Nel 2026, lo scenario relativo ai pignoramenti registra importanti cambiamenti, dettati tanto dal legislatore quanto dalla più recente giurisprudenza. In particolare, l’evoluzione normativa si riflette nella nuova Manovra Finanziaria con l’introduzione di meccanismi rafforzati di esecuzione forzata, procedure più snelle per i creditori pubblici e privati, e strumenti difensivi aggiornati per i debitori. Il rafforzamento delle tutele per i creditori si accompagna a una maggiore automazione delle verifiche e all’estensione della durata dei vincoli sui beni aggredibili.
Tra le principali novità emerge l’attenzione dedicata al pignoramento dello stipendio degli statali e al blocco delle somme superiori a determinate soglie per i debiti fiscali, le modalità semplificate per il pignoramento di fatture intestate a professionisti con la PA, e una nuova strategia di utilizzo dei dati per agevolare il recupero coattivo dei crediti. Interventi normativi recenti ampliano inoltre i poteri di enti pubblici e amministrazioni nel blocco e nella gestione dei pagamenti, con effetti diretti sulle tempistiche operative e sulle possibilità di difesa degli esecutati.
Cosa cambia nel 2026: il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale per i pignoramenti
Il 2026 segna l’avvio di una disciplina aggiornata sui pignoramenti, dovuta all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e ai recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Principalmente, spiccano l’estensione della possibilità di affidamento ad AMCO per la riscossione coattiva dei crediti degli enti locali e il potenziamento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’utilizzo dei dati, tra cui spicca quello delle fatture elettroniche.
La Manovra 2026 introduce misure incisive: consente ai comuni e agli enti locali di delegare la riscossione coattiva ad AMCO, ridefinendo così la filiera della riscossione, con un’architettura che prevede operatori selezionati con procedure ad evidenza pubblica;
- Impiego dei dati delle fatture elettroniche degli ultimi sei mesi
- Pignoramento degli stipendi a dipendenti pubblici con debiti fiscali oltre determinante soglie
- Automatizzazione delle procedure di segnalazione e blocco da parte dell’INPS per pagamenti sostitutivi della retribuzione
- Nuovi termini e regole per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata quinquies e conseguente sospensione delle esecuzioni.
Di rilievo la sentenza n. 28520/2025 della Cassazione, che ridefinisce la durata e la portata del vincolo pignoratizio sui conti bancari: per i pignoramenti esattoriali, il vincolo si prolunga per 60 giorni oltre la notifica, operando anche su accrediti futuri e su conti a saldo zero, consolidando così il recupero crediti pubblico.
Inoltre, le nuove regolamentazioni sulle tutele di stipendi e pensioni si riflettono nel coordinamento delle soglie impignorabili e nella priorità dei crediti erariali rispetto agli altri.
Pignoramenti presso terzi: regole, tempistiche e innovazioni operative
L’evoluzione della disciplina dei pignoramenti presso terzi nel 2026 risente dei nuovi strumenti in dotazione agli enti creditori pubblici e privati. Tale procedura, tra le più utilizzate, vede la notifica dell’ordine di pagamento direttamente a soggetti terzi (banche, datori di lavoro, enti pubblici) che detengono somme o debiti in favore del debitore.
Una novità incisiva è l’estensione del potere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può ora utilizzare i dati delle fatture elettroniche emesse nel semestre precedente ai fini dell’individuazione delle somme aggredibili presso terzi. Il blocco diventa così più tempestivo e mirato, persino sulle fatture emesse da professionisti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il termine di efficacia del vincolo pignoratizio, secondo la giurisprudenza recente (Cass., Sez. III, n. 28520/2025), non coincide più solo con il momento dell’accredito iniziale ma si prolunga fino a 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nel corso di questo periodo, ogni somma entrante presso il terzo viene bloccata e destinata al soddisfacimento del creditore, anche se non ancora materialmente presente al tempo della notificazione.
Sul piano pratico:
- Le banche e le PA sono tenute ad accantonare e versare tutte le somme che maturano in capo al debitore durante il periodo di efficacia
- I nuovi strumenti digitali accelerano la tracciabilità e l’esecuzione del pignoramento
- Per il debitore, la rapidità delle procedure implica tempi ristretti di reazione e difesa.
Pignoramento dello stipendio e altre prestazioni: soglie, modalità e precedenze
Nel 2026 le azioni esecutive sugli stipendi e sulle prestazioni pensionistiche subiscono un’ulteriore razionalizzazione, in particolare per effetto del coordinamento tra INPS, Fisco e datori di lavoro pubblici.
