Quali sono i casi in cui la realizzazione di gazebo non rientra tra gli interventi in edilizia libera: cosa prevede la normativa in vigore e i chiarimenti
Quando i gazebo non rientrano tra i lavori in edilizia libera? I lavori classificati come rientranti in edilizia libera sono quelli che si possono realizzare liberamente, senza la necessità di alcun permesso di costruire né altro titolo edilizio, perché non incidono su cubatura e volumetria di una casa.
Sono diverse le tipologie di interventi che vi rientrano, allungate anche dal nuovo Decreto Salva Casa che vi aggiunto, per esempio, l’installazione di pompe di calore fino a 12 kw, la rimozione di barriere architettoniche e la realizzazione di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, anche fissa e chiusa. Vediamo cosa si prevede nel dettaglio con particolare riferimento ai gazebo.
Solo quando non si tratta di strutture movibili e vengono realizzati con materiali pesanti e sono fissi al suolo, allora è obbligatorio chiedere gli appositi titoli edilizi per realizzare il gazebo.
Per la realizzazione di gazebo in giardino che permettono di ampliare gli spazi vivibili di una casa, è necessario chiedere il permesso di costruire al Comune di competenza, cioè quello in cui si trova l’immobile da ampliare.
Considerando che si tratta di costruzioni che ampliano la volumetria della casa, non rientrano nelle opere in edilizia libera, per cui è sempre obbligatorio, per legge, chiedere il permesso di costruire.
Tale richiesta deve essere accompagnata da apposita documentazione che comprende:
attestazione concernente il titolo di legittimazione;