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Sanatorie molto ampie quasi come reali condoni di abusi edilizi: il punto sul nuovo codice dell'edilizia

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di Arch. Giuseppe Bergodi pubblicato il

Cosa prevede il nuovo Codice dell'Edilizia con semplificazioni e sanatorie molto ampie che sembrano assomigliare a condoni e quali sono gli ambiti toccati dal provvedimento

Dal prossimo anno entreranno in vigore disposizioni capaci di modificare processi, responsabilità e destini immobiliari, con impatti diretti per privati, professionisti e amministrazioni locali. La nuova disciplina promette semplificazioni estese e percorsi di regolarizzazione molto più ampi rispetto al passato, sollecitando interrogativi sulle effettive garanzie e sui rischi sottesi a queste aperture. Non si tratta solo di una riforma procedurale, ma di un riordino complessivo delle regole che governano il rapporto tra legittimità urbanistica ed edilizia, gestione degli abusi e destinazioni d’uso.

Nel dettaglio, il disegno di legge delega varato dal governo stabilisce che l’intero testo unico in materia di edilizia, il D.P.R. 380/2001, dovrà essere riformato entro dodici mesi. Tra i cardini: ridefinizione delle difformità edilizie, regolarizzazione degli abusi storici, superamento del rigido sistema di “doppia conformità”, semplicificazione delle attestazioni di stato legittimo, nuove regole sui cambi di destinazione d’uso, e l’introduzione di silenzio-assenso devolutivo.

Sul piano politico e normativo, la discussione è viva: se da un lato le istituzioni sottolineano che non si tratta di una sanatoria generalizzata o di un condono, dall’altro le nuove previsioni tendono a una regolarizzazione estremamente estesa delle difformità, con confini molto ampi. In questo scenario, conoscere i cambiamenti è essenziale per evitare errori che potrebbero precludere l’accesso a incentivi edilizi e bonus fiscali, ma anche per gestire correttamente i rischi legati alle sanzioni e alla regolarità degli immobili.

Le nuove sanatorie edilizie: estensione, criteri, limiti e confronto con i precedenti condoni

Il nuovo quadro normativo introduce una “sanatoria” edilizia radicalmente rinnovata, orientata a regolarizzare una platea ampia di abusi, ma con criteri dettagliati, interventi su più livelli normativi e l’obiettivo dichiarato di dare certezza e trasparenza all’intero comparto. Tuttavia, non sono pochi i punti di frizione con le scelte normative precedenti, e il confine tra sanatoria e vero e proprio condono appare, oggi più che mai, sottile:

  • Regolarizzazione abusi storici: possibili solo per opere realizzate prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge 765/1967). Per queste, la procedura di regolarizzazione viene notevolmente semplificata e subordinata, nei casi necessari, a rigorosi interventi di messa in sicurezza e adempimento delle norme tecniche essenziali.
  • Nuova definizione delle pratiche pendenti dei tre condoni storici (anni 1985, 1994, 2003): fissazione di una data certa per completare le istruttorie, coinvolgendo anche i Comuni impegnati nelle valutazioni delle istanze rimaste inevase.
  • Soppressione della sanatoria generalizzata per abusi integrali: restano esclusi gli interventi totalmente abusivi e quelli che non rispettano i requisiti di sicurezza e le normative vigenti, soprattutto in area vincolata.
  • Criteri e limiti nella sanabilità:
    • La legge delega stabilisce che potranno essere sanate solo le difformità che, per entità e natura, risultino compatibili con i nuovi parametri nazionali: proporzionalità, gradualità, e correlazione tra epoca dell’abuso e ottenimento del titolo.
    • Necessità di valutare sempre l’impatto urbanistico ed edilizio dell’intervento: le grandi trasformazioni, in particolare le nuove costruzioni e le totali difformità dal permesso di costruire, restano fuori dalla nuova procedura agevolata. Per queste ultime, rimane attivo il classico e rigoroso criterio della doppia conformità "sincrona".
    • Accesso a benefici e bonus fiscali esclusivamente dopo aver ottenuto il titolo in sanatoria, secondo quanto già previsto dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia. Nessuna agevolazione sarà concessa per abusi non sanabili.
Confronto con i condoni precedenti:
Condoni (1985, 1994, 2003) Nuova sanatoria 2026
Titoli concessi con deroga, spesso su larga scala e per abusi integrali Regolarizzazione solo per difformità parziali, minori o abusi storici ante 1967; resta fermo l’obbligo della conformità alle norme tecniche
Discrezionalità elevatissima e quadro normativo regionale frastagliato Standard uniformi e criteri nazionali per la classificazione delle difformità; meno spazio all’interpretazione locale
Ampio ricorso al silenzio-assenso, tempi molto dilatati per la conclusione delle pratiche Esplicita fissazione di date certe per la definizione delle pratiche ancora aperte