I pignoramenti su emolumenti e indennità presentano
nuove soglie di intervento: dal 1° gennaio 2026, i dipendenti statali con debiti fiscali superiori a 5.000 euro e stipendi netti mensili superiori 2.500 euro subiscon il pignoramento automatico direttamente in
busta paga.
Il procedimento si articola così:
- L’INPS verifica, prima dell’erogazione di somme superiori a 2.500 euro, la presenza di cartelle esattoriali notificate di pari o superiore importo
- Laddove le risulti un debito fiscale, il pagamento viene bloccato e segnalato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il blocco può durare fino a 60 giorni
- In caso di pagamenti sostitutivi (es., indennità sostitutive della retribuzione), il blocco si limita a una quota determinata dal tipo di prestazione: un quinto o la metà del debito fiscale, mentre per altre indennità come malattia o maternità, non vi sono rallentamenti.
Nel settore privato, il limite generale resta quello del pignoramento fino a un quinto dello stipendio o della pensione, mentre entro il triplo dell’assegno sociale (
circa 1.500 euro), l’ultimo accredito antecedente la notifica resta impignorabile.
Pignoramento di conti correnti e fatture: efficacia temporale, ruolo delle banche e PA
L’applicazione delle nuove regole trova una delle sue espressioni più rilevanti nel pignoramento di conti correnti e fatture. Il 2026 vede il pieno recepimento delle direttive della Cassazione circa l’efficacia temporale estesa del vincolo pignoratizio, accentuando il dovere per le banche di custodire e trasferire le somme accreditate per un periodo prolungato.
La regola stabilita è la seguente:
- Il blocco dei conti agisce per 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era inizialmente vuoto o negativo;
- Tutte le somme accreditate durante tale periodo vengono automaticamente prelevate e destinate al pagamento delle pretese del creditore induttore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Le stesse regole si applicano alle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, con un recupero più rapido delle somme spettanti al debitore;
- Le innovazioni tecnologiche in ambito PA permettono di agganciare immediatamente gli importi, riducendo i margini di elusione da parte dei debitori
Il soggetto terzo (banca, PA, datore di lavoro) svolge quindi un compito attivo sia nel congelamento delle somme sia nella loro tempestiva trasmissione al creditore procedente. È stato rafforzato anche l’obbligo, in capo ai creditori, di rispettare con precisione le formalità e i termini procedurali, pena l’inefficacia dell’azione esecutiva.
Effetti della domanda di rottamazione-quinquies su pignoramenti e azioni esecutive
L’adesione alla definizione agevolata “rottamazione-quinquies” introdotta dalla Manovra 2026 produce effetti immediati sulle procedure esecutive e cautelari a carico del contribuente. Dal momento della presentazione della domanda per la nuova rottamazione, scattano i seguenti effetti:
- Sospensione automatica di pignoramenti presso terzi, ipoteche e fermi amministrativi sulle somme o sui veicoli oggetto di esecuzione;
- Sospensione delle rate di eventuali piani rateali in corso, a favore di un’unica gestione unificata del debito agevolato;
- “Congelamento” dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti oggetto di definizione fino all’esito della procedura;
- Stop all’avvio di nuove azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Il patrimonio del contribuente viene protetto da azioni invasive fino alla perfezione della definizione agevolata o all’eventuale decadenza dal beneficio.
Tali effetti sono di immediata applicazione ma richiedono, dal punto di vista pratico, che
la banca o il datore di lavoro sia tempestivamente informato della presentazione della domanda di rottamazione-quinquies.
Tra le condizioni di maggior rilievo figura la tolleranza sull’omesso pagamento di massimo due rate anche non consecutive della sanatoria, e la prevista sospensione dei contenziosi in corso qualora si rinunci formalmente ai procedimenti giudiziari sulle partite oggetto di rottamazione.
Tutele e limiti: beni impignorabili, eccezioni e strumenti di difesa per il debitore
In un quadro sempre più stringente sul recupero dei crediti, i limiti a tutela del debitore restano un presidio irrinunciabile. L’ordinamento individua una serie di beni e somme che escluse dai procedimenti di pignoramento, a garanzia della dignità e della sussistenza dell’esecutato.
Beni impignorabili includono:
- L’unica casa di abitazione del debitore, in presenza di specifici requisiti di legge e solo rispetto ai debiti fiscali;
- Strumenti indispensabili per l’attività lavorativa;
- Determinati importi su stipendi e pensioni (triplo dell’assegno sociale per accrediti antecedenti alla notifica del pignoramento);
- Oggetti di uso personale, ricordi di famiglia, beni di culto.
Tra le eccezioni, si segnala che i creditori privati possono aggredire la casa anche come abitazione principale, salvo siano già iscritte ipoteche da parte dell’Agente della riscossione.
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