Come cambiano gli importi e le regole quest’anno per le procedure di pignoramento dei beni di un debitore: i chiarimenti
Quali sono i nuovi importi e le nuove regole per il pignoramento quest’anno nel 2025? Il pignoramento dei beni continua ad essere la principale via di recupero dei debiti da parte di chi non paga, sia da parte del Fisco che da parte di altri creditori come banche e finanziarie.
La procedura può colpire i beni mobili e immobili del debitore e avvenire anche presso terzi. Tale forma di pignoramento ha per oggetto i crediti che il debitore vanta verso terzi.
Secondo la normativa vigente, sono, infatti, pignorabili tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore e i beni appartenenti a terzi quando sono vincolati a garanzia del credito. Vediamo cosa cambia.
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, le somme dovute a titolo di stipendio o di un’altra indennità relativa al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura massima di un quinto, calcolato sul netto della retribuzione.
Ciò significa che può essere pignorato fino al massimo del 20% dello stipendio percepito e al netto delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali.
E’, comunque, sempre necessario garantire, per legge, ad ogni soggetto il minimo vitale proprio per la sopravvivenza, importo calcolato sulla base dell’assegno sociale.
Passando alle pensioni, quelle di importo mensile inferiore o pari a 1.000 euro sono impignorabili. Per i trattamenti di importo superiore, invece, il pignoramento si può applicare solo sulla parte eccedente tale soglia.
In tal caso, solo un quinto di tale eccedenza può essere prelevato dai creditori, per cui il prelievo non può mai riguardare l’intero importo eccedente.
Entrando più nel dettaglio, per le pensioni, i guadagni fino a 1.000 euro sono totalmente impignorabili; fino a 2.500 euro è pignorabile fino al 10%; per i guadagni tra 2.501 e 5mila euro, è pignorabile fino al 14,3%, mentre sui guadagni superiori a 5mila euro si può pignorare fino al 20%.
Passando, invece, agli stipendi, i limiti per il pignoramento stabiliti per il 2025 sono i seguenti:
Se, però, il creditore è un soggetto privato, come una banca o una finanziaria, la prima casa adibita ad abitazione principale può essere pignorata.
Tre, potremmo dire, sono le principali nuove regole che riguardano la procedura di pignoramento quest’anno e sono:
Si tratta di un invito a pagare entro 60 giorni dal momento in cui l’atto viene notificato. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, può scattare direttamente il pignoramento, senza che il contribuente riceva alcuna cartella prima.
Entrando più nel dettaglio, le cartelle non saranno più emesse per i mancati pagamenti di:
Stando, infatti, a quanto approvato dal governo, il pignoramento cosiddetto rapido può essere ormai deciso da ogni singolo Comune e nei confronti di chi non paga le imposte. Lo stesso comune ha anche la facoltà di prevedere forme di regolarizzazione dei debiti agevolate.
I tempi per il pignoramento passano, in particolare, da 180 a 60 giorni se un cittadino non paga l’Imu, la Tari o gli altri tributi degli enti territoriali.
La procedura, più stringente, non scatta, però, subito, al mancato pagamento una volta di una imposta, ma solo quando un cittadino accumula mancati pagamenti tali da raggiungere una somma più alta che giustifica il pignoramento.
L’ultima importante novità relativa al pignoramento è la possibilità al via di rateizzare un debito pagando almeno 50 euro.
Chi ha debiti con il Fisco può, infatti, richiedere da quest’anno un piano di rateizzazione del debito con rate minime di 50 euro al mese.
Il pagamento della prima rata implica il blocco di ogni procedura esecutiva, da ogni tipo di eventuale pignoramento disposto alla sospensione di possibili fermi amministrativi sui veicoli registrati, a condizione che tutti i debiti siano inclusi nella richiesta di rateizzazione.
Perché le procedure restino bloccate, è fondamentale rispettare il piano di pagamento, perché saltare anche una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l’immediata ripresa delle azioni esecutive.