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Ritenuta 1% su fatture: i soggetti coinvolti ed esclusi, come si applica e da quando la nuova normativa

di Marianna Quatraro pubblicato il
ritenuta di acconto 1% su fatture

La nuova ritenuta dell’1% sulle fatture introduce importanti novità per imprese e professionisti: dalla platea dei soggetti coinvolti alle modalità operative, fino agli impatti su liquidità e le finalità fiscali della misura.

La recente introduzione della ritenuta dell’1% sulle transazioni tra imprese rappresenta uno degli interventi più significativi inseriti nella manovra finanziaria 2026 per rafforzare i controlli sull’evasione e migliorare la tracciabilità dei pagamenti. Questa nuova disposizione, contenuta nel maxi emendamento governativo presentato in Senato, mira a rispondere alle richieste dell’Unione Europea in materia di consolidamento fiscale e incrocio delle banche dati. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento della base informativa per consentire alle autorità tributarie di individuare più efficacemente anomalie e soggetti a rischio evasione, contribuendo così al successo delle riforme correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo le stime ufficiali, la misura permetterà di recuperare ogni anno oltre un miliardo di euro, senza modificare la tassazione effettiva per i contribuenti rispettosi delle regole poiché, per questi ultimi, il nuovo prelievo si traduce soltanto in un’anticipazione cassa.

I soggetti coinvolti dalla ritenuta 1%: chi è obbligato e chi è escluso

Il nuovo meccanismo di prelievo si applica alle transazioni B2B relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni fra soggetti economici, escludendo i rapporti con i consumatori finali. Sono quindi chiamati ad applicare la ritenuta le imprese e i professionisti che operano al di fuori di regimi agevolati basati su collaborazione o concordato preventivo. Il soggetto designato a trattenere l’1% sull’importo dovuto è il committente—cioè il cliente o acquirente—nel momento del pagamento della fattura. 

In concreto, la platea dei soggetti obbligati coinvolge:

  • imprese commerciali di qualsiasi dimensione;
  • professionisti titolari di partita IVA, salvo i casi di adesione a regimi particolari (es. collaborativo);
  • soggetti esclusi dal concordato preventivo biennale fra fisco e partite IVA;
  • società di capitali rientranti nella disciplina IRES;
  • imprese agricole e artigiane salvo eccezioni specifiche.
Restano fuori dall’applicazione:
  • i titolari di partita IVA che abbiano aderito al concordato preventivo;
  • coloro che applicano il regime collaborativo, riconosciuto alle realtà più strutturate e trasparenti;
  • operatori finanziari o altri soggetti già soggetti a controlli specifici;
  • i casi in cui la normativa vigente prevede già controlli di tracciabilità tramite intermediari finanziari.
Il legislatore, infatti, riconosce la maggiore affidabilità fiscale di quanti accettano forme di dialogo rafforzato con l’amministrazione, escludendoli da questo nuovo meccanismo. 

Secondo le proiezioni della Relazione tecnica, la ritenuta colpirà in modo particolare le realtà che presentano livelli di evasione più significativi o situazioni, pur dichiarate regolarmente, per le quali è frequente il mancato versamento delle imposte dovute.

Modalità operative: come funziona l’applicazione della ritenuta nei pagamenti tra imprese

L’applicazione della ritenuta su ogni pagamento fra imprese segue uno schema tecnico ben definito che garantisce uniformità su scala nazionale. Al momento dell’erogazione del corrispettivo, il committente opera una trattenuta pari all’1% sull’importo lordo della fattura. Questa somma viene poi versata all’erario secondo le modalità che saranno formalizzate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Gli step operativi prevedono:

  • ricezione della fattura elettronica da parte del committente;
  • calcolo della trattenuta sull’importo dovuto, al netto di eventuali sconti, abbuoni o premi contrattuali riportati nella nota di credito;
  • esecuzione del pagamento dell’importo residuo al fornitore, trattenendo l’1%;
  • versamento della ritenuta attraverso modello F24 dedicato;
  • rilascio di una certificazione della ritenuta al fornitore, analoga a quelle già impiegate per le prestazioni dei lavoratori autonomi.
Le tempistiche del versamento e le modalità di documentazione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento attuativo che disciplinerà anche eventuali casistiche particolari, tra cui pagamenti parziali, operazioni multiple o utilizzo di crediti in compensazione. 

Viene specificato il coordinamento con la disciplina della fatturazione elettronica, sfruttando le banche dati già esistenti per la tracciabilità. Il meccanismo è pensato per adattarsi alle peculiarità delle diverse categorie di operatori e si integra con il sistema dei codici tributo normalmente impiegati dalle imprese. In alcune situazioni, soprattutto nei casi di pagamenti già regolamentati tramite intermediari, la trattenuta non si applica, come approfondito nelle sezioni successive.

Decorrenza e impatti sul flusso di cassa e sulla liquidità aziendale

La misura sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2029, lasciando alle imprese diversi anni per adattare i propri processi amministrativi. Questo margine temporale risponde anche alla necessità di aggiornare i sistemi informativi di gestione delle fatture e di approntare procedure di controllo interne idonee alla corretta gestione della nuova trattenuta. 

In termini di impatto, l’anticipazione di cassa determinata dalla trattenuta può tradursi, per chi rispetta le regole fiscali, in un semplice anticipo sulle somme dovute a saldo di imposta. Tuttavia, il nuovo prelievo inciderà direttamente sulla liquidità immediata di piccole e medie imprese e lavoratori autonomi che gestiscono i propri flussi prevalentemente sulla base degli incassi effettivi. 