Errori frequenti: sottovalutare i limiti delle sanatorie; confondere tolleranze edilizie (errori minimi, spesso sanabili) con abusi maggiori e differenze nei titoli. È determinante valutare i presupposti tecnici e le sanzioni proporzionali, come previsto dal nuovo regime, che considera anche l’entità della trasformazione e la gravità della difformità ai fini della fiscalizzazione dell’abuso.

Estensione delle sanatorie e casistica concreta:

  • Le sanatorie agevolate si applicano solo a opere assolutamente compatibili con le normative tecniche vigenti sia al momento della domanda, sia alla data di realizzazione (per la sanatoria cosiddetta "asincrona").
  • Per i casi di opere sottoposte a vincoli paesaggistici ottenuti dopo la realizzazione dell’abuso, la sanatoria resta possibile solo se l’opera è stata ultimata prima dell’imposizione del vincolo. Restano quindi fuori molti casi di nuova costruzione o di abusi integrali in zone protette (come confermato anche da recenti sentenze Tar).
  • Nel caso di interventi tecnicamente non demolibili senza compromettere la parte conforme dell’edificio, è prevista la fiscalizzazione dell’abuso, che consente la permanenza dell’opera a fronte di una sanzione economica, ma non equivale a una piena regolarizzazione edilizia (diverso quanto previsto dall’art. 38 TUE per i titoli annullati).
Una peculiarità della riforma consiste nella digitale e trasparente tracciabilità amministrativa: la futura “anagrafe digitale delle costruzioni” punta a garantire trasparenza nella gestione delle domande, offrendo un quadro visibile a tutti gli operatori e riducendo drasticamente le zone d’ombra interpretative.

Errori da evitare: presentare domande di sanatoria senza avere verificato la presenza di vincoli o senza rispettare i requisiti tecnici minimi; affidarsi a interpretazioni locali non più sostenibili alla luce degli standard uniformi previsti dalla nuova normativa.

Analisi dell’impatto sociale ed economico: la tempistica certa nella definizione delle pratiche ancora aperte dei condoni storici promette una riduzione degli arretrati, ma implica anche la necessità per molti proprietari di adeguare situazioni rimaste in sospeso, con effetti immediati sulla commerciabilità degli immobili e sull’accesso a bonus casa.

Cosa cambia per le difformità edilizie: riordino, titoli abilitativi e doppia conformità. Impatti pratici e rischi

Sul piano operativo, il riordino delle difformità edilizie e dei titoli abilitativi trasforma in modo profondo le procedure e i rischi connessi alla gestione immobiliare. La riforma si declina su più fronti: ridefinizione delle categorie di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove costruzioni, ristrutturazioni), chiarezza sulle tolleranze e classificazione univoca delle violazioni, rivalutazione della doppia conformità.

Classificazione e gestione delle difformità:

