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Ritardo in treno, i diritti dei clienti e quando i risarcimenti sono dovuti secondo ultime sentenze e giurisprudenza

di Marianna Quatraro pubblicato il
Giurisprudenza ritardi ferroviari

Ritardi ferroviari: quali sono i diritti dei passeggeri, cosa stabiliscono le normative europee e italiane, come funzionano rimborsi e indennizzi, le differenze tra tipologie di treni e le ultime novitŕ giurisprudenziali

I ritardi nel servizio ferroviario rappresentano un evento tutt’altro che raro per chi viaggia su rotaia in Italia. Gli effetti negativi di queste situazioni si riflettono su pendolari e viaggiatori occasionali, incidendo su appuntamenti lavorativi, impegni personali e programmazione familiare. La consapevolezza dei propri diritti in caso di ritardo del treno è essenziale per far valere le proprie posizioni ed evitare disagi economici o organizzativi non compensati. L’attenzione verso il tema dei risarcimenti è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie a una progressiva evoluzione della normativa europea e della giurisprudenza nazionale. Solo attraverso un’informazione chiara e aggiornata è possibile orientarsi tra diritti tutelati dalla legge e possibilità di ottenere indennizzi in caso di disservizio.

La normativa europea e italiana sui ritardi dei treni

Il regolamento di riferimento a livello comunitario è il Regolamento (CE) n. 1371/2007 (Eur-Lex), relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Questo testo stabilisce in modo puntuale le tutele minime a cui ogni passeggero ha diritto, definendo soglie precise per indennizzi e rimborso in caso di ritardi o cancellazioni. L’articolo 16 disciplina le opzioni a disposizione del viaggiatore: rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per le tratte interrotte, continuazione del viaggio su percorso alternativo il prima possibile oppure in una successiva data concordata.

  • Per ritardi superiori a 60 minuti, è consentito scegliere tra il rimborso del biglietto e la prosecuzione del viaggio secondo modalità alternative.
  • La normativa impone che il rimborso sia versato alle stesse condizioni con cui è stato acquistato il titolo di viaggio, sia per pagamenti online sia per acquisti fisici.
  • Per biglietti cumulativi di andata e ritorno, l’indennizzo viene calcolato in proporzione al singolo tratto interessato dal disservizio.
A livello nazionale, la disciplina è recepita e integrata dai singoli operatori del settore ferroviario (come Trenitalia, Italo e Trenord), ciascuno adattando le modalità operative alle linee guida europee. Restano in vigore soglie minime per l’indennizzo, generalmente fissate a quattro euro, al di sotto delle quali non si ha diritto a compensazioni economiche. Il passeggero, comunque, perde il diritto all’indennizzo se informato preventivamente del ritardo oppure se scegliendo un itinerario alternativo il ritardo si riduce al di sotto dei 60 minuti. Una componente importante per la tutela è rappresentata dall’obbligo, per le imprese ferroviarie, di adottare procedure trasparenti e accessibili per la richiesta di risarcimento.

Tipologie di risarcimento e indennizzo in base al ritardo e alla cancellazione

I passeggeri colpiti da ritardo possono accedere a specifici indennizzi, distinti a seconda della durata e della tipologia di treno coinvolta. Nei casi di maggior disagio, come la cancellazione della corsa o la mancata partenza a causa del ritardo, sono previste procedure snelle per il rimborso integrale del biglietto.

Tipo di treno Ritardo 30-59 min Ritardo 60-119 min Ritardo ≥120 min
Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) 25% prezzo biglietto (solo bonus) 25% prezzo biglietto (bonus o denaro) 50% prezzo biglietto (bonus o denaro)
Intercity, Intercity Notte Nessuna indennità 25% prezzo biglietto 50% prezzo biglietto
Treni regionali Nessuna indennità 25% prezzo biglietto 50% prezzo biglietto
Italo Nessuna indennità 25% prezzo biglietto (automatismo) 50% prezzo biglietto (automatismo)
  • Per i ritardi compresi tra 30 e 59 minuti sulle Frecce, si riceve un bonus utilizzabile per l’acquisto di nuovi biglietti entro 12 mesi.
  • Se il ritardo supera i 59 minuti, il passeggero può scegliere tra bonus, rimborso in denaro o riaccredito sulla carta di pagamento utilizzata, tranne per alcuni casi di importi molto bassi.
  • In caso di cancellazione della corsa o ritardo della partenza ≥ 60 minuti con rinuncia al viaggio, il diritto al rimborso scatta senza trattenute e può essere esercitato anche dopo la data prevista del viaggio.
L’indennizzo non si applica per importi pari o inferiori a 4 euro. Per chi viaggia tramite abbonamento, il risarcimento viene calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato e sulla parte di viaggio o il periodo effettivamente compromesso.

Modalità e tempi per richiedere rimborsi e indennizzi

Per ottenere il risarcimento ritardo treno o gli indennizzi collegati a cancellazioni, le procedure seguono regole precise, con alcune differenze tra società ferroviarie. Ogni passeggero ha diritto a presentare la richiesta entro 12 mesi dalla data del viaggio o dalla scadenza dell’abbonamento.

