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Risarcimento danni sinistri rc auto e responsabilità medica 2026: importi, tabella unica nazionale e regole aggiornate dal MIMIT

di Marianna Quatraro pubblicato il
Risarcimento danni sinistri rc auto e re

Il 2026 porta importanti aggiornamenti sui risarcimenti per danni da sinistri RC auto e responsabilità medica: nuove soglie, criteri di liquidazione, impatti del D.M. 10 dicembre 2025 e tutele assicurative ridefinite dal MIMIT.

Negli ultimi anni il sistema di indennizzo per le lesioni gravi causate da incidenti stradali e responsabilità sanitaria ha subito profondi cambiamenti in Italia. Il legislatore, spinto dalla necessità di garantire un trattamento equo e uniforme per tutti i danneggiati, ha introdotto meccanismi sempre più dettagliati e trasparenti. Il D.P.R. 12/2025 e il successivo D.M. 10 dicembre 2025 rappresentano le tappe più recenti di questa evoluzione, completando un percorso già avviato con l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni. Le nuove regole, emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), uniformano i criteri per la liquidazione dei danni non patrimoniali, offrendo maggiore certezza a chi subisce lesioni gravi in ambito stradale o sanitario. Il quadro attuale risponde così sia alle esigenze di tutela del danneggiato, sia a quelle di equilibrio nel settore assicurativo, evidenziando la crescente attenzione del legislatore a questi temi prioritari.

Le novità del D.M. 10 dicembre 2025 e il ruolo del MIMIT: impatti su importi e aggiornamenti

Il passaggio cruciale degli ultimi mesi è rappresentato dall’entrata in vigore del Decreto 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2025, che aggiorna gli importi dei risarcimenti per danni non patrimoniali derivanti sia da incidenti stradali sia da errori nell’esercizio della professione sanitaria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, subentrato nella titolarità rispetto al Ministero dello Sviluppo Economico dal 2023, garantisce così il rispetto degli adeguamenti inflattivi previsti dagli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

L’aggiornamento annuale degli importi tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati e del tasso di interesse legale, parametro importante per il calcolo della liquidazione. Per l’anno in corso, la maggiorazione dell’1,7% dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente ha portato a una revisione verso l’alto dei valori di riferimento, offrendo così una tutela effettiva anche contro la perdita del valore reale del denaro nel tempo.

Queste modifiche hanno inciso sia sugli importi minimi sia sulle soglie massime di risarcimento, come riportato nelle nuove tabelle allegate al DM: in particolare, la nuova determinazione del valore del "punto" per l’invalidità rispecchia fedelmente il cambiamento del costo della vita, garantendo ai danneggiati un risarcimento attuale e proporzionato. Il ruolo del MIMIT emerge come garante dell’equità e dell’attualizzazione delle misure risarcitorie, in stretta collaborazione con organi come IVASS e ISTAT.

La Tabella Unica Nazionale: criteri aggiornati per la liquidazione dei danni biologici e morali

Con l’adozione della Tabella Unica Nazionale (TUN), il sistema italiano ha compiuto un vero salto di qualità nella disciplina del risarcimento delle lesioni di non lieve entità, cioè quelle con postumi permanenti superiori al 10%. Questa tabella, finalmente prevista su tutto il territorio nazionale dal D.P.R. 12/2025, fornisce una struttura uniforme per la quantificazione dei danni biologici (fisici e psichici) e morali.

In precedenza, l’assenza di un riferimento legislativo univoco aveva portato alla diffusione di prassi eterogenee basate sulle c.d. “tabelle pretorie” di Milano e Roma, adottate come parametri surrogatori dalla giurisprudenza e persino dalla Cassazione. Con la TUN, si supera la frammentazione attraverso parametri chiari che distinguono il danno biologico dal danno morale, regolando inoltre in modo separato anche le menomazioni temporanee.

La TUN:

  • determina il valore economico di ogni singolo punto di invalidità permanente;
  • stabilisce l’incremento di valore in base all’età del danneggiato tramite coefficienti ISTAT specifici, aggiornati annualmente;
  • offre una disciplina chiara per le fasce di invalidità (da 10 a 100 punti), con diversi range per aumenti minimo, medio e massimo del danno morale;
  • contribuisce a eliminare le disparità di trattamento tra soggetti con simili menomazioni in regioni o città diverse.
Questa innovazione normativa rafforza la posizione dei danneggiati, favorendo sia la prevedibilità dei rimborsi sia l’allineamento con gli standard europei in tema di indennizzo per la salute.

Calcolo del valore del punto di invalidità e rivalutazioni ISTAT

Ai fini della liquidazione, il cuore delle nuove regole risiede nel metodo di calcolo del valore del punto di invalidità. La determinazione tiene conto dell’età della vittima e dell’aggiornamento ISTAT, garantendo così un risarcimento il più possibile attuale.

Il procedimento prevede:

  • applicazione delle tabelle distinte per fasce di punti d’invalidità (10–40, 41–70, 71–100);
  • adeguamento annuale del valore in base agli aumenti del costo della vita ISTAT;
  • rivalutazione con il tasso di interesse legale in vigore al momento della liquidazione;
  • ricorso ai coefficienti di variazione relativi all’età, costruiti sulle tavole di mortalità più recenti.
Ad esempio, il valore del punto base è ora pari a 2.656,80 euro, contro i 2.612,40 euro precedenti, sintesi della crescita dell’1,7% ISTAT e del tasso legale del 2%. Le tabelle sono suddivise per grado di invalidità e includono incrementi per danno morale graduati (minimo, medio, massimo), con l’obiettivo di offrire un ristoro equo a seconda delle conseguenze personali riportate.