  • Differenza tra abuso e semplice irregolarità: vengono precisate le distinzioni tra abusi veri e propri (es. modifica senza titolo in totale difformità) e difformità minori (es. realizzazioni marginali o tolleranze costruttive). Solo alcune di queste sono sanabili secondo la legge. Per le varianti in corso d’opera di entità ridotta, la regolarizzazione avviene tramite il nuovo regime delle tolleranze edilizie e la CILA tardiva, ove previsto.
  • Armonizzazione delle procedure: sono introdotti strumenti procedurali digitalizzati e sportello unico per tutte le pratiche legate ai titoli edilizi, con documentazione necessaria ridotta e chiarezza sui modelli da utilizzare.
  • Classificazione delle difformità a livello nazionale: grazie a standard e indicazioni sulle entità sanabili e non, si riducono le diverse interpretazioni delle autorità locali.
La doppia conformità: da rigida a modulata
  • Superamento del regime tradizionale di doppia conformità (ossia: occorre che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione, sia alla data della richiesta di sanatoria): la riforma differenzia tra sanatoria ordinaria (per abusi maggiori) e quella semplificata (per le difformità parziali e variazioni essenziali), prevedendo per queste ultime una conformità “asincrona”.
  • Per gli abusi integrali e per le nuove costruzioni, invece, resta indispensabile la conformità piena "sincrona" secondo gli artt. 36 e 38 del TUE.
  • Per le zone sismiche, nessuna deroga sulla sicurezza: permane la doppia conformità sia alle regole di costruzione vigenti al momento della realizzazione sia a quelle vigenti alla data della domanda.
Titoli abilitativi e glossario unico:
  • Nuovo glossario dell’edilizia libera: vengono individuati dettagliatamente gli interventi che non necessitano più di titolo abilitativo, riducendo margini di errore e pratiche improprie.
  • Criteri omogenei per contributi e oneri: definizione chiara delle situazioni soggette a CILA e SCIA, sia in alternativa sia supplementare al permesso di costruire. La natura, la complessità e l’impatto dell’intervento determinano la necessità e la tipologia di titolo abilitativo, evitando sovrapposizioni e incertezze.
Attestazione dello stato legittimo: sarà sufficiente la presentazione dell’ultimo titolo abilitativo corredato dai riferimenti a quelli precedenti e dall’asseverazione di un professionista. Questo meccanismo semplifica l’analisi nelle compravendite e nelle due diligence immobiliari, prevenendo i blocchi nei trasferimenti causati da irregolarità amministrative.

Cambio di destinazione d’uso: innovativa l’introduzione dell’indifferenza funzionale tra destinazioni omogenee nei tessuti urbanizzati: il passaggio da residenziale a commerciale di vicinato o terziario di prossimità non richiederà più iter complessi quando non produce impatti urbanistico-edilizi rilevanti.

Silenzio-assenso devolutivo: esteso il potere di autocertificazione, asseverazione dei tecnici e la regola secondo cui, in caso di inerzia amministrativa, trascorsi i termini l’istanza si considera accolta, salvo eccezioni in presenza di vincoli o regolamenti comunali contrari.

Analisi rischi e impatti concreti:

  • La nuova semplificazione accorcia notevolmente i tempi di rilascio dei titoli, ma aumenta il peso della responsabilità professionale dei tecnici, chiamati ad asseverare la regolarità degli interventi sotto il profilo urbanistico e strutturale.
  • Cresce il rischio di contenziosi con privati confinanti, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle distanze legali tra costruzioni: la regolarizzazione amministrativa non esclude le azioni civili dei vicini per la violazione dei propri diritti (come attestato dalla giurisprudenza costante anche nel 2026).
  • Permane la necessità di particolare attenzione in presenza di vincoli paesaggistici o storici: l’autorizzazione paesaggistica resta condizione imprescindibile per la legittimità del titolo edilizio e le sanatorie non coprono abusi contrari alle tutele in vigore al momento della domanda.
Cosa fare concretamente:
  • Prima di qualsiasi richiesta di sanatoria, effettuare una scrupolosa verifica catastale, urbanistica e tecnica dell’immobile, coinvolgendo tecnici abilitati e utilizzando le nuove piattaforme digitali.
  • Analizzare la natura dell’intervento, distinguendo fra semplice difformità, abuso parziale o abuso integrale: solo alcune varianti possono essere sanate e solo previa verifica tecnica approfondita.
  • Per la presentazione delle pratiche, utilizzare lo sportello unico digitale e archiviare ogni documento, verbale o permesso rilasciato negli ultimi anni.
  • In caso di immobili ubicati in aree vincolate, prevedere tempi maggiori e consultare la normativa specifica e la giurisprudenza aggiornata.





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Arch. Giuseppe Bergodi

Giuseppe Bergodi è un esperto consulente immobiliare con oltre 35 anni di esperienza nel settore. Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, ha dedicato la sua carriera alla valutazione e gestione di proprietà residenziali e commerciali. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato immobiliare milanese, offre analisi dettagliate e strategie efficaci per ottimizzare gli investi...