L’anno 2026 segna un punto di svolta per chi si trova in situazione di disoccupazione e usufruisce delle prestazioni di sostegno al reddito come Naspi, Dis-Coll e altre indennità similari. La recente evoluzione normativa ha innalzato i criteri di responsabilità personale, richiedendo attivazione concreta nella ricerca di impiego e una risposta puntuale agli obblighi gestionali imposti dagli enti pubblici. Cambiano non solo le modalità di accesso, ma anche le condizioni per il mantenimento del diritto alle prestazioni. Il sistema premia ora chi partecipa attivamente alle politiche occupazionali e sanziona chi omette, anche temporaneamente, le nuove prescrizioni digitali e i controlli previsti dal Centro per l’Impiego. In questa cornice, i requisiti di disponibilità lavorativa e l’adesione alle procedure sono posti in primo piano, in linea con la crescente attenzione verso una gestione trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche.
Il ruolo centrale della piattaforma SIISL: obblighi, scadenze e procedure per i beneficiari
La piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) rappresenta ora il cuore delle strategie di reinserimento lavorativo dal 2026. Dopo il riconoscimento del diritto a Naspi o Dis-Coll, il beneficiario deve rispettare una precisa sequenza di adempimenti digitali e amministrativi. Il primo obbligo è l’iscrizione alla piattaforma entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda: questa prevede la compilazione del curriculum vitae aggiornato e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), a testimonianza della reale intenzione di ricerca attiva di un’occupazione.
Seguono successivamente la stipula del Patto di servizio personalizzato con il Centro per l’Impiego (CPI), da effettuare entro 45 giorni per i percettori di Naspi e Dis-Coll, e la partecipazione tempestiva alle convocazioni e agli incontri programmati sul portale. I passaggi da seguire sono, dunque, i seguenti:
- Obbligo di accesso e caricamento dati: la mancata iscrizione alla piattaforma SIISL o il mancato completamento del curriculum generano una penalizzazione immediata, pari a una riduzione del 25% della prima mensilità dell’indennità.
- Monitoraggio digitale delle attività e delle candidature: la piattaforma traccia le interazioni del beneficiario, segnalando anomalie o inattività ai Centri per l’Impiego e all’INPS, rafforzando l’azione di controllo sulla reale disponibilità a lavorare.
- Percorso di attivazione: la mancata firma del Patto di servizio e l’assenza ingiustificata alle convocazioni comportano la sospensione o perdita dell’assegno.
Oltre al disoccupato, anche le imprese sono ora chiamate a contribuire alla trasparenza: dal gennaio 2026, le aziende che intendano ottenere agevolazioni contributive sulle assunzioni devono pubblicare le offerte di lavoro direttamente sul SIISL.
Quando si perde Naspi, Dis-Coll e l'indennità di disoccupazione: casi di rifiuto delle offerte di lavoro
Il diritto a mantenere la prestazione di disoccupazione dipende ora in larga misura dall’atteggiamento assunto nei confronti delle offerte di lavoro presentate tramite SIISL. Una volta iscritto, il beneficiario è tenuto a dimostrare interesse per le proposte di lavoro coerenti pubblicate sulla piattaforma, candidandosi attivamente quando il profilo lo consente e, soprattutto, accettando il lavoro in presenza di precise condizioni.
Il perno delle nuove regole sta nella nozione di “offerta idonea”. Un’offerta non può essere rifiutata se rispetta simultaneamente tutti questi requisiti:
- L’azienda opera nello stesso settore o in uno affine rispetto all’ultimo impiego;
- Le mansioni proposte sono equivalenti o comunque attinenti all’esperienza maturata;
- La retribuzione offerta non è inferiore a quella percepita nell’ultimo rapporto di lavoro;
- La sede di lavoro è situata nello stesso Comune o entro un raggio massimo di 20 chilometri dalla precedente occupazione.
Se il beneficiario rifiuta anche una sola offerta che rispetta questi parametri, decade con effetto immediato da Naspi, Dis-Coll (o analoghi sussidi). Non sono ammesse repliche, e la perdita è totale fin dalla prima inadempienza.