  • La domanda può essere inoltrata online sul sito del vettore, tramite web form dedicato.
  • Per acquisti in agenzia, il passeggero deve rivolgersi all’agenzia emittente.
  • In alternativa, sono disponibili le biglietterie fisiche e i numeri del call center per la compilazione e invio della richiesta.
Le compagnie sono tenute a rispondere e accreditare gli importi dovuti entro un mese dalla richiesta. Le modalità di accredito includono:
  • Bonus digitali o cartacei per futuri acquisti.
  • Rimborso in contanti (se il pagamento è avvenuto in contanti in stazione).
  • Riaccredito sulla carta utilizzata per la transazione online.
Per i treni regionali fino al 2024, la richiesta di rimborso avviene tramite la piattaforma web dell’operatore o, per titoli cartacei, tramite invio postale dell’originale obliterato all’indirizzo della direzione regionale competente. Dal 2025, per i biglietti elettronici su tratte regionali, l’indennizzo sarà riconosciuto automaticamente tramite accredito sulla stessa modalità di pagamento dell’acquisto.

È essenziale verificare sempre i termini specifici previsti da ciascun operatore, poiché precise condizioni, soglie e tempi possono variare. In caso di contestazione o rifiuto della domanda, è consigliabile rivolgersi a un’associazione di consumatori o richiedere il supporto di procedure conciliative.

Le differenze tra treni nazionali, regionali, Trenord e Italo

L’eterogeneità della rete ferroviaria italiana determina differenze rilevanti tra servizi nazionali, regionali e tra i singoli operatori. Queste diversità influenzano le modalità e la rapidità nell’ottenimento del risarcimento.

  • Treni nazionali Trenitalia: coprono collegamenti ad alta velocità e lunghe distanze, applicano l’indennizzo anche per ritardi brevi sulle Frecce. Le richieste possono essere effettuate in modo integrato su più canali (web, app, biglietteria, call center).
  • Treni regionali Trenitalia: dal 2025, per i biglietti elettronici, il rimborso diventa automatico.
  • Trenord: operatore attivo in Lombardia, prevede la richiesta di indennizzo via web o di persona, allegando il biglietto originale. È possibile presentare domanda fino a un anno dal viaggio ed è necessario inviare copia del documento di identità per rimborsi via posta.
  • Italo: applica quanto previsto dalla normativa, ma prevede un automatismo per cui il passeggero riceve direttamente l’indennizzo senza necessità di inoltrare richieste, tramite voucher o accredito su Borsellino Italo.
La soglia minima di 4 euro è applicata da tutti i principali operatori; importi inferiori non danno diritto a indennizzo. Inoltre, mentre le Frecce riconoscono il bonus anche per ritardi compresi tra 30 e 59 minuti, per Intercity, Italo e treni regionali tale soglia minima è fissata a 60 minuti.

Casi particolari: scioperi, cause di forza maggiore e automatismi

Non tutte le situazioni di disservizio generano automaticamente il diritto a risarcimento. In presenza di scioperi o cause di forza maggiore come condizioni meteorologiche estreme o gravi problemi tecnici non imputabili alla compagnia , il passeggero può richiedere comunque il rimborso del biglietto per le tratte non effettuate, ma non ulteriori indennizzi collegati a danni conseguenti (esempio: perdita di una prenotazione alberghiera). Il principio di “forza maggiore” limita la responsabilità dell’operatore ferroviario esclusivamente al prezzo del biglietto non usufruito.

  • A partire dal 2025, per i viaggiatori muniti di biglietto elettronico su treni regionali, l’indennizzo per ritardo sarà riconosciuto in maniera automatica entro 30 giorni dall’effettuazione del viaggio, senza necessità di inoltrare domanda.
  • Per i biglietti cartacei restano attive le procedure tradizionali, documentando l’acquisto e il ritardo subito.
La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto, in specifici casi, la possibilità di richiedere danni maggiori quando sia possibile dimostrare un pregiudizio materiale diretto e imprevedibile, valutato caso per caso in sede di conciliazione o giudizio ordinario.

La conciliazione e il risarcimento per danni ulteriori secondo la giurisprudenza

Se il viaggiatore ha subito danni comprovabili superiori al semplice disagio da ritardo, può rivolgersi allo strumento della conciliazione promosso dalle compagnie ferroviarie in collaborazione con le associazioni dei consumatori. Tale procedura permette di valutare e riconoscere un equo indennizzo nei casi di danni materiali documentabili, quali la perdita di appuntamenti professionali, visite mediche programmate o esami universitari. Il percorso conciliativo rappresenta una valida alternativa alla causa legale, che resta comunque praticabile nei casi di diniego o insufficienza dell’indennizzo offerto.

  • La richiesta di conciliazione può essere presentata in base a quanto previsto dalla carta dei servizi del vettore ferroviario.
  • La giurisprudenza italiana ha stabilito che il riconoscimento del danno ulteriore necessita di prova rigorosa del nesso tra il ritardo subito e la reale perdita economica o materiale.
  • Nel caso di esito negativo della conciliazione, resta possibile agire in sede giudiziaria per richiedere un risarcimento maggiore, qualora si ritenga che il danno subito non sia stato equamente riconosciuto dal vettore.
La costante attenzione delle associazioni dei consumatori e l’intervento della magistratura hanno contribuito a rendere i meccanismi di risarcimento e conciliazione strumenti concreti e accessibili per la tutela del viaggiatore ferroviario.
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