali, per accompagnare la digitalizzazione anche in ambiti commerciali e della distribuzione.
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Allegato B – Software e piattaforme digitali: L’espansione delle tecnologie ammesse è particolarmente ampia, andando a comprendere:
- Piattaforme di intelligenza artificiale generativa, Agentic AI e Large Language Models
- Strumenti software per calcolo della Carbon Footprint, Life Cycle Assessment e Passaporto Digitale del Prodotto
- Soluzioni low-code/no-code per facilitare lo sviluppo di applicativi in fabbrica
- Piattaforme Data Spaces conformi agli standard europei sulla sovranità del dato
- Applicazioni per esperienze immersive di realtà estesa (XR/MR) e metaverso industriale
L’elenco vede l’esclusione dei classici sistemi gestionali generici (come ERP e CRM), concentrandosi su applicativi che portano reale valore aggiunto alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.
L’impatto di queste modifiche sulle imprese è duplice. Da un lato, si
espande il perimetro dei beni incentivabili, creando nuove opportunità per investimenti in ambiti ad alta tecnologia e sostenibilità ambientale. Dall’altro, la necessità di rispettare requisiti stringenti di interconnessione e destinazione d’uso limita il ricorso all’incentivo esclusivamente a chi effettua investimenti realmente innovativi e integrati nella logica 4.0. La presenza di controlli documentali, procedure di accesso più snelle rispetto alle esperienze precedenti e la maggiore selettività operano tutte nella direzione di un utilizzo più attento e qualificato della misura da parte delle aziende.
L’aggiornamento degli allegati A e B, pur presentando un quadro di opportunità allineato ai trend tecnologici più attuali, riflette la linea assunta dal Governo: incentivare la qualità e l’efficacia degli investimenti, piuttosto che la loro quantità indistinta. Ciò impone nuove responsabilità alle imprese beneficiarie, chiamate a dimostrare un’effettiva capacità progettuale e a garantire piena trasparenza e tracciabilità nei processi di acquisto e implementazione dei beni agevolati.
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