Diversi sono i casi di proposte lavorative valutate come “meno convenienti”, ad esempio per retribuzione inferiore (ma non oltre il 10%) o distanza maggiore (entro 50 km). Qui la normativa concede un margine, che però si esaurisce rapidamente al ripetersi dei rifiuti. La piattaforma SIISL trasmette automaticamente ogni rifiuto alle autorità di controllo, rientrando il tutto in un sistema automatizzato di vigilanza e registrazione.
Offerta di lavoro idonea e meno conveniente: criteri e numero di rifiuti consentiti
Le novità legislative introducono una distinzione tra offerte di lavoro pienamente idonee e offerte meno vantaggiose ma comunque compatibili. La disciplina dettagliata è la seguente:
- Offerta idonea: soddisfa tutti i criteri sopra indicati (settore, mansioni, retribuzione almeno pari a quella precedente, sede entro 20 km). Un solo rifiuto determina la revoca.
- Offerta meno conveniente: si configura quando la retribuzione proposta è inferiore fino al 10% rispetto all’ultimo stipendio e/o la sede di lavoro si trova entro un raggio massimo di 50 km dalla precedente occupazione, purché il ruolo sia comunque coerente con il titolo di studio.
In queste ultime ipotesi, il sistema permette di rifiutare fino a due proposte. Al
terzo rifiuto, anche se l’offerta non è ottimale, la prestazione viene comunque revocata. Questo meccanismo di gradualità intende bilanciare la necessità di tutelare salari e competenze già acquisite con le esigenze di flessibilità territoriale e di reimpiego.
Tabella riepilogativa:
| Tipo di offerta |
Limite rifiuti consentiti |
Conseguenza dopo il limite |
| Idonea (tutti i parametri) |
0 |
Perdita immediata del beneficio |
| Meno conveniente (entro margini) |
2 |
Revoca dell’indennità al terzo rifiuto |
Queste regole si applicano indistintamente sia a Naspi sia a Dis-Coll, integrando anche criteri per verificare la coerenza del profilo formativo con la posizione proposta. Sono previste verifiche puntuali e automatizzate da parte del SIISL e dei Centri per l’Impiego, al fine di evitare abusi e garantire equità di trattamento.
Sanzioni e decadenza del beneficio: conseguenze delle inadempienze e perdite dell'assegno
Le nuove misure sanzionatorie si articolano in funzione della tipologia e della gravità dell’inadempienza:
- La mancata iscrizione o l’omissione nella firma del PAD comporta la decurtazione del 25% della prima mensilità d’indennità.
- Ulteriore inadempienza o persistente inattività determina la perdita totale del beneficio.
- La mancata sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato o la mancata partecipazione alle convocazioni comportano la decadenza immediata per Naspi e Dis-Coll.
- In caso di rifiuto di un’offerta idonea: revoca immediata e definitiva dell’assegno;
- Rifiuto reiterato di offerte meno convenienti: decadenza alla terza evenienza.
La piattaforma SIISL funge da organo di controllo e segnalazione centralizzato, trasmettendo ogni evento rilevante alle autorità preposte. Non sono previsti automatismi di ripristino della prestazione, salvo il riconoscimento di uno specifico giustificato motivo accertato in sede di ricorso.
Le eccezioni: casi particolari e possibilità di ricorso per perdita dell'assegno
La normativa non chiude completamente la porta a coloro che, in specifiche circostanze, non siano riusciti a rispettare i nuovi obblighi. La disciplina prevede alcune eccezioni motivate che possono essere addotte nella fase di ricorso:
- Motivi familiari certificati o problemi di salute che impediscano l’accettazione del lavoro offerto;
- Incompatibilità oggettiva con la situazione familiare, come situazioni di assistenza o cura;
- Mancanza di mezzi adeguati per raggiungere il luogo di lavoro, dimostrata tramite documentazione idonea;
- Altri impedimenti rilevanti previsti dalla legge e documentabili.
Presentando tempestivamente ricorso, il beneficiario deve però dimostrare in modo convincente il motivo del rifiuto. Se il ricorso viene accolto, è possibile il ripristino del diritto; se respinto, la decadenza resta definitiva e solo dopo due mesi si potrà eventualmente presentare una nuova domanda di accesso ai sussidi.
Leggi anche