La trasparenza nei criteri di liquidazione costituisce un punto di forza del nuovo sistema, in linea con quanto richiesto dalle linee guida europee e dagli stessi principi della Corte di Cassazione.

Applicabilità temporale delle nuove regole: sinistri interessati e fase transitoria

L’introduzione della TUN e delle nuove tabelle ha evidenziato la necessità di precise regole sull’applicabilità temporale. Il D.P.R. 12/2025 e il relativo D.M. stabiliscono che le nuove norme si applicano soltanto ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025.

Nel dettaglio:

  • Per la responsabilità civile auto il criterio è la data stessa dell’incidente;
  • Nella responsabilità sanitaria, invece, il parametro diventa la data di presentazione della richiesta di risarcimento, anche se il fatto dannoso fosse anteriore, purché ancora nei termini di prescrizione;
Il periodo di transizione, dunque, genera la coesistenza di procedimenti risarcitori regolati da criteri diversi:
  • i sinistri antecedenti continueranno a essere liquidati secondo le vecchie tabelle pretorie (Milano, Roma);
  • eventuali giudizi pendenti vedranno applicazione retroattiva solo in presenza di esplicite motivazioni o richieste specifiche.
La fase transitoria può dare luogo a incertezze e contestazioni, ma le nuove regole rendono più stringente e trasparente il quadro risarcitorio per i danni occorsi dal 5 marzo 2025 in avanti.

La questione della retroattività ed i dubbi interpretativi

L’applicazione delle nuove regole ha suscitato dibattiti circa la loro eventuale retroattività su sinistri precedenti al 5 marzo 2025. La normativa attuale indica chiaramente che la TUN trova applicazione solo agli eventi successivi, ma la giurisprudenza riconosce uno spazio – seppure limitato – per valutazioni equitative motivate, che potrebbero condurre un giudice a preferire i nuovi parametri anche nei processi ancora pendenti.

Permane comunque la separazione tra la nuova disciplina e le tabelle pretorie, raccomandando però la necessità di motivazioni rafforzate laddove si voglia discostarsi dai vecchi criteri. Alcune perplessità concernono la mancata contemporanea introduzione della tabella medico-legale delle menomazioni (prevista ma non ancora approvata): questo aspetto, secondo il legislatore, non inficia l’immediata operatività della TUN, visto che la legge ne ha previsto la separazione normativa.

Il nodo dell’applicabilità resta comunque aperto, lasciando spazio a contenziosi e interpretazioni differenti fino a una definitiva presa di posizione della Corte di Cassazione.

Il ruolo delle assicurazioni nella responsabilità medica dopo la Legge Gelli-Bianco e i decreti attuativi

La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha ridefinito i contorni della responsabilità sanitaria in Italia ponendo al centro il tema della sicurezza delle cure, del risk management e della tutela risarcitoria per il paziente. L’innovazione principale è consistita nell’imporre l’obbligo di copertura assicurativa per tutte le strutture sanitarie e per i singoli professionisti, introducendo così un sistema di responsabilità “a doppio binario”. Le strutture restano responsabili in base a regole contrattuali, i professionisti secondo una responsabilità extracontrattuale.

Questa impostazione ha trovato piena attuazione con il D.M. 232/2023, che detta i criteri minimi per le polizze assicurative. Fase transitoria fino al marzo 2026 consente agli operatori di aggiornare i contratti: le novità attuano un regime rigoroso di vigilanza, obblighi di massimale, estensione temporale delle coperture (claims made) e sistema “bonus-malus” per incentivare la gestione del rischio. Il decreto inoltre rafforza la posizione dei pazienti riconoscendo loro l’azione diretta contro le compagnie all’interno dei massimali, limitando le eccezioni opponibili dall’assicuratore. La normativa investe anche il regime dei fondi di garanzia, supportando il sistema di copertura anche in caso di insolvenza o incapienza della compagnia.

Obblighi e massimali assicurativi per strutture e professionisti

Il quadro assicurativo introdotto a seguito della Legge Gelli-Bianco e dei decreti attuativi impone obblighi distinti e puntuali:

  • Strutture sanitarie pubbliche e private: devono contrarre polizze RCT (responsabilità civile verso terzi) e RCO (responsabilità verso i prestatori d’opera) con massimali diversificati in base alla tipologia dell’attività (da 1 a 5 milioni di euro per sinistro e fino a 15 milioni annui per attività chirurgiche), oppure adottare misure di auto-ritenzione del rischio, prevedendo appositi fondi impignorabili.
  • Professionisti sanitari: obbligati ad assicurarsi almeno per la colpa grave, con massimali da 1 a 2 milioni per sinistro e da 3 a 6 milioni annui, secondo l’attività svolta.
Le polizze dovranno inoltre:
  • operare in modalità claims made, coprendo anche richieste presentate fino a 10 anni dopo la cessazione dell’attività;
  • essere standardizzate come da regolamento;
  • prevedere maggiori tutele per il danneggiato, con rilevanti restrizioni alle possibilità di recesso da parte della compagnia assicuratrice.

Fondo di Garanzia per danni da responsabilità sanitaria e le nuove tutele per il danneggiato

Quando la copertura assicurativa dovesse risultare insufficiente, carente o addirittura inesistente, la normativa prevede l’intervento del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, gestito da Consap. Il Fondo entra in gioco:
  • quando il danno supera il massimale della polizza;
  • in caso di insolvenza della compagnia;
  • per mancata copertura a causa di recesso unilaterale o cancellazione della compagnia dal registro.
Può essere attivato solo al termine del procedimento (con sentenza definitiva o verbale di conciliazione), assicurando un’ultima barriera di tutela per chi ha subito lesioni gravi e contribuendo ad una maggiore solidità e sostenibilità del sistema assicurativo nazionale.


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