Il 2026 porta importanti aggiornamenti sui risarcimenti per danni da sinistri RC auto e responsabilità medica: nuove soglie, criteri di liquidazione, impatti del D.M. 10 dicembre 2025 e tutele assicurative ridefinite dal MIMIT.
Negli ultimi anni il sistema di indennizzo per le lesioni gravi causate da incidenti stradali e responsabilità sanitaria ha subito profondi cambiamenti in Italia. Il legislatore, spinto dalla necessità di garantire un trattamento equo e uniforme per tutti i danneggiati, ha introdotto meccanismi sempre più dettagliati e trasparenti. Il D.P.R. 12/2025 e il successivo D.M. 10 dicembre 2025 rappresentano le tappe più recenti di questa evoluzione, completando un percorso già avviato con l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni. Le nuove regole, emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), uniformano i criteri per la liquidazione dei danni non patrimoniali, offrendo maggiore certezza a chi subisce lesioni gravi in ambito stradale o sanitario. Il quadro attuale risponde così sia alle esigenze di tutela del danneggiato, sia a quelle di equilibrio nel settore assicurativo, evidenziando la crescente attenzione del legislatore a questi temi prioritari.
Il passaggio cruciale degli ultimi mesi è rappresentato dall’entrata in vigore del Decreto 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2025, che aggiorna gli importi dei risarcimenti per danni non patrimoniali derivanti sia da incidenti stradali sia da errori nell’esercizio della professione sanitaria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, subentrato nella titolarità rispetto al Ministero dello Sviluppo Economico dal 2023, garantisce così il rispetto degli adeguamenti inflattivi previsti dagli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
L’aggiornamento annuale degli importi tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati e del tasso di interesse legale, parametro importante per il calcolo della liquidazione. Per l’anno in corso, la maggiorazione dell’1,7% dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente ha portato a una revisione verso l’alto dei valori di riferimento, offrendo così una tutela effettiva anche contro la perdita del valore reale del denaro nel tempo.
Queste modifiche hanno inciso sia sugli importi minimi sia sulle soglie massime di risarcimento, come riportato nelle nuove tabelle allegate al DM: in particolare, la nuova determinazione del valore del "punto" per l’invalidità rispecchia fedelmente il cambiamento del costo della vita, garantendo ai danneggiati un risarcimento attuale e proporzionato. Il ruolo del MIMIT emerge come garante dell’equità e dell’attualizzazione delle misure risarcitorie, in stretta collaborazione con organi come IVASS e ISTAT.
Con l’adozione della Tabella Unica Nazionale (TUN), il sistema italiano ha compiuto un vero salto di qualità nella disciplina del risarcimento delle lesioni di non lieve entità, cioè quelle con postumi permanenti superiori al 10%. Questa tabella, finalmente prevista su tutto il territorio nazionale dal D.P.R. 12/2025, fornisce una struttura uniforme per la quantificazione dei danni biologici (fisici e psichici) e morali.
In precedenza, l’assenza di un riferimento legislativo univoco aveva portato alla diffusione di prassi eterogenee basate sulle c.d. “tabelle pretorie” di Milano e Roma, adottate come parametri surrogatori dalla giurisprudenza e persino dalla Cassazione. Con la TUN, si supera la frammentazione attraverso parametri chiari che distinguono il danno biologico dal danno morale, regolando inoltre in modo separato anche le menomazioni temporanee.
La TUN:
Ai fini della liquidazione, il cuore delle nuove regole risiede nel metodo di calcolo del valore del punto di invalidità. La determinazione tiene conto dell’età della vittima e dell’aggiornamento ISTAT, garantendo così un risarcimento il più possibile attuale.
Il procedimento prevede:
La trasparenza nei criteri di liquidazione costituisce un punto di forza del nuovo sistema, in linea con quanto richiesto dalle linee guida europee e dagli stessi principi della Corte di Cassazione.
L’introduzione della TUN e delle nuove tabelle ha evidenziato la necessità di precise regole sull’applicabilità temporale. Il D.P.R. 12/2025 e il relativo D.M. stabiliscono che le nuove norme si applicano soltanto ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025.
Nel dettaglio:
L’applicazione delle nuove regole ha suscitato dibattiti circa la loro eventuale retroattività su sinistri precedenti al 5 marzo 2025. La normativa attuale indica chiaramente che la TUN trova applicazione solo agli eventi successivi, ma la giurisprudenza riconosce uno spazio – seppure limitato – per valutazioni equitative motivate, che potrebbero condurre un giudice a preferire i nuovi parametri anche nei processi ancora pendenti.
Permane comunque la separazione tra la nuova disciplina e le tabelle pretorie, raccomandando però la necessità di motivazioni rafforzate laddove si voglia discostarsi dai vecchi criteri. Alcune perplessità concernono la mancata contemporanea introduzione della tabella medico-legale delle menomazioni (prevista ma non ancora approvata): questo aspetto, secondo il legislatore, non inficia l’immediata operatività della TUN, visto che la legge ne ha previsto la separazione normativa.
Il nodo dell’applicabilità resta comunque aperto, lasciando spazio a contenziosi e interpretazioni differenti fino a una definitiva presa di posizione della Corte di Cassazione.
La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha ridefinito i contorni della responsabilità sanitaria in Italia ponendo al centro il tema della sicurezza delle cure, del risk management e della tutela risarcitoria per il paziente. L’innovazione principale è consistita nell’imporre l’obbligo di copertura assicurativa per tutte le strutture sanitarie e per i singoli professionisti, introducendo così un sistema di responsabilità “a doppio binario”. Le strutture restano responsabili in base a regole contrattuali, i professionisti secondo una responsabilità extracontrattuale.
Questa impostazione ha trovato piena attuazione con il D.M. 232/2023, che detta i criteri minimi per le polizze assicurative. Fase transitoria fino al marzo 2026 consente agli operatori di aggiornare i contratti: le novità attuano un regime rigoroso di vigilanza, obblighi di massimale, estensione temporale delle coperture (claims made) e sistema “bonus-malus” per incentivare la gestione del rischio. Il decreto inoltre rafforza la posizione dei pazienti riconoscendo loro l’azione diretta contro le compagnie all’interno dei massimali, limitando le eccezioni opponibili dall’assicuratore. La normativa investe anche il regime dei fondi di garanzia, supportando il sistema di copertura anche in caso di insolvenza o incapienza della compagnia.
Il quadro assicurativo introdotto a seguito della Legge Gelli-Bianco e dei decreti attuativi impone obblighi distinti e puntuali: