La sanatoria semplificata del Salva Casa per abusi su pergole, coperture, tende, gazebo non è retroattiva: cosa prevedono il nuovo decreto e la recente sentenza del Tar
Cosa prevede realmente il Salva Casa per le sanatorie retroattive di abusi edilizi relativi a pergole, coperture, tende e gazebi? Il Salva Casa ha introdotto diverse novità in materia di edilizia libera, dando la possibilità di realizzare strutture leggere come tende, pergole e coperture senza alcuna autorizzazione né altro permesso, a condizione che non implichino la creazione di spazi chiusi o variazioni volumetriche significative.
D’altro canto, le nuove tolleranze costruttive definite nel provvedimento, possono facilitare la sanatoria di pergole, gazebi o altre simili coperture che rientrano in percentuali stabilite. Una recente sentenza del Tar ha contribuito a chiarire ulteriormente la situazione di sanatorie di tali strutture realizzate con abusi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.
Entrando più nel dettaglio, la sentenza spiega che le disposizioni introdotte dal Salva Casa non possono riguardare automaticamente tutti gli abusi edilizi commessi in passato.
E’, infatti, necessario prima valutare l’abuso commesso, analizzarlo secondo le norme vigenti al momento in cui sono stati realizzato e decidere come agire e se è possibile ricorrere alla sanatoria semplificata.
Ciò significa che quest’ultima non scatta in automatico relativamente alle modifiche introdotte.
Il Salva Casa si applica, infatti, solo ai procedimenti non ancora conclusi al momento della sua entrata in vigore, cioè il 28 luglio 2024.
Il Salva Casa ha introdotto semplificazioni per la sanatoria edilizia di molti interventi interni realizzati senza permesso o altro titolo e la possibilità di regolarizzare lievi difformità edilizie.
Ha, inoltre, abolito il principio della doppia conformità per determinate irregolarità minori, semplificato le procedure per il cambio di destinazione d’uso degli immobili e introdotto la possibilità di sanare abusi edilizi commessi prima del 1977.
Ha, dunque, semplificato la realizzazione di alcune opere, eliminando l'obbligo di richiedere titoli abilitativi, come ad esempio per tende, gazebo, pergole leggere e simili, ma solo ed esclusivamente limitatamente ai casi in cui non si creino nuovi spazi chiusi, non si incrementino i volumi all’edificio e non abbiano un impatto visivo rilevante integrandosi bene con l’edificio esistente.
Quando, invece, la struttura costruita è troppo grande, chiusa ai lati, pavimentata, con impianti e usata per attività come la somministrazione di cibo o bevande e non risulta, dunque, una semplice copertura leggera, ma un vero e proprio locale con destinazione precisa ed autonoma, non si può ricorrere alla sanatoria semplificata, soprattutto quando l’abuso edilizio è stato commesso in passato.