Le principali conseguenze per la cassa e la pianificazione finanziaria sono:

  • riduzione dell’ammontare incassato al netto della ritenuta, da considerare nel cash flow pianificato;
  • necessità di adeguare la gestione dei pagamenti a fornitori, salari e altre scadenze;
  • maggiore rilevanza nella pianificazione degli acconti e dei saldi d’imposta;
  • possibile effetto di incentivo all’adesione a regimi collaborativi per aziende che vogliono evitare la trattenuta.
Secondo alcune stime tecniche, il peso dell’anticipo è stato calibrato per avere un effetto minimo sugli operatori virtuosi ma, allo stesso tempo, per rendere meno conveniente la permanenza fuori dai percorsi di collaborazione rafforzata con il fisco. Le imprese sono quindi chiamate a rivalutare le proprie strategie di tesoreria e di dialogo preventivo con l’amministrazione finanziaria.

Obiettivi fiscali e motivazioni della nuova misura: lotta all’evasione e anticipo gettito

La ratio della normativa si fonda su esigenze di maggiore presidio dei flussi finanziari e di contrasto agli inadempimenti sia in materia di imposte dirette che di IVA, come illustrato nella relazione tecnica governativa. In particolare, la ritenuta intercetta due forme di evasione:

  • l’occultamento al fisco di reddito imponibile attraverso fatturazione non dichiarata;
  • il mancato versamento delle imposte dichiarate, oggi molto diffuso nonostante la regolarità delle dichiarazioni presentate.
Le stime più recenti indicano che tra il 2021 e il 2023 le operazioni non dichiarate da imprese e professionisti hanno generato fatture per circa 30 miliardi di euro l’anno, su cui la trattenuta potrebbe recuperare fino a 300 milioni solo da questa fattispecie. Per le società soggette a IRES, invece, l’imposta dichiarata e non pagata ha prodotto nel 2022 una perdita d’incasso di oltre 1,4 miliardi. 

Il vero obiettivo perseguito dal legislatore è quello di:

  • rafforzare la tracciabilità di tutte le operazioni commerciali tra soggetti economici;
  • potenziare la base dati informativa per attività di analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • ridurre la quota di imposte non recuperata post-dichiarazione;
  • fornire all’erario un flusso anticipato di risorse utili per la gestione pubblica.
Secondo la relazione di accompagnamento, la costruzione di una base informativa più completa permetterà anche di selezionare con maggiore efficacia i soggetti su cui concentrare controlli mirati e azioni di contrasto agli abusi, in linea con gli indirizzi UE e le aspettative degli investitori istituzionali sulla solidità della fiscalità italiana.

Esclusioni e casistiche particolari: concordato preventivo, regime collaborativo e pagamenti tracciati da intermediari

La disciplina precisa con attenzione le categorie di operatori esclusi dall’applicazione della trattenuta, sulla base di criteri di affidabilità o di forme di controllo già presenti nei flussi finanziari. 

Rientrano tra i soggetti esclusi:

  • le realtà che hanno adottato il concordato preventivo biennale tra fisco e partite IVA, riconosciute come affidabili perché sottoposte a verifica preventiva del reddito;
  • le imprese che partecipano al regime collaborativo sulla base di trasparenza e dialogo strutturato con l’amministrazione;
  • coloro che operano tramite intermediari finanziari soggetti a norme di antiriciclaggio e a controlli previsti dalla normativa europea e nazionale.
Inoltre, negli scenari in cui la transazione venga regolata da un intermediario finanziario che già presiede la tracciabilità—come banche o altri operatori autorizzati—a tali pagamenti non si applicherà la trattenuta. 

Per quanto riguarda i casi di regolamento dei corrispettivi con strumenti elettronici e tracciabili, la presenza di certificazione automatica può costituire elemento di esonero a seconda delle modalità individuate nei futuri provvedimenti dell’amministrazione finanziaria. Tali soluzioni portano il legislatore a concentrare la misura sui soggetti realmente suscettibili a rischi di evasione e sugli importi non ancora soggetti a presidio telematico o di controllo preventivo.

Le modalità attuative e i provvedimenti attesi dall’Agenzia delle Entrate

Lo sviluppo della disciplina legata alla ritenuta dell’1% sulle transazioni B2B richiede ulteriori interventi tecnici che saranno messi in atto dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi anni. Il provvedimento attuativo definirà le modalità esecutive di versamento, le tempistiche, le modalità di rilascio delle certificazioni e la gestione delle eventuali esclusioni e delle casistiche particolari. 

Si prevede l’introduzione di procedure digitalizzate integrate con il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche e l’emergere di nuovi codici tributo per distinguere inequivocabilmente questa tipologia di trattenuta da quelle già esistenti. L’amministrazione finanziaria potrebbe inoltre intervenire con chiarimenti in sede interpretativa o istruzioni operative per la risoluzione di controversie e dubbi applicativi, in particolare nell’ambito degli effetti sulla compensazione dei crediti d’imposta e delle regole per le operazioni multilaterali. 

L’evoluzione della disciplina è oggetto di un attento monitoraggio da parte degli operatori, che attendono con interesse i future orientamenti e le prassi amministrative, nella prospettiva di una compliance sempre più integrata e trasparente nei rapporti tra imprese e Agenzia delle Entrate.



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