La nuova ritenuta dell’1% sulle fatture introduce importanti novità per imprese e professionisti: dalla platea dei soggetti coinvolti alle modalità operative, fino agli impatti su liquidità e le finalità fiscali della misura.
La recente introduzione della ritenuta dell’1% sulle transazioni tra imprese rappresenta uno degli interventi più significativi inseriti nella manovra finanziaria 2026 per rafforzare i controlli sull’evasione e migliorare la tracciabilità dei pagamenti. Questa nuova disposizione, contenuta nel maxi emendamento governativo presentato in Senato, mira a rispondere alle richieste dell’Unione Europea in materia di consolidamento fiscale e incrocio delle banche dati. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento della base informativa per consentire alle autorità tributarie di individuare più efficacemente anomalie e soggetti a rischio evasione, contribuendo così al successo delle riforme correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo le stime ufficiali, la misura permetterà di recuperare ogni anno oltre un miliardo di euro, senza modificare la tassazione effettiva per i contribuenti rispettosi delle regole poiché, per questi ultimi, il nuovo prelievo si traduce soltanto in un’anticipazione cassa.
Il nuovo meccanismo di prelievo si applica alle transazioni B2B relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni fra soggetti economici, escludendo i rapporti con i consumatori finali. Sono quindi chiamati ad applicare la ritenuta le imprese e i professionisti che operano al di fuori di regimi agevolati basati su collaborazione o concordato preventivo. Il soggetto designato a trattenere l’1% sull’importo dovuto è il committente—cioè il cliente o acquirente—nel momento del pagamento della fattura.
In concreto, la platea dei soggetti obbligati coinvolge:
Secondo le proiezioni della Relazione tecnica, la ritenuta colpirà in modo particolare le realtà che presentano livelli di evasione più significativi o situazioni, pur dichiarate regolarmente, per le quali è frequente il mancato versamento delle imposte dovute.
L’applicazione della ritenuta su ogni pagamento fra imprese segue uno schema tecnico ben definito che garantisce uniformità su scala nazionale. Al momento dell’erogazione del corrispettivo, il committente opera una trattenuta pari all’1% sull’importo lordo della fattura. Questa somma viene poi versata all’erario secondo le modalità che saranno formalizzate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Gli step operativi prevedono:
Viene specificato il coordinamento con la disciplina della fatturazione elettronica, sfruttando le banche dati già esistenti per la tracciabilità. Il meccanismo è pensato per adattarsi alle peculiarità delle diverse categorie di operatori e si integra con il sistema dei codici tributo normalmente impiegati dalle imprese. In alcune situazioni, soprattutto nei casi di pagamenti già regolamentati tramite intermediari, la trattenuta non si applica, come approfondito nelle sezioni successive.
La misura sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2029, lasciando alle imprese diversi anni per adattare i propri processi amministrativi. Questo margine temporale risponde anche alla necessità di aggiornare i sistemi informativi di gestione delle fatture e di approntare procedure di controllo interne idonee alla corretta gestione della nuova trattenuta.
In termini di impatto, l’anticipazione di cassa determinata dalla trattenuta può tradursi, per chi rispetta le regole fiscali, in un semplice anticipo sulle somme dovute a saldo di imposta. Tuttavia, il nuovo prelievo inciderà direttamente sulla liquidità immediata di piccole e medie imprese e lavoratori autonomi che gestiscono i propri flussi prevalentemente sulla base degli incassi effettivi.
Le principali conseguenze per la cassa e la pianificazione finanziaria sono:
La ratio della normativa si fonda su esigenze di maggiore presidio dei flussi finanziari e di contrasto agli inadempimenti sia in materia di imposte dirette che di IVA, come illustrato nella relazione tecnica governativa. In particolare, la ritenuta intercetta due forme di evasione:
Il vero obiettivo perseguito dal legislatore è quello di:
La disciplina precisa con attenzione le categorie di operatori esclusi dall’applicazione della trattenuta, sulla base di criteri di affidabilità o di forme di controllo già presenti nei flussi finanziari.
Rientrano tra i soggetti esclusi:
Per quanto riguarda i casi di regolamento dei corrispettivi con strumenti elettronici e tracciabili, la presenza di certificazione automatica può costituire elemento di esonero a seconda delle modalità individuate nei futuri provvedimenti dell’amministrazione finanziaria. Tali soluzioni portano il legislatore a concentrare la misura sui soggetti realmente suscettibili a rischi di evasione e sugli importi non ancora soggetti a presidio telematico o di controllo preventivo.
Lo sviluppo della disciplina legata alla ritenuta dell’1% sulle transazioni B2B richiede ulteriori interventi tecnici che saranno messi in atto dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi anni. Il provvedimento attuativo definirà le modalità esecutive di versamento, le tempistiche, le modalità di rilascio delle certificazioni e la gestione delle eventuali esclusioni e delle casistiche particolari.
Si prevede l’introduzione di procedure digitalizzate integrate con il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche e l’emergere di nuovi codici tributo per distinguere inequivocabilmente questa tipologia di trattenuta da quelle già esistenti. L’amministrazione finanziaria potrebbe inoltre intervenire con chiarimenti in sede interpretativa o istruzioni operative per la risoluzione di controversie e dubbi applicativi, in particolare nell’ambito degli effetti sulla compensazione dei crediti d’imposta e delle regole per le operazioni multilaterali.
L’evoluzione della disciplina è oggetto di un attento monitoraggio da parte degli operatori, che attendono con interesse i future orientamenti e le prassi amministrative, nella prospettiva di una compliance sempre più integrata e trasparente nei rapporti tra imprese e Agenzia delle Entrate.